Urna cineraria in cimitero

Entro il recinto cimiteriale un’urna cineraria può essere:

  • tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto. Ovviamente questa sepoltura in cella muraria non sarà soggetta a tutte le precauzioni necessarie invece per la tumulazione dei cadaveri (cassa stagna, tumulo impermeabile con tamponatura ermetica. le pareti del vano e l’elemento di chiusura (lapide, lastra…) dovranno solo impedire l’infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l’urna oppure a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge;
  • tumulata in un pozzetto ipogeo magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione. tale sistema, però, dovrebbe essere contemplato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Non sembra confliggere con la legge, poichè di fatto si tratterebbe pur sempre di una tumulazione; esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista l’introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa essi possono scegliere un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico quest’opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria;
  • interrata in fossa di terra. Allo stato attuale, però, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.). L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (non è chiaro se regionale comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. Altra soluzione “dal basso” potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove codificare tutti gli elementi accennate) da inviare per l’omologazione al Ministero della Salute, anche perchè si stanno aprendo molti spiragli sull’attuazione della Legge 130/2001, magari attraverso specifici regolamenti o la combinazione delle norme ancora “congelate” con altre preesistenti e già in vigore. L’inumazione, intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne, deve avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero. (Art. 340 Regio Decreto 1265/1934).

La Legge 130/2001 (Art. 4 comma 1) consentiva ai cimiteri di urne di protrarsi verso il centro abitato ben oltre la fascia di rispetto ordinariamente fissata in 200 metri, prendendo atto della non pericolosità delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.

Qualcuno vide in questa norma la volontà culturale di creare una sorta di cimitero di quartiere per le ceneri, riaffermando il diritto per le sole ceneri a rientrare nel territorio dei vivi o, comunque a riaffacciarsi sulle loro case in modo diverso rispetto all’affido ceneri.

L’Art. 4 comma 1 Legge 130/2001 è stato, però superato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, con la quale la compressione della zona di rispetto è estesa a tutti i cimiteri e non solo a quelli per urne.

La legge n. 130/2001 determina i prezzi per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.

Il Comune deve stabilire le tariffe per la conservazione dell’urna cineraria, sia per privati che per associazioni. È da osservare come laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti debbano applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.

Nella concessione a enti morali di spazi cimiteriali per costruirvi sepolture private è vietato il fine di lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR 285/90).

Fiscalmente la tariffa di cessione d’uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria. Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.

67 thoughts on “Urna cineraria in cimitero

  1. Con la presente sono a chiederle cortesemente un quesito, posto dai famigliari di una salma, per una situazione alquanto particolare e inusuale:
    è possibile inserire all’interno di loculo in concessione, attualmente libero, un’urna cineraria “vuota” (i famigliari hanno optato per la dispersione del congiunto), volendo essere solo a ricordo della madre…..vorrebbero collocare anche la lapide con le epigrafi (specificando a ricordo)
    Grazie e buona giornata

