Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. X Eva,

    Nella electio sepulchri, ossia la scelta personalissima di decidere modalità, forma e luogo della propria sepoltura, sovrana è la volontà del de cuius, nel suo silenzio prevarrà quella dei più stretti famigliari. Il Comune, si limita a valutare i titoli formali di accoglimento (art. 102 regolamento nazionale di polizia mortuaria) in un determinato cimitero, senza indagare su eventuali motivazioni di opportunità (es. vicinanza nello stesso cimitero al coniuge o ad un parente pre-morto) In caso di conflitti tra gli aventi diritto, l’amministrazione cittadina che ha autorizzato la sistemazione dell’urna si limiterà a mantenere, pro tempore, lo status quo, restando estranea alla controversia, siano a quando il giudice, in sede civile, non si sia pronunciato, in ultima istanza, poichè il diritto di sepolcro attiene alla sfera dei diritti soggettivi.

  2. Buongiorno,,ho saputo da poco della morte di mia nonna e che mio cugino, altro erede insieme a me lì’ha fatta cremare dove vive lui e viveva la nonna negli ultimi tempi. Io so che lei voleva stare con il marito e io vorrei portare le ceneri al cimitero dove c’è il nonno..a quale ufficio devo rivolgermi? non avendo rapporti con mio cugino questo puo ostacolare questa tralsazione? grazie molte per ogni informazione

  3. Grazie mille per la sua risposta. Ero un po confusa perché la legge dice che le ceneri devono viaggiare in una cassetta di zinco mentre mi pare di capire che può anche essere una cassettina di pino purché opportunamente sigillata.Giusto ? Mi scusi se mi ripeto ma voglio fare tutte le cose giuste per nn incorrere in spiacevolezze burocratiche.

    1. X AnnaMaria,

      il dubbio -forse – nasce da un equivoco di fondo: sono le ossa a dover esser movimentate e custodite in cassetta di zinco, per le ceneri, invece, la Legge parla di un’urna genericamente intesa sigillata, anche con opportuno uso di collanti a sicura e duratura presa. Il crematorio ha solo l’obbligo di assicurare le ceneri in uno specifico sistema di raccolta (può esser indifferentemente un contenitore rigido o flessibile) e di sigillarlo (nel senso di renderlo impenetrabile e stagno). Poi, a piacimento del dolente, questo recipiente può esser, a sua volta racchiuso, entro urna esterna di varia forma o foggia decorata o realizzata con materiali preziosi. La ratio della norma è semplice: sversare anche accidentalmente le ceneri, violare l’integrità dell’urna, con effrazione dei sigilli, ad esempio, costituiscono ancora fattispecie con rilevanza penale, pertanto, per evitare guai giudiziari, è meglio accertarsi che la famosa cassetta di pino sia ben protetta e chiusa.

  4. Buongiorno. Mio padre è deceduto lo scorso mese e cremato a Piacenza. Ora le ceneri sono in possesso di un’agenzia funebre della zona che provvederà a spedirmi le ceneri tramite corriere nel comune di Macerata dove io risiedo.Il comune di Macerata mi ha richiesto l’articolo di legge secondo il quale è possibile spedire l’urna contenente le ceneri altrimenti nn me le accettano. Mi può aiutare a trovare questo articolo? Inoltre vogliono avere via e-mail tutta la documentazione che dovrebbe consistere in:
    Copia del verbale originario di cremazione.
    Copia autorizzazione originale al trasporto dall’agenzia di pompe funebri fino al cimitero di Macerata
    Copia dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata dal Comune di Piacenza
    Copia dell’estratto dell’atto di morte
    Copia dell’attestazione per cremazione di salma rilasciata dal medico necroforo ( quest’ultima però mi serve solo nel caso che io debba far ricevere le ceneri da un’agenzia funebre nel caso il comune nn accetti di riceverle). Devo aggiungere altri documenti o questi sono tutti?
    Inoltre l’urna che è una cassettina di legno di pino va sigillata in che modo? Incollata o stagnata? La ringrazio preventivamente.

    1. X AnnaMaria,

      la norma di riferimento che consente di avvalersi del c.d. vettore nel trasporto ceneri è data velatamente, di primo acchito, dall’art. 34 comma 2 del vigente regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la leggersi in senso estensivo.

