Salme, cadaveri e resti mortali

In nuce, una distinzione operativa, se non ancora semantica tra salme e cadaveri è già contenuta nell’Art. 17 DPR 10 settembre 1990 n. 285, foto 11568010 40100quando si prescrice il trasporto “a cassa aperta” per i corpi esanimi durante il periodo d’osservazione, per converso il trasporto a cassa aperta dopo il periodo d’osservazione si configura come una violazione all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è passibile di sanzione amministrativa ex Art. 358 Regio Decreto 1265/1937 il cui importo è stato novellato dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.

Cercheremo, allotra, qui di seguito, di enucleare la differenza concettuale tra il concetto di “salma” e quello di “cadavere”, necessario per ilmlementare i cosidetti trasporti a cassa aperta.

Nel DPR 285/1990 questo discrimen non esiste, siccome si usano le due definizioni in modo promiscuo.

Ecco un esempio abbastanza sintomatico: Art 87 del DPR 285/1990: “E’vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore rispetto alle casse con le quali [il cadavere] fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Detto Art. è funzionale al limite di capienza fisica dettato dall’Art. 93 comma 2 DPR 285/1990.

In questo caso non solo si usano indistintamente le parole “cadavere” e “salma” ma si continua a parlare di “cadavere” e “salma” anche in caso di estumulazione ordinaria, ovvero quando sia scaduta la concessione o, più semplicemente sia trascorso il periodo minimo di sepoltura legale, pari a 20 anni, dopo l’entrata in vigure del DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Per effetto del DPR 254/2003, però, dopo i 20 anni dalla sepoltura in nicchia muraria l’esito da fenomeno cadaverico (il cosidetto “inconsunto cimiteriale”), che si rinviene all’atto dell’estumulazione, non è più nè cadavere, nè salma, ma solo resto mortale.

Per i risvolti penali inerenti ad atti contra legem esercitati su cadaveri o resti mortali vi invitiamo a consultare l’articolo proposto nella dal titolo “TUTELA PENALE DEL CADAVERE”, liberamente reperibile in archivio.
Il legislatore, in questi anni, ha cercato di novellare la terminologia della polizia mortuaria per meglio definire determinate fattispecie “effettuali”.

Certi atti oppure determinate precauzioni riguardano esclusivamente, di volta in volta, cadaveri, salme o resti mortali.

Le salme (ossia i corpi umani senza vita prima del decorso del periodo d’osservazione e dell’avvenuta visita necroscopica) ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285 non possono esser:

  • racchiuse nel cofano mortuario
  • sottoposte a trattamenti conservativi (siringazione cavitaria, cella frigorifera oppure tanatoprassi)
  • sepolte (tumulate o inumate)
  • cremate
  • imbalsamate

Per la loro movimentazione si impiegano solitamente casse lignee foderate internamente con involucri flessibili ed ermetici ai sensi dela paragrafo 5 Circ.Min. n.24/1993 (così da evitare perdite di umori organici), body bag (ossia sacchi muniti di maniglie e cerniere, con il fondo impermeabile), barelle “a cucchiaio”, cassoni di plastica o vetroresina purchè facilmente lavabili e disinfettabili per un nuovo utilizzo

I cadaveri, invece, non possono esser trasportati se non a cassa chiusa, possono esser soggetti a trattamenti conservativi e possono esser inviati feretro2alla loro destinazione prescelta (sepoltura ovvero incinerazione e, almeno, teoricamente anche imbalsamazione ex Art. 46 DPR 285/1990, sebbene quest’ultima si ponga come pratica del tutto residuale e rarissima, almeno in Italia).

I resti mortali, infine, ex DPR 254/2004, possono esser inviati direttamente alla cremazione, anche se provenienti da estumulazione (art. 86, comma2 del DPR 285/90), mentre con la precedente disciplina quest’ultimi avrebbero dovuto obbligatoriamente esser inumati per almeno 5 anni (comma 3 art. 86 DPR 285/90), prima della loro incinerazione.

