Seppellire animali da compagnia

In data 10 settembre 2007, a pag. IV dell’inserto Affari Privati del Sole 24 Ore sono state pubblicate esaurienti informazioni su come fare per seppellire o cremare un animale da compagnia, con le procedure e le leggi regionali e statali di riferimento.
Sempre nello stesso quotidiano è stata anche chiarita la normativa da applicare per le distanze dall’abitato alle quali deve essere realizzato un cimitero per animali. Per avere maggiori notizie clicca qui

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9 thoughts on “Seppellire animali da compagnia

  1. X sepoltura animali compagnia dipende tutto dalle regione e dal comune nel cui territorio avverrà l’inumazione.

    In Emilia-Romagna, ad esempio, ciò è possibile, seguendo solo alcune semplici precauzioni igienico-sanitarie dettate dall’ASL.

  2. Buona sera, io vivo a Catanzaro e volevo sapere dove rivolgermi in caso che la mia cucciola di 10 anni ci lasci. Se è meglio seppellirla o cremarla e dove. Grazie per l’informazione

  3. Un interessante post con considerazioni sulla cremazione degli animali in genere, ma sopratutto alla uanizzazione dei trattamenti per gli animali da compagnia.
    Il post è titolato “cremazione per animali da compagnia – pet cremation” e vi si accede cliccando qui

  4. Per ananalogia ex Art. 340 Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265 dovrebbe esser vietato seppellire corpi (materia organica) in luoghi fuori dei cimiteri per il pericolo di contagio delle falde acquifere.

    Certo la massa corporea di un animale da compagnia non è certo paragonabile ai 70- 80 Kg circa di un uomo adulto, quindi anche la lisciviazione del percolato cadaverico negli strati più profondi del terreno ha un impatto ben diverso.

    Diverse regioni hanno già legiferato in materia, riporto, qui di seguito un estratto tratto dalla ircolare SEFIT n. 1177 del 27/08/2007

    Val d’Aosta –
    Piemonte Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 e Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5
    Lombardia Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, art. 30
    Veneto Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 7 febbraio 2006 (Allegato A, art. 9)
    Friuli V.G. Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26
    Trentino A.A.: Provincia autonoma di Bolzano –
    ▪ provincia autonoma di Trento –
    Liguria Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, art. 16
    Emilia Romagna Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, art. 7
    Toscana –
    Marche Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, art. 10
    Umbria –
    Lazio Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, art. 7
    Molise –
    Abruzzo Legge regionale 7 maggio 2007, n. 9
    Puglia –
    Basilicata –
    Calabria –
    Sicilia Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 23
    Sardegna –

    Il regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, speculare al DPR 10 settembre 1990 -Regolamento di Polizia Mortuaria per i cadaveri umani, non affrontava espressamente il tema dei cimiteri per animali d’affezione, quanto prevedeva, tra le misure, operazioni da disporre sulle carcasse degli animali che presentassero patologie veterinarie di un certo tipo e (art. 10, lett. e)) considerava tra i provvedimenti assumibili con ordinanza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, anche il trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche. In altre parole, tale questione era affrontata come “misura” (tanto che si parla di distruzione degli animali) e non come comportamento in situazioni al di fuori delle patologie veterinarie.

    Bisogna, però, considerare anche la Legislazione Comunitaria.

    Per sommi capi se la destinazione del cadavere è l’inumazione valgono le regole basilari per l’interro di parti anatomiche umane o di materiale bioogico umano (feti e prodotti abortivi ex Art. 7 DPR 10 settembre 1990 n. 285) ex DPR 15 luglio 2003 n. 254: tra il fondo della fossa e l’eventuale falda freatica occorre un franco di almeno 50 cm dalla vena acquifera per filtrare i liquami, mentre dall cassa (si presume che l’animale defunto sia stato riposto in un contenitore) al piano di calpestio è necessario uno spessore di almeno 70 cm per:

    1) depurare l’esalazione dei gas putrefattivi
    2) evitare che animali selvatici attratti dal profumo del cadavere scavino per dissotterrare e cibarsi della spoglia mortale (l’idea richiama rituali zombeschi e necrofagiaci, ma in natura è proprio così!)

    Ovviamente la cremazione elimina tutti questi inconvenienti. e le ceneri ex 80 DPR 285/1990 non sono quasi mai soggette (se nonn v’è contaminazione radioattiva) a misure igienico-sanitarie per il loro trasporto o conservazione.

    Una normativa molto precisa in materia è stata formulata dalla Regione Lombardia con l’allegato 1 al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come novellato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1.

    In ogni caso- in uno strano parallelismo tra cadaveri umani e cadaveri animali- nessun feretro (inteso come cassa o contenitore che contiene il morto) non può non esser biodegradabile, sono, pertanto vietate casse di plastica (se non biodegradabile) o di metallo.

    Anche i cimiteri per animali, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.

  5. sono tre anni che mi occupo di smaltimento di animali d’affezione, e devo dire che si fa’ un po’ di fatica per andare avanti anche nel mio campo le spese sono tante e, sicuramente fare un “funerale ad un animale” non e’ crtamente come fare un funerale aalle persone, i costi sono bassi certo stando tutto i regola con le autorizzazioni e tase ecc io sono anni che mi batto per aprire un cimiter nella mia zona ma il mio comune fa orecchie da mercante, avevo trovato un terreno per realizzarlo ma niente e purtrppo fortuatamente quelle poche persone che mi chiedono di sotterare il proprio cane fortunatamente sono in poche sono costretta a rivolgermi ad un cimitero vicino e posso dire che il lor servizio non mi soddisfa e quindi ogni qualvolta che un cliente mi chiama lo convinco ad cremare il proprio animale e se vuole gli ritorno le ceneri del suo animale con garanzia .qindi il problema lo avrei risolto anche’ perche’ non dimentichiamo che per l’ambientee’ piu’ utile la cremazione molti clienti sono soddisfatti dell serieta’ del nostro lavoro e per la vera sensibilita’ dell’argomento. io uso in materia solo prodotti che non dannegiano l’ambiente anche quando il proprietario desidera sotterare il proprio animale nel suo giardino e penso che il mio lavoro aiuti molto alla persone che scelgono la mia azienda per l’utimo viaggio del loro caro animale

  6. Questo articolo sul seppellimento degli animali da compagnia fornisce un sacco di notizie, grazie al link all’articolo citato. Da leggere!!

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