L’art. 92, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. individua una durata massima per le concessioni cimiteriali, siano quelle considerate al precedente art. 90, comma 1, oppure comma 2.
In ogni caso, la determinazione nello specifico della durata spetta al comune, attraverso lo strumento del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
“Nello specifico” dal momento che la relativa determinazione può avvenire fissando una data durata a prescindere dalla tipologia di concessioni, oppure differenziando le durate in relazione alla loro tipologia.
Cosa che si può agevolmente sostenere avendo presente come le diverse tipologie sottendano processi trasformativi cadaverici differenti, che potrebbero influenzare od orientare in un senso od in altro la scelta di una data misura o, meglio, meriterebbero di essere tenuti in conto, quanto meno in termini probabilistici secondo stime che possano lasciar valutare si siano completati nel corso della durata.
Non senza considerare come vi siano tipologie di concessioni che, collocandosene a valle, non richiedono esame sulle funzionalità di questi processi trasformativi cadaverici (in quanto o già avvenuti o non pertinenti), come è nel caso degli ossarietti individuali e/o delle nicchie cinerarie.
Non solo, ma le opzioni attorno alle durate delle differenti tipologie di concessioni potrebbero prevedere la differenziazione tra cimiteri (per i comuni che ne dispongano in termini di pluralità), così come anche all’interno dei singoli cimiteri, in relazione ad elementi che giustifichino queste scelte.
Nelle ipotesi rientranti nella fattispecie dell’art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., risultano presenti durate variamente determinate, all’interno della misura massima.
A questo punto merita di ricordarsi quanto preveda l’art. 86 (in particolare, al suo comma 1, incluso l’inciso derogatorio e comunque riferibile a situazioni sorte prima del 10 febbraio 1976) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. per il quale le estumulazioni si eseguono alla scadenza del periodo della concessione e sono, di norma, regolate dall’autorità comunale.
Questo elemento porta a porre la questione se e/o quanto possa ammettersi che avvenga una tumulazione in un momento in cui sia abbastanza prossima la scadenza della relativa concessione.
Anche se le durate fossero sempre determinate tenendo conto dei tempi per il completamento dei processi trasformativi cadaverici (sempre solo stimabili e pressoché mai certi).
Il ché non è generalizzabile, si osserva come in tutta la normativa nazionale (a partire da quella immediatamente post-Unitaria) in questa materia non risulti mai essere stata posta questa problematica, rilevando unicamente un valore astrattamente predeterminato delle durate delle concessioni (tanto che, fino a quando le concessioni a tempo determinato non scontavano limiti, si sono avute durate anche eccedenti l’attuale durata massima).
Dal momento che non vi è – normativamente – alcuna relazione tra le stimabili tempistiche di completamento dei processi trasformativi cadaverici e la durata delle concessioni, non si hanno limitazioni nell’uso della tumulazione anche quando vi sia ormai una prossimità alla scadenza. Questo vale sia per le concessioni mono-posto, ma molto più frequentemente per le concessioni pluri-posto.
Conseguentemente, intervenuta la scadenza della concessione cimiteriale, i feretri sono oggetto di estumulazione, inclusi quelli eventualmente provenienti da concessioni date in perpetuo, sono destinati (salvo accertamento dell’avvenuto completamento del processo di mineralizzazione) all’inumazione, previ gli interventi di cui all’art. 86, comma 2 che, non casualmente, si sovrappongono, coincidendovi, con quell’art. 75, comma 2, che, per quanto poco “apprezzabili”, non possono essere derogati né fatti oggetto di fantasiose disapplicazioni (sulla portata delle ordinanze sindacali si rinvia, ex plurimis, alla pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 gennaio 2025, n. 103).
A parte questi interventi, e prescindendo dalle disposizioni dell’art. 88, relativamente ad una qualche possibile “movimentazione” del feretro, va tenuto conto del fatto che quando l’estumulazione conseguente alla scadenza del periodo di concessione riguardi feretro che sia stato tumulato per oltre 20 anni il turno ordinario di rotazione nella fossa ad inumazione può (facoltà) essere abbreviato, fermo restando che esso non può essere fissato in misura inferiore a 5 anni.
Trattandosi di una facoltà e operandosi nella pratica dell’inumazione, l’esercizio di questa facoltà, le competenze e le procedure non possono che essere se non quelle risultanti dall’art. 82, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come, del resto, richiamato anche dallo stesso art. 86, comma 4.
Ovviamente non si ignora che in alcune realtà siano state previste altre impostazioni, come la regolazione delle c.d. “estumulazioni per far logo a nuova tumulazione” per cui, in questi contesti, occorrerà tenerne conto, ed applicare, queste regolazioni.
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