Il regime dell’autorizzazione al trasporto e le modalità del trasporto stesso sono, poi, radicalmente diversi se riguardano cadaveri oppure resti mortali.

Certe cautele igieniche, infatti, (ad esempio la duplice cassa lignea e metallica, oppure il dispositivo di plastica biodegradabile con effetto impermeabilizzante, in sostituzione dello zinco) indispesabili per i cadaveri non si applicano sempre al trasferimento dei resti mortali (Art. 36 DPR 285/90 e paragrafo 8.1 Circ.Min. 24 Giugno 1993 n. 24), intesi, però, come avanzi ossei .

Con la formula “resti mortali assimilabili ad ossa umane” si è voluto escludere dalle esenzioni dell’Art 36 l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi/conservativo che dovesse presentare ancora percolazione di liquami dovuta alla presenza residua di parti molli.

Cadaveri e resti mortali differiscono, poi, sotto un ulteriore aspetto: i cadaveri di persone decedute prima dell’entrata in vigore del DPR 285/90 e magari tumulati meno di 20 anni fa (altrimenti decorsi i 20 anni, ad oggi, in regime di DPR 254/2003, questi cadaveri, magari ancora incorrotti ed integri, sarebbero in tutto e per tutto equiparabili a resti mortali) possono esser cremati solo quando venga rinvenuta una dichiarazione postuma del de cuius in favore della cremazione, non surrogabile da terzi, inibendo così il potere di disposizione accordato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 a coniuge in primis, e poi agli altri congiunti individuati dagli Artt. 74, 75, 76, 77del Codice Civile, mentre il resto mortale secondo la disciplina del sullodato DPR 254/2003, come abbiamo dimostrato in precedenza, può sempre venire cremato su domanda degli aventi titolo.

Per i feretri inumati, invece, il problema non sussiste più, perché il periodo di sepoltura legale per salme sepolte in campo di terra (10 anni) è già abbondantemente trascorso dall’entrata in vigore del DPR 285/90. (avvenuta il 27/10/1990).

L’unica eccezione potrebbe esser rappresentata da quei Comuni che, per le caratteristiche fisiche dei terreni nelle quadre di inumazione avessero, tramite provvedimento del Ministro della Sanità, prolungato il periodo di sepoltura legale oltre i 10 anni canonici (art. 82 comma 2 DPR 285/90).

Si pone un ulteriore problema con la nuova definizione di “resti mortali” intesi come esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (nella vulgata “necroforese”: cadaveri indecomposti o inconsunti)

Per le esumazioni ordinarie non serve la presenza dell’ASL (induttivamente tale disposizione è ricavabile dall’Art. 83 comma 3 DPR 285/1990) semmai è l’ordinanza del sindaco (Art. 82 comma 4 DPR 285/1990) con cui si regolano le operazioni cimiteriali, a dettare un protocollo operativo (e magari con un ordine di servizio si individua nel necroforo caposquadra il soggetto legittimato a valutare le situazioni dubbia di parziale mineralizzazione)

Se un resto mortale risultasse inconsunto e dovesse essere trasportato in altro cimitero fuori comune, come ci si dovrebbe comportare?

Entriamo, allora, inmedias res: alcuni comuni, quando viene loro inoltrata l’istanza di parte volta ad ottenere la traslazione della spoglia mortale in altra sede, senza già conoscerne lo stato di mineralizzazione, prevedono subito il rilascio dell’autorizzazione al trasporto senza, però, specificare l’oggetto del trasporto stesso (ossia semplice ossame oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo)

Se si tratta di esumazione straordinaria, come visto prima, non vige l’obbligo di presenza del personale sanitario; qualora, però, l’incaricato del trasporto sia già in possesso del relativo decreto per resti ossei ed invece all’atto dell’esumazione si rinviene un inconsunto (pur essendo passati più di 10 anni) bisogna, forse, attivare l’ASL posteriori per ottenere una sorta di certificazione sulla tenuta del feretro e sulla stato di conservazione del cadavere prodromica al trasporto stesso?