    I Servizi Cimiteriali di Cesena

    1. X Matteo,

      gli Enti Locali più virtuosi ed attenti al fenomeno funerario potrebbero timidamente considerare l’opportunità di abbonarsi a questo sito o acquistare direttamente “on demand” un quesito specifico. Capisco che già il ventilare un onere a carico del Comune istante, possa inquietare e non poco, soprattutto di questi tempi, ma c’è la reale possibilità di ottenere sempre un supporto tecnico-amministrativo qualificato con risposte personalizzate ed in tempi celeri.
      Comunque… detto tra colleghi della polizia mortuaria, proprio, dalla stessa esposizione dei fatti, l’ipotesi da Voi prospettata, pare irrealizzabile o quanto meno poco legittima, se non nella parte della dedica con epigrafe.
      Nel merito: si tumulano le spoglie mortali di una persona umana (tra un po’avremo anche la tumulazione per animali d’affezione, forse!) in qualunque stato (definitivo o intermedio) esse si trovino (cadavere, parti anatomiche riconoscibili, resto mortale, ossa, ceneri) . Non si possono, quindi, tumulare contenitori per spoglie mortali VUOTI: perchè quest’incongruenza avrebbe riflessi su un futuro a noi remoto (e per questa ragione noi contemporanei tendiamo a sottovalutare gli effetti di questa piccola trasgressione, come sembrerebbe) e sull’anagrafe mortuaria. I morti sono tutti registrati sin dal loro ingresso in cimitero, allo scadere della concessione chi mai potrà ricordare di quell’urna vuota ivi deposta come cenotafio e non corpore praesenti?
      Sottrazione di spoglie mortali, negligenza nella compilazione quotidiana dei registri cimiteriali? Gli interrogativi sarebbero infiniti e non di facile soluzione per i posteri!
      Molto più ammissibile il ricordo su lastra tombale precisando come questa volta davvero: LE CENERI non siano fisicamente presenti. Si ricorrerà necessariamente a formule linguistiche più velate come “In Spirito” + nome e cognome del defunto.

  2. Buongiorno, con la presente vorrei porre un quesito. Mio padre deceduto, è stato cremato, la mia famiglia è proprietaria di 6 posti( spazio ancora libero) all’interno del cimitero comunale, questi sono stati dati circa 40 anni fa alla famiglia in uso perpetuo ai suoi membri dal comune, vorremmo costruire una tomba( regolare nelle dimensioni , con cassone,
    come le altre vicine) ma all’interno x ora verrebbe inserito solo l urna, é possibile?
    Grazie

    1. X Sonia,

      sì, è possibile e legittimo, in un tumulo pluriposto, in attesa che – purtroppo – con il susseguirsi degli eventi luttuosi nel tempo, si saturi pure quest’ultimo nella sua capacità ricettiva, può esser tumulata anche una sola urna cineraria, sia o meno presente un feretro. L’importante è accertare il titolo di sepoltura, preventivamente.

      1. buongiorno,mio marito vorrebbe collocare l’urna con le ceneri del padre,presso il loculo dove riposa la nonna.È possibile e se si,deve chiedere il permesso alle zie ancora in vita ?E nel caso,all’unanimità ?grazie Nicola

        1. X PierCarla,

          E’legittimo tumulare un’urna cineraria a fianco di un feretro, nello stesso loculo.
          A contare davvero sono questi pochi elementi di diritto:

          1) deve esserci materialmente spazio fisico per deporre l’urna nel loculo già occupato da un feretro.
          2) non devono sussistere impedimenti “legali”, come eventuali divieti previsti nelle clausole dell’atto di concessione (ipotesi, invero, assai rarefatta) o nel Reg: Comunale di Polizia Mortuaria.
          3) va preliminarmente verificato il diritto delle ceneri ad esser tumulate in quel particolare e determinato loculo. La ricognizione sullo ius sepulchri è semplice: chi è il titolare della concessione del loculo de quo. Dopo aver identificato l’intestatario della concessione stessa si calcola il grado di parentela intercorrente tra costui/costei ed il defunto le cui ceneri sarebbero destinate alla tumulazione, là dove “riposa già la nonna”.
          Il diritto di sepolcro è legato a vincolo coniugale (qui da escludersi tassativamente!), o rapporto di consanguineità tra il de cuius ed il fondatore (= concessionario) della tomba monoposto a sistema di tumulazione. Stabilita questa relazione gerarchica nella rosa tra le persone aventi, in vita, ex capite, il diritto alla tumulazione si rammenta come il medesimo livello di parentela ponga i diretti interessati (o potenziali tali) su un livello di pari ordinazione, così sarà la cronologia naturale degli eventi luttuosi a scandire il riempimento del tumulo, sino alla sua naturale saturazione, oltre la quale, lo stesso diritto di sepolcro (in sè una mera aspettativa proiettata nell’oscuro post mortem) spira ex se, divenendo non piùesercitabile.

