In nuce, una distinzione operativa, se non ancora semantica tra salme e cadaveri è già contenuta nell’Art. 17 DPR 10 settembre 1990 n. 285,
quando si prescrice il trasporto “a cassa aperta” per i corpi esanimi durante il periodo d’osservazione, per converso il trasporto a cassa aperta dopo il periodo d’osservazione si configura come una violazione all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è passibile di sanzione amministrativa ex Art. 358 Regio Decreto 1265/1937 il cui importo è stato novellato dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.
Cercheremo, allotra, qui di seguito, di enucleare la differenza concettuale tra il concetto di “salma” e quello di “cadavere”, necessario per ilmlementare i cosidetti trasporti a cassa aperta.
Nel DPR 285/1990 questo discrimen non esiste, siccome si usano le due definizioni in modo promiscuo.
Ecco un esempio abbastanza sintomatico: Art 87 del DPR 285/1990: “E’vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore rispetto alle casse con le quali [il cadavere] fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Detto Art. è funzionale al limite di capienza fisica dettato dall’Art. 93 comma 2 DPR 285/1990.
In questo caso non solo si usano indistintamente le parole “cadavere” e “salma” ma si continua a parlare di “cadavere” e “salma” anche in caso di estumulazione ordinaria, ovvero quando sia scaduta la concessione o, più semplicemente sia trascorso il periodo minimo di sepoltura legale, pari a 20 anni, dopo l’entrata in vigure del DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Per effetto del DPR 254/2003, però, dopo i 20 anni dalla sepoltura in nicchia muraria l’esito da fenomeno cadaverico (il cosidetto “inconsunto cimiteriale”), che si rinviene all’atto dell’estumulazione, non è più nè cadavere, nè salma, ma solo resto mortale.
Per i risvolti penali inerenti ad atti contra legem esercitati su cadaveri o resti mortali vi invitiamo a consultare l’articolo proposto nella dal titolo “TUTELA PENALE DEL CADAVERE”, liberamente reperibile in archivio.
Il legislatore, in questi anni, ha cercato di novellare la terminologia della polizia mortuaria per meglio definire determinate fattispecie “effettuali”.
Certi atti oppure determinate precauzioni riguardano esclusivamente, di volta in volta, cadaveri, salme o resti mortali.
Le salme (ossia i corpi umani senza vita prima del decorso del periodo d’osservazione e dell’avvenuta visita necroscopica) ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285 non possono esser:
- racchiuse nel cofano mortuario
- sottoposte a trattamenti conservativi (siringazione cavitaria, cella frigorifera oppure tanatoprassi)
- sepolte (tumulate o inumate)
- cremate
- imbalsamate
Per la loro movimentazione si impiegano solitamente casse lignee foderate internamente con involucri flessibili ed ermetici ai sensi dela paragrafo 5 Circ.Min. n.24/1993 (così da evitare perdite di umori organici), body bag (ossia sacchi muniti di maniglie e cerniere, con il fondo impermeabile), barelle “a cucchiaio”, cassoni di plastica o vetroresina purchè facilmente lavabili e disinfettabili per un nuovo utilizzo
I cadaveri, invece, non possono esser trasportati se non a cassa chiusa, possono esser soggetti a trattamenti conservativi e possono esser inviati
alla loro destinazione prescelta (sepoltura ovvero incinerazione e, almeno, teoricamente anche imbalsamazione ex Art. 46 DPR 285/1990, sebbene quest’ultima si ponga come pratica del tutto residuale e rarissima, almeno in Italia).
I resti mortali, infine, ex DPR 254/2004, possono esser inviati direttamente alla cremazione, anche se provenienti da estumulazione (art. 86, comma2 del DPR 285/90), mentre con la precedente disciplina quest’ultimi avrebbero dovuto obbligatoriamente esser inumati per almeno 5 anni (comma 3 art. 86 DPR 285/90), prima della loro incinerazione.
Il regime dell’autorizzazione al trasporto e le modalità del trasporto stesso sono, poi, radicalmente diversi se riguardano cadaveri oppure resti mortali.