Di norma, dovrebbero prima disposti di trattamenti previsti dalla circolare del Ministero della sanita’ n. 10 del 31/7/1998 oppure, di riconfezionamento del feretro ex Art. 88 comma 2 (applicabile in via estensiva anche alle esumazioni).

Si ritene comunque un atto dovuto l’avviso di intervento all’ASL, ai sensi dell’Art. 88 comma 2, soprattutto se il trasferimento sarà alla volta di una altro cimitero, anche se ciò potrebbe provocare comprensibili discrasie organizzative ed inevitabili ritardi.

Secondo la piuù autorevole dottrina, infatti, ( Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.) Gli articoli IM001946small83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie Tuttavia, l’art.83, nel dettare la disciplina per l’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l’articolo 88 che regola l’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. A giudizio della dottrina, quindi, l’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate istruzioni di profilassi in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega.

Si procederà, poi a correggere il provvedimento dirigenziale (ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo 267/2000) di autorizzazione al trasporto, anche se tecnicamente l’indecomposto è resto mortale (art. 3, 1, lett. b) dPR 15/7/2003, n. 254), si pongono in essere le stesse misure precauzionali come se ci si travasse dinnanzi ad un cadavere, anche, persino, laddove necessario, sostituendo l’originaria cassa con un nuovo cofano (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004) e praticando il cosidetto rifascio (avvolgimento della cassa con il nastro di zinco esterno saldato)

La piena corrispondenza del feretro a tutti i precetti di Legge dovrà esser verbalizzata (dall’ASL o dal personale del cimitero in funzione delle diverse disposizioni regionali) ed è titolo prodromico all’ottenimento ed all’esecuzione del decreto di trasporto.

Come notato dalla risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 del Dicastero della Salute solo se si ravvisa la sussistenza di parti molli, con conseguente percolazione di liquidi post mortali, è necessaria l’adozione di una cassa con tutti i sistemi di ritenuta di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, richiesti per il trasporto di cadavere; ovviamente tale requisito è da ritenersi rispettato se, anche in rapporto alla nuova destinazione del defunto, la cassa di zinco è sostituita da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante. Se il resto mortali, invece, sarà ritumulato è di rigore l’impiego della doppia cadda lignea e metallica, mentre se non si rilevassero fenomeni percolativi basterebbe la sola cassa di legno (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10)o ,forse, secondo un’interpretazione piuttosto avveniristica anche il contenitore di cui alla citata risoluzione ministeriale n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

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Carlo Ballotta

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27 thoughts on “Salme, cadaveri e resti mortali

  1. Buongiorno,
    il 39/4 u.s. sono stato convocato dai Servizi Cimiteriali di Alpignano (TO) per informarmi che il giorno 8/9 p.v. ci sarà l’esumazione di mia mamma, mancata il 30/06/1993, in quanto trascorso il periodo stabilito.
    L’impiegata mi ha informato che saranno eseguite delle prove per verificare lo stato di decomposizione della salma, che queste prove sono a mio carico sarà la nuova tumulazione in una bara di plastica, per un nuovo periodo di 2 o 5 anni.
    Vorrei sapere se queste prove è corretto che siano a mio carico. così come la nuova eventuale tumulazione.
    Cordiali saluti

    Alessio Conrado

  2. X Roberta,

    Dato l’interesse suggerisco preliminarmente la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/la-ri-tumulazione-279.html

    L’inveterata pratica della “ri-tumulazione”, invero molto diffusa nell’esperienza italiana, ed invalsa da tempo immemorabile, è considerata tutt’oggi, sotto il profilo formale, dalla Circ. Min. n.10/1998 e comportava, almeno prima dell’emanazione del D.P.R. n.254/2003, profili di dubbia legittimità.