  3. Su richiesta dei famigliari è possibile tumulare una urna cineraria in un ossario chiudendo la celletta con un vetro per permettere la visione dell’urna stessa.
    Se si, dobbiamo richiedere alla famiglia di collocare un vetro stratificato “sicuro” che garantisca il sepolcro da eventuali profanazioni?

    1. X Matteo,

      oggettivamente ho già visto dal vivo soluzioni stilistiche di questo tipo….ACCATTIVANTI!
      Tecnicamente nulla osta (basta che il vano in cui l’urna sarà deposta, sia stabile, sicuro e protetto da eventuali atti di profanazione (Art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie).
      Certo molto dipende nell’autorizzare tumuli “a vista” dal piano regolatore cimiteriale, e dai sui strumenti attuativi di dettaglio. Potrebbe, infatti, prevedersi una certa standardizzazione delle componenti lapidee per identificazione della sepoltura, in cui non sia contemplato il vetro, quale elemento di chiusura.

  4. non mi é chiaro se un’urna cineraria, collocata in un loculo sito in cappella gentilizia, debba essere murata
    o se sia sufficiente apporvi davanti, con opportuni agganci, una lapide marmorea. Grazie

    1. X Filippo,
      parafrafo 13.1 sub .1 della Circ.Min. 24 giugno 11993 n. 24 esplicativa del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285…e null’altro aggiungo! L’ipotesi da Lei prospettata è, pertanto, da ritenersi pienamente legittima.
      Invero, in molte realtà territoriali è invalsa l’abitudine di murare anche le nicchie cinerarie, dove vengono deposte le urne e quindi tumulate. Si tratta di una mera prassi, forse dettata dall’esasperata ricerca di quell’ulteriore garanzia contro eventuali profanazioni o sottrazione delle ceneri, per scopi non ammessi dalla Legge, che una tamponatura più solida, con mattoni o lastra di cemento può, fuor di dubbio, assicurare, nel tempo. L’intento del legislatore, invece, sembra propruo esser la precisa volontà di limitare alla sola tumulazione di FERETRI, l’obbligo del tumulo a tenuta stagna.

  5. Buonasera, vorrei un chiarimento in merito alla non autorizzazione a spostare l’urna di mio marito dal loculo in possesso della madre, al comune dove abito io con i miei figli minori e dove abbiamo sempre abitato. Con mia duocera nn abbiamo oiu contatti ed io dedidero quando sarà il momento stare con mio marito, ma, lei nn vuole darmi lautorizzazione per aprire la nicchia di sua proprietà. Grazie, mi scuso per la lungaggine.

    1. X Tiziana,

      scusi del colpevole ritardo, in primis.

      E’opinio juris che gli atti di disposizione sulle spoglie mortali del de cuius, da parte del coniuge superstite, si configurino come l’esercizio di un diritto personalissimo che, come tale, prevale sugli aspetti privatistici del sepolcro, ad esso subordinati e strumentali, ecco perchè Lei abbia tutto il potere di richiedere la traslazione dell’urna, quando sarà il momento.

  6. Buongiorno,mia madre è stata fermata e se volessimo metterla al cimitero andrebbe obbligatoriamente in un ossarino in quinta fila in fondo fondo riservato alle persone decedute 50 anni fa. A noi piacerebbe poter costruire una nicchia con vetro a vista per la sua urna. Come possiamo fare?