Certe cautele igieniche, infatti, (ad esempio la duplice cassa lignea e metallica, oppure il dispositivo di plastica biodegradabile con effetto impermeabilizzante, in sostituzione dello zinco) indispesabili per i cadaveri non si applicano sempre al trasferimento dei resti mortali (Art. 36 DPR 285/90 e paragrafo 8.1 Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24), intesi, però, come avanzi ossei .
Con la formula “resti mortali assimilabili ad ossa umane” si è voluto escludere dalle esenzioni dell’Art 36 l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi/conservativo che dovesse presentare ancora percolazione di liquami dovuta alla presenza residua di parti molli.
Cadaveri e resti mortali differiscono, poi, sotto un ulteriore aspetto: i cadaveri di persone decedute prima dell’entrata in vigore del DPR 285/90 e magari tumulati meno di 20 anni fa (altrimenti decorsi i 20 anni, ad oggi, in regime di DPR 254/2003, questi cadaveri, magari ancora incorrotti ed integri, sarebbero in tutto e per tutto equiparabili a resti mortali) possono esser cremati solo quando venga rinvenuta una dichiarazione postuma del de cuius in favore della cremazione, non surrogabile da terzi, inibendo così il potere di disposizione accordato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 a coniuge in primis, e poi agli altri congiunti individuati dagli Artt. 74, 75, 76, 77del Codice Civile, mentre il resto mortale secondo la disciplina del sullodato DPR 254/2003, come abbiamo dimostrato in precedenza, può sempre venire cremato su domanda degli aventi titolo.
Per i feretri inumati, invece, il problema non sussiste più, perché il periodo di sepoltura legale per salme sepolte in campo di terra (10 anni) è già abbondantemente trascorso dall’entrata in vigore del DPR 285/90. (avvenuta il 27/10/1990).
L’unica eccezione potrebbe esser rappresentata da quei Comuni che, per le caratteristiche fisiche dei terreni nelle quadre di inumazione avessero, tramite provvedimento del Ministro della Sanità, prolungato il periodo di sepoltura legale oltre i 10 anni canonici (art. 82 comma 2 DPR 285/90).
Si pone un ulteriore problema con la nuova definizione di “resti mortali” intesi come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (nella vulgata “necroforese”: cadaveri indecomposti o inconsunti)
Per le esumazioni ordinarie non serve la presenza dell’ASL (induttivamente tale disposizione è ricavabile dall’Art. 83 comma 3 DPR 285/1990) semmai è l’ordinanza del sindaco (Art. 82 comma 4 DPR 285/1990) con cui si regolano le operazioni cimiteriali, a dettare un protocollo operativo (e magari con un ordine di servizio si individua nel necroforo caposquadra il soggetto legittimato a valutare le situazioni dubbia di parziale mineralizzazione)
Se un resto mortale risultasse inconsunto e dovesse essere trasportato in altro cimitero fuori comune, come ci si dovrebbe comportare?
Entriamo, allora, inmedias res: alcuni comuni, quando viene loro inoltrata l’istanza di parte volta ad ottenere la traslazione della spoglia mortale in altra sede, senza già conoscerne lo stato di mineralizzazione, prevedono subito il rilascio dell’autorizzazione al trasporto senza, però, specificare l’oggetto del trasporto stesso (ossia semplice ossame oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo)
Se si tratta di esumazione straordinaria, come visto prima, non vige l’obbligo di presenza del personale sanitario; qualora, però, l’incaricato del trasporto sia già in possesso del relativo decreto per resti ossei ed invece all’atto dell’esumazione si rinviene un inconsunto (pur essendo passati più di 10 anni) bisogna, forse, attivare l’ASL posteriori per ottenere una sorta di certificazione sulla tenuta del feretro e sulla stato di conservazione del cadavere prodromica al trasporto stesso?
Di norma, dovrebbero prima disposti di trattamenti previsti dalla circolare del Ministero della sanita’ n. 10 del 31/7/1998 oppure, di riconfezionamento del feretro ex Art. 88 comma 2 (applicabile in via estensiva anche alle esumazioni).