    Lo scopo ultimo della sepoltura in cimitero di un cadavere e di tutte le sue trasformazioni di stato intermedie, ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 57 commi 5 e 6, 58 comma 2, 60 comma 2, 67, 68, 75, 82 commi 2 e 3, ed 86 comma 2 del D.P.R. n.285/1990, dovrebbe esser la completa mineralizzazione delle parti molli sino al rinvenimento delle sole ossa da avviare all’ossario comune o racchiudere in cassetta di zinco (Artt. 36 comma 2 ed 85 D.P.R. 285/1990), per la loro deposizione in un sepolcro privato.

    La tumulazione in loculo stagno e cofano ermetico (l’unica ammessa dal D.P.R. n.285/1990), poco si presta alla scheletrizzazione, essendo una forma di sepoltura mirata soprattutto alla conservazione dei corpi, il legislatore, infatti, con l’Art. 86 comma 2 del D.P.R. n.285/1990 sembra imporre, dopo l’estumulazione, un periodo aggiuntivo di rotazione in campo di terra proprio per facilitare il riavvio di questi processi di disgregazione della materia organica, che il nastro metallico, invece, rallenta o blocca del tutto, raccomandando ai comuni con l’Art. 58 comma 2, meglio esplicato, poi, dal paragrafo 10 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, di considerare questo ulteriore obbligo di superficie nei campi di terra in sede di determinazione del “fabbisogno cimiteriale”.

    Tuttavia la pratica della cosiddetta “RI-tumulazione” è, oggi, espressamente considerata dall’Art. 3 comma 5 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254: esso è fonte del diritto di pari rango rispetto al regolamento nazionale di polizia mortuaria è può, quindi, caducarne, integrarne o, ancora, sostituirne le norme, specie se incomplete, come, appunto, accadeva in questo caso.

    Attenzione, però: In caso di concessioni di aree (art. 90 dPR 285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale:
    a) concessione dell’area, ad un dato scopo (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e può essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
    b) costruzione sull’area, così concessa, di un edificio sepolcrale affinchè si possa esercitare lo jus sepulchri.

    Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non é legato all’esercizio della proprietà di esso, bensì all’appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando quest’ultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
    Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la natura ed il significato di demanio.

    Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.

    Ma, trattandosi di concessione ad “ente”, va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che può anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso. La durata di questo secondo rapporto, e’ regolata dall’ordinamento dell’ente.

    Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto intercorrente tra comune/ente), scaduto il quale, magari senza possibilità di rinnovo della concessione il feretro deve esser necessariamente estumulato ed avviato all’inumazione in campo indecomposti.

    In caso di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, è ben difficile fornire indicazioni di sorta).

    Di conseguenza: in forza del DPR n. 254/2003 è senza dubbio legittimo ri-tumulare il resto mortale non completamente scheletrizzato, magari però, in altra sede e non nello stesso loculo di prima, occorrerà così ottenere in concessione una nuova tomba a sistema di tumulazione (= sepolcro privato in cimitero), magari direttamente dal comune e non più dalla confraternita, la quale, come rilevato in precedenza, potrebbe aver stabilito un periodo massimo di tumulazione, che una volta scaduto comporta il dovere, per i congiunti del de cuius, di provvedere ad una nuova destinazione per il feretro, altrimenti il trattamento disposto d’ufficio, ed ex lege, per gli indecomposti è pur sempre l’inumazione.

  3. In caso di esumazione ordinaria il feretro non sia del tutto mineralizzato, cosa accade in seguito? I resti vengono tumulati nello stesso loculo ( si tratta di cappella cimiteriale appartene ad una Parrocchia locale, o meglio alla confraternita associata alla parrocchia) o può la confraternita costringere al seppellimento in luogo differente?(la proposta è di seppellimento a terra).é vincolante o i familiari possono opporre a tale decisione?