    1. Il regolamento comunale di polizia mortuaria in questa materia è sovrano: infatti l’Ente Locale *PUO’* solo, in termini di facoltatività e mai *DEVE” obbligatoriamente disporre di sepolcri privati a sistema di tumulazione, quale ne sia la tipologia costruttiva o la durata del costituendo rapporto concessorio.
      L’alternativa più praticabile, anche se apparentemente eccentrica e stavagante, è chiedere ed ottenere l’autorizzazione all’affido dell’urna per la domiciliazione delle stesse presso un’abitazione privata, a quel punto la Legge vi imporrà il vincolo di realizzare un tumulo ove gelosamente deporre le ceneri, e voi potrete sbizzarrirvi con tutte le soluzioni stilistiche che più Vi aggraderanno.
      L’essenziale è questo: il tumulo (teca, vano ricavato in un muro, nicchia, celletta a vista…) deve avere sicura e stabile destinazione, deve esser chiuso al fine di tutelare l’urna da sottrazioni indebite o atti di profanazione sacrilega, per altro sempre puniti penalmente).

  7. Buongiorno,

    Siamo andati a tumulare le ceneri di mio padre al Cimitero.
    Purtroppo il posto all’interno del loculo non era sufficiente a contenere l’urna ed è stato necessario da parte del crematorio un riconfezionamento in un’urna di diversa dimensione.
    Per fare ciò il crematorio ha voluto un nuovo documento di trasporto A/R (essendo situato in un comune diverso rispetto alla tumulazione) che dettagliasse la necessità di un cambio urna ed ha stilato un nuovo verbale.
    E’ corretta tale procedura, anche se il ritiro dell’urna era stato fatto solo qualche ora prima?
    Vi è una specifica regolamentazione in merito?
    Grazie

    1. X Marsina

      L’urna che esce da crematorio, per esser conferita agli aventi diritto, deve esser chiusa ermeticamente, anche grazie all’apposizione di sigilli di garanzia, contro ogni possibile effrazione, per altro, punita penalmente.
      Se l’autorità amministrativa comunale ha autorizzato l’apertura dell’urna è legittimo, anche se un po’ troppo macchinoso, che sia lo stresso gestore da cui fu eseguita la cremazione, a ri-confezionare l’urna. Secondo un diverso parere, invece, detta operazione, sempre se autorizzata, potrebbe avvenire, con apposita verbalizzazione, anche nella camera mortuaria del cimitero di prossima e definitiva tumulazione, evitando, così un (inutile? Ultroneo) passaggio burocratico.

  8. Con la presente, sono a richiedere se è possibile “tumulare” per così dire, un’urna cineraria all’interno di un’edicola funeraria e precisamente deponendola all’interno di una teca in vetro chiusa e saldamente fissata sopra ad un piccolo altare della stessa tomba.
    Premetto che la cappella gentilizia è chiusa da un cancello accessibile solo dai concessionari.
    Grazie e buona giornata

    1. X Matteo,

      sì, è possibile ai sensi dell’art. 343 del Testo Unico Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 a condizione che l’urna sia deposta in un vano chiuso, avente stabile destinazione, ed atto ad evitare ogni possibile profanazione o sottrazione delle ceneri: queste sono infatti le caratteristiche tecniche proprie di ogni tumulo inteso strictu sensu.

      1. Buongiorno,
        Abbiamo in casa le ceneri della mamma che è stata cremata l’anno scorso.
        Adesso anche nostro padre si sta spegnendo, sappiamo però che lui non avrebbe voluto essere cremato.
        È possibile inserire nella bara del papà le ceneri della mamma per poi essere seppelliti nel cimitero insieme?
        Se non possibile, c’è un’alternativa?
        Grazie

        1. X Daniela,

          mai le ceneri nella stessa cassa ove sarà deposto un altro defunto!
          Sì alla tumulazione di feretro ed urna (fisicamente due contenitori diversi) insieme, nello stesso loculo, così almeno recita il paragrafo 14.3 della Circ.Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

      2. Con la presente sono a chiederle cortesemente un quesito, posto dai famigliari di una salma, per una situazione alquanto particolare e precisamente:
        è possibile inserire all’interno di un cassa, prima della chiusura e della tumulazione del feretro, l’urna cineraria degli arti inferiori del defunto, precedentemente amputati anni prima, e regolarmente cremati?
        Grazie e buona giornata

        I Servizi Cimiteriali di Cesena

        1. X Matteo,

          Ci riferiamo, comunque, alla stessa identità indissolubilmente psico-fisica della persona umana.

