Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Buongiorno vorrei fare arrivare in italia le ceneri di mio zio che si trovano in Inghilterra. Cosa devo fare una volta arrivate in Italia? Sarebbero solo di passaggio perché poi vorremmo trasportarli in sud Italia come da suo volere. Grazie

    1. Se il trasporto lo fa lei, nel documento inglese che autorizza il trasporto dell’urna cineraria dall’Inghilterra all’Italia faccia inserire il luogo destinazione finale delle ceneri. Se la sosta intermedia è una sosta tecnica, ad es. per dormire e riposare un giorno o due prima di ripartire per la destinazione finale, la cosa è del tutto ovvia e non necessita di altro. Se invece la sosta di chi trasporta le ceneri è più lunga necessita anche la indicazione dle luogo di sosta temporaneo per l’urna cineraria. Se invece si tratta di due distinti trasporti, eseguiti da due soggetti diversi (ad es,. un vettore autorizzato al trasporto dell’urna cineraria dall’Inghilterra alla sua casa nel comune XY e poi un successivo trasporto dalla sua casa con altro vettore o da lei stesso) occorrono due autorizzazioni. Una per l’entrata in Italia dell’urna cineraria fino alla sua casa nel comune XY e l’atra del Comune XY che autorizza il trasporto dell’urna al luogo di destinazione.

  2. Buongiorno! Mi è’ morta cagnolina in Sardegna, l’hanno cremata ed ho chiesto la spedizione dell’urna con dei ceneri a Vienna , dove abito. Vorrei sapere se è’ possibile effettuare questa spedizione senza varie pratiche (tipo nulla osta ecc), visto che non sono resti umani. Come funziona? Grazie

    1. x Anna.
      Allo stato della legislazione attuale le ceneri derivanti dall’incenerimento di una carcassa animale sono una “cosa” di proprietà del detentore e quindi sono soggette alle norme per la spedizione di un qualsiasi oggetto. Cioè praticamente nessuna formalità particolare. Dovrà invece segnalare all’anagrafe canina dove il proprietario aveva registrato l’animale il decesso dell stesso per la cancellazione, ma ciò è indipendente dalla spedizione delle ceneri.

  3. Salve, potrebbe aiutarmi con una domanda, mia sorella è morta qui in Italia e siccome non ero residente qui, hanno passato le ceneri per conto della mia cara zia ma in seguito ha fatto le dimissioni delle ceneri, quindi l’hanno trasferita qui in un cimitero vicino a dove mi trovo, la mia domanda è: voglio portare le ceneri di mia sorella nel mio paese Perù, mi fa male in qualcosa che all’inizio mia zia ha rinunciato e ora è in un cimitero? Va notato che ho stipulato il contratto con il cimitero per mio conto, apprezzerei la tua risposta … Grazie mille

    1. X Angela Amanda,

      Lei, allo stato dei fatti, è con tutti i crismi di legge un’avente titolo (= soggetto legittimato) interessato – per giunta – ad una diversa sistemazione delle ceneri, ovvero ad una destinazione extra cimiteriale delle stesse, quindi ancor più privata e dedicata.
      L’Autorità Comunale competente per territorio (quello su cui insiste fisicamente il cimitero in questione) deve semplicemente formare e perfezionare due autorizzazioni: l’una all’estumulazione, l’altra al trasporto internazionale di ceneri.
      E’da rammentare come il titolo di viaggio richieda un’istruttoria più o meno complessa (con oneri a Suo carico) a seconda degli eventuali accordi tra Stati sottoscritti da entrambi i due Paesi in tema di trasporti mortuari transfrontalieri. (L’Italia, ad esempio aderisce solo alla Convenzione di Berlino, stipulata il 10 febbraio 1937).

  4. Salve, è possibile spedire un’urna con le ceneri di un defunto, mia madre, con un corriere in Italia? O deve essere portata da un parente? Nell’eventualità quali documenti servono?

    Grazie per la risposta.
    Cordialmente.
    Sergio.

    1. X Sergio,

      le autorità locali del luogo di partenza rilasceranno l’indispensabile autorizzazione al trasporto, che il corriere prenderà in consegna, assieme all’urna cineraria – naturalmente – in qualità di vettore, non di addetto al trasporto propriamente inteso, nel senso giuridico della formulazione linguistica.