  4. X Pasquale,

    La Regione Campania, ad oggi, non ha novellato la procedura, le competenze funzionali nè l’attribuzione di ruoli o responsabilità stabiliti, in via generale dall’Art. 88 DPR n. 285/1990 che, così, rimane pienamente valido ed operativo sul territorio campano. Esso, però, deve esser correttamente implementato, anche alla luce delle recenti tendenze regionali volti alla semplificazione.

    Dunque: il comune, nella persona del dirigente, può autorizzare l?’estumulazione straordinaria per destinare la salma ad altra sepoltura (ex art.88 del DPR 10 settembre 1990, n.285). Tale operazione dovrà svolgersi alla presenza del coordinatore sanitario o di suo delegato e dell?incaricato del servizio di custodia.

    In piena vigenza del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (temporibus illis, perchè siamo ormai anni luce distanti da quell’assetto della polizia morturia delineato con l’ultimo regolamento statale, appunto del 1990) Gli Artt. 83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario (leggasi del servizio AUSL che vigila sulla polizia cimiteriale) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le esumazioni ordinarie, mentre per la situazione di cui all’Art. 86 comma 7, cioè la ricognizione sullo stato di mineralizzazione delle salme estumulate al fine di procedere alla raccolta delle ossa è pur sempre richiesto un parere medico-legale espresso da personale AUSL

    Tuttavia, l?’Art.83, nel dettare la disciplina per l?’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?’articolo 88 che regola l’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

    A giudizio della dottrina (1), l?articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’?ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?’inammissibilità della delega.

    Oggi, però, vuoi per carenze organizzative o per contenere i costi di gestione della complessa macchina cimiteriale si tende a “de-medicalizzare” la polizia mortuaria con la via dell’abrogazione, ancorchè implicita, se non anche con norma positiva di tutte quelle disposizioni, invero un po’obsolete con cui si prevedeva un controllo medico sulle operazioni cimiteriali.

    È, quindi, d’uso emanare una ordinanza del sindaco la quale regoli ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 e 86 DPR n. 285/1990 esumazioni ed estumulazioni, in cui siano specificati anche i criteri da seguire nei diversi casi che si possano presentare (in genere si fa riferimento alla circolare Min. Sanità n.10/1998), sentita l’ASL competente. Può essere delegata a personale del comune (in genere al responsabile del servizio di custodia) la funzione specifica svolta dalla ASL, purché ciò risulti da una delega scritta. Se, invece, l’ASL non delega il servizio, è tenuta a svolgere il proprio compito di coordinamento e supervisione nei modi stabiliti nell’ordinanza citata.

    In diversi Comuni viene legittimata l?’assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi: a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) con cui si regolano le esumazioni ed estumulazioni – con il parere del sanitario che sia d’?accordo nel non essere presente, egli, però, deve dettare un protocollo operarivo cui dovranno attenersi scrupolosamente i necrofori (comunali o del gestore del cimitero); b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel senso di non prevedere la presenza del personale sanitario per l’?applicazione dell?art. 88.

    (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

  5. In base all’ Art. n° 88 del D.P.R. 285/90,alla traslazione di una salma deve presiedere un funzionario dell’ASL incaricato,ma in molti Cimiteri della Regione Campania la traslazione di feretri tumulati da meno di venti anni viene effettuata solo alla presenza del personale cimiteriale incaricato.
    In base a quale legge attuano tale procedura?

  6. Il quesito, per come è posto, pare piuttosto scarno e lacunoso: così non permette un’ approfondita disamina della fattispecie in oggetto, mi sovvengono, tuttavia, alcune considerazioni di portata generale, per le quali attingo dall’autorevole dottrina proposta dal sito specialistico http://www.euroact.net di cui, per altro, sono anche “indegno” redattore.