          Tuttavia ho proprio l’impressione di no, perchè le ceneri, sempre raccolte in un’urna saldamente sigillata, hanno percorsi giuridici (Art. 343 T.U.LL.SS di cui al R .D. 1265/1934, e L. 30 marzo 2001 n. 130, art. 80 D.P.R. n. 285/1990) diversi rispetto ai cadaveri racchiusi nei rispettivi feretri. La commistione, è, pertanto, vietata, poichè le ceneri, ipoteticamente, potrebbero, nell’ordine, esser:

          sì tumulate, ma anche, (…in subordine):
          disperse in natura o giardino delle rimembranze o in cinerario comune
          affidata con custodia famigliare
          inumate

          E’, però, pacifico ritenere legittimo che ceneri ed il feretro potranno, pur nella loro individualità di “contenitori” fisicamente distinti, esser tumulate nello stesso loculo, e mi pare sia la destinazione, alla fine, decisa dagli aventi diritto.

  9. Gentilissimo, ho un problema per alcuni versi simile ad altri che ho letto. Mio padre è stato inumato nel comune di Massa D’Albe nel 2002 in un manufatto ipogeo con relativo copritomba. Mia mamma desidera essere cremata (è ancora vivente, ha 89 anni) e per programmare abbiamo sottoposto un quesito al comune che chiedeva di poter realizzare un pozzetto epigeo o meglio una cassettina chiusa e sigillata con all’interno le ceneri (come è già stata realizzata da altra persona in cimitero anche se abusivamente – lo abbiamo appreso dal comune stesso -) appoggiata sul copritomba. la cosa stravagante è che la risposta si limita rinviando la nostra stessa domanda inviata per pec (e rinviata per posta ordinaria) a un timbro del comune con uno scarabocchio di firma e la scritta si autorizza solo nel primo foglio in basso dove c’è scritto che si richiede di tumulare le ceneri come espresso dalla volontà di Marinella Santacroce. Mentre nella pagina successiva dove era esplicitata la richiesta di come doveva essere fatto il manufatto magari seguendo quello che è già posto nel cimitero di cui ho allegato la foto…nulla. Come devo interpretare questa cosa? Ho provato a telefonare ma il dirigente che probabilmente ha firmato si nega. Faccio presente che è il comune è d’origine dei miei genitori dove mia mamma non ha residenza ma abbiamo una casa dove invece io sono residente.

    1. X Fiorella,

      1) se Suo padre è stato inumato in campo comune (se fosse, invece, in area data in concessione i tempi si dilaterebbero in rapporto alla durata del rapporto concessorio) nel 2002 l’esumazione ordinaria, di solito decennale, inesorabilmente s’avvicina, quindi…tutto tempo sprecato!. La soluzione ottimale, allora sarà la raccolta dei resti ossei da collocare in apposita celletta ove potranno esser tumulate anche le ceneri di Sua Madre, per adesso ancora vivente. Perchè, quindi, crucciarsi così tanto per un evento sì certo (purtroppo moriamo tutti) ma non prevedibile con certezza assoluta, almeno nel breve periodo.
      2) sulla liceità di un pozzetto ipogeo ed opportunamente sigillato dove riporre anche un’urna molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria il quale dovrebbe specificare che: –a) permane solo il diritto d’uso della fossa (insomma non s’instaura surrettiziamente un rapporto concessorio pur trattandosi di una vera e propria tumulazione. –b) il Comune può esigere un cospicuo diritto fisso a parziale compensazione del mancato introito per la concessione di una nicchia cineraria più classica. –c) all’atto dell’esumazione ordinaria per le ceneri saranno previsti gli stessi trattamenti disposti d’ufficio con ordinanza sindacale per le ossa non richieste per una nuova destinazione privata e dedicata (= sostanzialmente dispersione in ossario/cinerario comune).
      3) Giustissima l’individuazione della competenza dirigenziale nel rilascio di un’autorizzazione ad hoc, per una fattispecie di sepolcro così ibrida.
      4) Sugli istituti del possibile silenzio assenso o dell’obbligo della pubblica amministrazione all’adozione, dietro presentazione di formale istanza, di un provvedimento espresso, sia esso di diniego o di accoglimento opero rinvio alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni.
      5) Se il provvedimento risulta incompleto o lacunoso e da esso non si evince chiaramente la volontà del Comune i rimedi possono essere un ricorso amministrativo (D.P.R. n.1199/1971), nelle Sue varie articolazioni e forme o giurisdizionale avanti il T.A.R. o al difensore civico, se istituito presso il Suo Comune.