Si ritene comunque un atto dovuto l’avviso di intervento all’ASL, ai sensi dell’Art. 88 comma 2, soprattutto se il trasferimento sarà alla volta di una altro cimitero, anche se ciò potrebbe provocare comprensibili discrasie organizzative ed inevitabili ritardi.
Secondo la piuù autorevole dottrina, infatti, ( Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.) Gli articoli
83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie Tuttavia, l’art.83, nel dettare la disciplina per l’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l’articolo 88 che regola l’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. A giudizio della dottrina, quindi, l’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate istruzioni di profilassi in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega.
Si procederà, poi a correggere il provvedimento dirigenziale (ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo 267/2000) di autorizzazione al trasporto, anche se tecnicamente l’indecomposto è resto mortale (art. 3, 1, lett. b) dPR 15/7/2003, n. 254), si pongono in essere le stesse misure precauzionali come se ci si travasse dinnanzi ad un cadavere, anche, persino, laddove necessario, sostituendo l’originaria cassa con un nuovo cofano (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004) e praticando il cosidetto rifascio (avvolgimento della cassa con il nastro di zinco esterno saldato)
La piena corrispondenza del feretro a tutti i precetti di Legge dovrà esser verbalizzata (dall’ASL o dal personale del cimitero in funzione delle diverse disposizioni regionali) ed è titolo prodromico all’ottenimento ed all’esecuzione del decreto di trasporto.
Come notato dalla risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 del Dicastero della Salute solo se si ravvisa la sussistenza di parti molli, con conseguente percolazione di liquidi post mortali, è necessaria l’adozione di una cassa con tutti i sistemi di ritenuta di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, richiesti per il trasporto di cadavere; ovviamente tale requisito è da ritenersi rispettato se, anche in rapporto alla nuova destinazione del defunto, la cassa di zinco è sostituita da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante. Se il resto mortali, invece, sarà ritumulato è di rigore l’impiego della doppia cadda lignea e metallica, mentre se non si rilevassero fenomeni percolativi basterebbe la sola cassa di legno (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10)o ,forse, secondo un’interpretazione piuttosto avveniristica anche il contenitore di cui alla citata risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.







Secondo la dottrina prevalente le spese per il trasporto necroscopico sono a carico del comune anche ai sensi del parere espresso dal Ministero dell’interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.
Il trasporto necroscopico è, quindi, un servizio istituzionale a carico del comune anche ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e può esser assicurato attraverso le forme di gestione enumerate dall’Art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Va, poi, ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
MI SERVIREBBE SAPERE CHI DEVE PAGARE IL RECUPERO NECROSCOPICO IN ANBITO COMUNALE
In base all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990 nelle estumulazioni (ed a maggior ragione in quelle straordinarie di cui all’Art. 88 del citato DPR) deve sempre esser garantita la presenza di persobale sanitario a meno che:
1) sia intervenuta apposita norma regionale per “demedicalizzare le operazioni di polizia mortuaria
2) il personale necroforo operi su delega del responsabile del servizio ASL
3) l’ASL di concordo con il sindaco cui compete ex Art. 86 comma 1 la regolazione delle estumulazioni abbia fissato preventivamente un protocollo operativo cui il personale necroforo debba necessariamente adeguarsi
Si potrebbe far riferimento alla circolare Ministero sanità n. 10/1998, che identifica con chiarezza le procedure da seguire e che prevede la presenza obbligatoria dell’ASL solo in presenza di parti molli e al D.P.R. 254/03. Quindi, con specifica ordinanza del sindaco (in quanto autorità sanitaria locale) che regola – ai sensi art. 83 e 89 D.P.R. 285/90 – le esumazioni ed estumulazioni, su cui vi sia il parere favorevole dell’ASL si potrebbe rivedere l’intera materia.
Spett. le sito,
dopo aver letto questo articolo mi ritrovo con un pò di confusione. Resto mortale è ciò che rimane di un cadavere dopo 20 anni che è stato tumulato (parliamo di tumulazioni). Al 21esimo anno devo estumulare e traslare un “corpo”, che secondo definizione è resto mortale, devo richiedere ugualmente la presenza del medico della Asl? In base all’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20) non serve. Fino a quanti anni serve il medico della Asl?