    1) Alla luce delle poche informazioni riguardanti la proprietà dei loculi, edicola, corpo di fabbrica da sopraelevare, si sconsiglia all’Amministrazione Comunale di procedere a tale costruzione. Le ragioni ostative sono ravvisabili nel fatto che il Comune non vanta alcun diritto sul manufatto da sopraelevare se quest’ultimo è stato realizzato a spese dei privati, su di un’area avuta in concessione perpetua.
    Pertanto, eventualmente, potrebbero essere i concessionari dell’area, se le condizioni statiche dell’edificio lo consentissero e se vi fosse fra loro consenso unanime, a fare istanza di sopraelevazione e, nel caso di risposta positiva da parte dell’Amministrazione, a divenire proprietari dei loculi di nuova costruzione.

    2) SE l’area in concessione è perpetua non vi è alcuna nuova concessione. Prosegue quella precedente, che deve essere volturata per l’intestazione. Quindi può essere autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o di abbattimento del vecchio sepolcro con costruzione di una nuova tomba con l’unico vincolo di: – non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d’arte; – garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire le salme contenute in quella vecchia. Può essere effettuata una sopraelevazione tale da non eccedere in misura quella consentita dal piano regolatore cimiteriale, o in assenza di esso che non alteri significativamente la zona in cui si trova (ad es. se sono tutte tombe basse, questa non può essere l’unica alta). Ovviamente deve essere dapprima effettuata voltura (generalmente onerosa) della intestazione del a vecchia concessione perpetua e deve essere sicuro che questo è l’unico titolare della concessione. Se sono più titolari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti (coloro che hanno un diritto di sepoltura nella vecchia tomba). Infine devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma.

    3) Se per l’autorizzazione ad edificare un manufatto con funzione sepolcrale in sito cimiteriale si intende un ampliamento nella capienza del sepolcro, derivante da opere, avvenute in momento suiccessivo alla originaria costruzione, autorizzata con distinto (e successivo) progetto e sua esecuzione.
    Ipotizzando che questo sia il caso di specie, astrattamente, si avrebbe una situazione in cui due concessionari verrebbero a trovarsi in condizione di godere didiritto di superficie sulla medesima area, oltretutto, magari con durate differenziate.
    Si dovrebbe, in tale evenienza verificare se il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda l’ammissibilità di questo (per cosi’ dire) “condominio” nel diritto di superficile (e, presumibilmente, stante il fatto che la situazione sorga per una rinchiesta singola, potrebbe anche essere improbabile qualche regolazione di questi aspetti, in un senso o in altro), per cui se, in tale fonte regolamentare, ne risultasse l’ammissibilità, potrebbe anche prendersi in considerazione l’accoglibilità della richiesta.
    Va, altresì, valutato anche l’ulteriore aspetto:

    il sepolcro così come ora riattato ha un carattere unitario, oppure può, anche solo idealmente, considerarsi come composto da parte distinte e dintinguibili (la costruzione iniziale, originaria e la parte “sovrapposta”), La distinzione/distinguibilità comporta che vi siano posti-feretro autonomamente fruibili e, preferibilmente, accessibili.
    La questione delle distinte durate, potrebbe, a questo punto, rilevare poco, considerando come alla scadenza più prossima, vi sarà ulteriore assegnazione a terzi (sempre se il Regolamento comunale di polizia mortuaria non ammetta l’istituto del rinnovo). Si tratta di situazioni che, nel futuro, non saranno agevolmente gestibili e sono, o possono essere, foriere di contenziosi.