      1. grazie per la risposta! ma non avevo specificato che mio papà è stato sepolto in loculo a terra (questa la dicitura del comune) per cui ho pagato una concessione area cimiteriale per 40 anni. Questo tipo di sepoltura credo non sia a terra perchè è stata fatta una specie di gabbia in cemento e successivamente chiusa. Ho letto che avendo pagato per questa concessione non devo pagare ancora se volessi porre le ceneri all’interno…è così?
        Fiorella Paris

        1. X Fiorella,

          …allora si tratta di una tumulazione “IPOGEA”, cioè con la cella sepolcrale situata sotto il piano di campagna, ma sussistono tutti gli elementi (il costruito a prova di impermeabilità a gas e liquidi post mortali, la cassa funebre confezionata con il doppio feretro di legno e metallo, saldata ermeticamente) perchè si possa ragionare compiutamente di un sepolcro privato nel cimitero a sistema di tumulazione.
          Se non sussistono ragioni ostative enumerate dal regolamento municipale di polizia mortuaria e che io non conosco, e vi è materiale spazio per l’immissione di un’urna cineraria accanto al feretro nulla osta e si proceda pure; anzi nell’ottica di massimizzare la capacità ricettiva dei sepolcri (la quale, notoriamente non è dilatabile all’infinito per le ovvie leggi della fisica cui tutti siamo sottoposti) la soluzione appare alquanto opportuna. Attenzione però sotto il profilo delle spese: la concessione già posta in essere continua a produrre i propri effetti nel tempo, sino alla sua naturale cessazione, ma il Comune, nella propria autonoma politica tariffaria cimiteriale può legittimamente istituire un cosiddetto “DIRITTO FISSO” di tumulazione, istituito con atto del Consiglio Comunale.
          Si tratta, in fin dei conti dell’esazione di una certa somma (assolutamente modulabile e da calcolarsi con intelligenza) richiesta per ogni nuovo accoglimento di defunti quale ne sia la trasformazione di stato (ossa, resti mortali o ceneri) nella tomba già in uso. Questo “contributo” serve a coprire i costi di gestione della complessa macchina cimiteriale e soprattutto a compensare, seppur parzialmente, il mancato introito dovuto al rilascio di una nuova concessione, ad esempio di nicchia cineraria.

  10. Regione Lombardia – Concessione perpetua tomba di famiglia – Sepolcro saturo – Si chiede se sia possibile, dopo aver estumulato le bare e tumulato i resti nel sepolcro stesso, utilizzare i loculi liberati per altre tumulazioni future senza dover versare oneri al Comune.
    Grazie per l’attenzione

    1. X Anna,

      induttivamente e retroattivamente: art. 103 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, pienamente valevole anche nella Sua Regione: il Comune può imporre un diritto fisso (che se non erro ha natura di tributo) per ogni nuova immissione di feretro in sepolcro privato, anche se a concessione perpetua. Anche così si finanzia l’erario comunale!

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