  5. Buongiorno,
    le ceneri di mia madre sono in casa sua (in Liguria) da oltre un anno a causa della difficoltà degli spostamenti derivante dalla pandemia. Adesso dovremmo trasportarle in un cimitero in Sicilia in auto per la tumulazione. Dobbiamo procurarci qualche documento?
    Cordiali saluti e grazie

    1. Sì, occorre il normale titolo di viaggio (decreto di trasporto) rilasciato dal Comune di partenza, e naturalmente, serve anche provare il titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.

  6. Buongiorno.

    Vorrei sapere se posso trasportare una piccola quantità di ceneri del mio compagno defunto, in aereo dall’Italia alla Spagna senza documentazione.

    Grazie.
    Stella

    1. x Stella Tricella
      Cosa intende per piccola quantità di ceneri del suo compagno defunto?
      Se intende il trasferimento dell’intera urna cineraria NO, occorre la documentazione (autorizzazione al trasporto che potrà essere valutata se possibile o meno dal Comune, visto che l’urna può essere affidata e custodita nei modi di legge e regolamento).
      Se invece intende prelevare un porzione delle ceneri contenute nell’urna cineraria, dissigillandola, ciò è vietato e incorre in reato penale. Per cui non solo non può trasportarle, ma nemmeno prelevarle.

  7. X Deborah,

    l’obbligo di custodia delle ceneri è da ritenersi assolto, in senso generale, anche in caso di brevi assenze, pure se ripetute, dell’affidatario (vacanze, lavoro…). Altrimenti sarebbe ogni volta necessario ripetere sempre la procedura (decreto di trasporto ed atto di affido), per ogni singolo spostamento, e ciò sarebbe illogico!
    La legge (art. 343 T.U. Leggi Sanitarie), al contrario, prescrive solo che le urne abbiano stabile e sicura destinazione entro un tumulo, così da esser preservate da sottrazioni indebite ed atti di profanazione, è il principio, appunto, di stabilità delle sepolture, implicito e, quindi, fondativo di tutto il nuovo ordinamento di polizia mortuaria.

  8. Ho in “affidamento” la ceneri di mio figlio (sono in casa mia).
    In caso di nostro allontanamento da casa (ferie o comunque spostamenti di più di un giorno) posso portarle con me?
    A chi mi posso rivolgere se volessi spostarle?
    Grazie

  9. Salve, un mio parente americano ha espresso di avere le sue ceneri disperse in una località italiana a lui cara.
    Se metto l’urna in valigia e la riporto con volo di linea a Roma posso incorrere in una sanzione? (sarebbe facilmente individuabile?). Avrò tutta la documentazione americana circa la cremazione.

    1. X Carlo,

      l’urna cineraria dovrà – SEMPRE – esser accompagnata dal titolo di viaggio per il rimpatrio, da esibirsi in caso di controlli in itinere. Molto dipende dalla regolamentazione interna alle compagnie aeree, su tratte internazionali. Di solito un trasporto mortuario deve sempre esser prima dichiarato, anche se di sole ceneri.

  10. Buongiorno,
    Mi è stato detto che, per portare l’urna con le ceneri dal cimitero di Roma (luogo di cremazione) alla provincia di Napoli (luogo di collocazione in un loculo in un cimitero) lo devo fare nel giorno stesso, cioè non posso partire l’indomani mattina (tenere le ceneri a casa la sera dopo averle prese dal cimitero di Roma per poi partire presto la mattina), né arrivare dopo la chiusura del cimitero (pernottare quindi vicino al cimitero e depositarle il giorno dopo). Le sembra corretto? RingraziandoLa, porgo cordiali saluti

    1. X Marco,

      dopo tutto si potrebbe anche esser più possibilisti, l’interpretazione del dettato normativo che Le hanno offerto è, però, inappuntabile, anche se – forse – troppo fiscale e formalista.
      In effetti, il trasporto funebre (anche di urne) tutto sconta la regola generale della tipicità, ossia ogni luogo di sosta intermedia dovrebbe preventivamente esser individuato ed autorizzato come idoneo, dalla competente autorità amministrativa territoriale, un breve deposito in camera mortuaria (la cui funzione edittale è proprio questa) nel cimitero di partenza, potrebbe esser la soluzione più facilmente praticabile.

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