  7. può concedere, l’amministrazione comunale, l’autorizzazione a costruire, su una tomba esistente, a terzi, senza avvisare i parenti dei defunti sepolti nella stessa?
    grazie

  8. La soluzione dell’urna cineraria tumulata entro pozzetto ipogeo o epigeo, ricavato nello spessore della lastra sepolcrale o al di sopra di essa è legale unicamente se contemplata espressamente dal regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre sin dalle entrata in vigore del Regio DEcreto n.2322/1865, senza, poi considerare gli Art. 344 e 345 del TEsto Unico LEggi SAnitarie approvato con REgio DEcreto n.1265/1934 ed i numerosi richiami a detta fonte regolamentare di livello locale presenti nel Regolamento Regionale Lombardo n.6/2004…insomma ben prima dell’avvento della Riforma al Titolo V Cost la polizia mortuaria è materia “federale”, in quanto oggetto di potestà normative ora autonome, ora concorrenti (dopo la Legge Cost. n.3/2001)
    Il cimitero è demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Codice Civile e nelle materie di propria competenza, in quanto affidategli dalla Legge, il comune ha potestà regolamentare addirittura pressochè assoluta (potestas imperii…quando, ovviamente non in contrasto con la Legge cui ogni comune è pur sempre subordinato) per previsione costituzionale ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    Governare la complessa (e…complicata) macchina cimiteriale è compito precipuo del comune; ed il regolamento comunale di polizia mortuaria è lo strumento idoneo per perseguire un’accorta e lungimirante politica cimiteriale, quindi, in ultima analisi, sulla tumulazione dell’urna nella lapide copritomba sulla fossa in campo di terra decide il comune autonomamente, ecco spiegate eventulai difformità di trattamento pur all’interno della stessa provincia.

    esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l?uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell?ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa gli aventi diritto prendono in concessione un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell?esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c?è concessione se non quella del temporaneo uso dell?area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico la cosa deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l?avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria.

  9. Vorrei sapere per quale motivo in alcuni comuni della pr. di Mantova si possono tumulare le ceneri del cognuge al di sopra di una tomba di inumazione in campo comune, (specifico che tale tomba è già ricoperta da lapide in marmo e l’urna viene chiusa complertamente in un involucro di marmo al di sopra di essa) e invece in altri comuni sempre della pr. di Mantova questo non è possibile! Mia Madre prima di morire aveva espresso di essere cremata per poter essere messa sulla tomba di mio padre, la burocrazia però me lo vieta, come posso fare? nel frattempo ho chiesto l’affido domiciliare delle ceneri, ma intendo mandare avanti la mia battaglia per onorare il desiderio di mia madre che era legittimo visto che aveva visto in alcuni cimiteri che si poteva fare! grazie

  10. No, per come è descritta, questa pratica è, come minimo, illegittima, se non, addirittura, illegale.

    Ai sensi della Circ. MIn. 31 luglio 1998 n. 10 e, soprattutto, della più recente Risoluzione Ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 adottata ai sensi del DPR 15 luglio 2003 n. 254 il trasporto e la sepoltura o la cremazione dei resti mortali (= esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, cioè dei cadaveri indecomposti) debbono avvenire all’interno di un contenitore di materiale anche grezzo (legno, cellulosa, cartone) per:

    1) facilitarne la movimentazione e l’inserimento nella tomba, sia essa una fossa di terra o una nicchia a sistema di tumulazione (in questa seconda ipotesi si richiama la tecnica del rifascio ex Circ. Min. n.10/1998 ed Art. 88 DPR n.285/1990
    2) occultare ai visitatori ll vista spesso ripugnante e maleodorante del resto mortale
    3) ovvi motivi morali di pietas e rispetto per i poveri resti non scheletrizzati (non è molto simpatico sversare direttamente sul viso di un defunto le zolle di terra)
    4) prosciugare, durante il trasferimento o la sosta in camera mortuaria cimiteriale i liquami cadaverici ed i miasmi che promanano dal resto mortale attraverso l’impiego di sostanze enzimatiche assorbenti da addizionare all’interno del contenitore.
    5) permettere una facile la raccolta delle ossa al termine del periodo di inumazione supplementare ( anni 5, che si riducono a due, se il resto mortale è addizionato con enzimi biodegradanti) soprattutto se il feretro è imbracato in una rete di plastica resistente all’azione di decomposizione esercitata dal terreno.

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