      Sia il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con il suo art. 80 comma 5 sia la Legge 30 marzo 2001 n. 130 con il suo art. 3 comma 1 lett.) F sia la stessa convenzione internazionale di Berlino sui trasporti mortuari transfrontalieri del 10 febbraio 1937 dispongono che il trasporto degli esiti da completa cremazione di un feretro (= le ceneri) possa avvenire, se legittimamente autorizzato, in via amministrativa, dalla competente autorità territoriale di partenza, senza le cautele igienico-sanitarie previste per i cadaveri. Vale a dire: detto trasferimento, sempre accompagnato dal suo inseparabile titolo di viaggio, può avvenire liberamente con normali automezzi, veicoli, velivoli, ed esser, quindi, condotto a termine anche da chi prenda formalmente in consegna l’urna cineraria (corriere, servizio spedizioni, famigliare del defunto…).

      Ai sensi dell’art. 343 comma 2 T.U. Leggi Sanitarie, dell’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 285/1990, implementato dal paragrafo 14 della circ. min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria, dell’art. 3 lett.) E) L. 30 marzo 2001 n. 130 e, infine, dell’art. 2 comma 1 lett. e) D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 sempre della Legge n. 130/2001 l’urna (= il sistema di raccolta ceneri) deve esser infrangibile, sigillata con suggello di garanzia, e recare ben in vista gli estremi identificativi del de cuius.

      Il Comune di M. si dimostra oltremodo barocco nel richiedere ultronea e del tutto superflua documentazione ad esempio:

      Il verbale di avvenuta cremazione, ex art. 81 D.P.R. n. 285/1990 assieme al decreto di trasporto deve giustamente esser trasmesso tramite il trasportatore al Comune di destinazione, ed è giustissimo, ma quando il famoso principio di non eccedenza nell’azione della pubblica amministrazione dovrebbe prevalere, al fine di sburocratizzare, (l’inutile aggravamento dell’iter è addirittura vietato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.) altri passaggi come l’estratto dell’atto di morte, il primo decreto di trasporto alla volta del crematorio, addirittura il certificato necroscopico, sembrano, quanto meno, eccentrici e stravaganti adempimenti inventati per capriccio, a tal punto da farmi sovvenire un dubbio.

      Pare, infatti, molto improbabile che un Comune di grandi dimensioni sia allo scuro di questi basilari elementi di diritto funerario e procedura amministrativa; ragion per cui La invito ad usare queste poche informazioni offerteLe con molta cautela ed in modo oculato, forse ci sono dettagli nella pratica per il rientro delle ceneri che io non riesco ad apprezzare. Ad esempio: quale sarà la destinazione ultima delle ceneri: saranno tumulate in cimitero, domiciliate, disperse…?

  5. Salve,

    nel caso di un trasporto di un defunto dal comune di decesso al comune di cremazione e rientro delle ceneri.

    Il comune di decesso sostiene non essere obbligato ad includere nel trasporto il rientro delle ceneri poichè in altro comune e vorrebbe mi presentassi nel comune dove si trova il crematorio per fare un trasporto a parte (e ripagare le marche da bollo).

    E’ corretta come procedura? E se no, quali sono gli articoli di legge per sollevare la contestazione?
    Grazie

    1. X Giovanni,

      A rigore, si dovrebbe far valere l’art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ( unico decreto di trasporto, per cadavere e successive ceneri). Quando, invece, per una specifica normativa regionale riuscisse inapplicabile l’art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che consente tutt’ora l’autorizzazione con un unico atto, e sussistesse una speciale regolazione per il trasporto delle ossa (leggansi, cassetta contenente ossa) e delle ceneri (leggasi, urna cineraria), una volta eseguita la cremazione, ipotizzandosi, irrealisticamente, che la cremazione non sia avvenuta nel comune di decesso e esequie, oppure, quando, più probabilmente, l’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’autorità comunale, nulla abbia indicato (non potendovi essere più, nella Regione, l’unico titolo autorizzatorio) per il trasporto dell’urna alla sua destinazione finale, il successivo trasporto dell’urna cineraria non può non essere assoggettato a tale disposizione.

      Con la conseguenza che per il trasporto dell’urna cineraria per la tratta dall’impianto di cremazione al sito di destinazione finale della stessa, si renderà necessaria quest’ultima specifica autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria.

      Sotto questo profilo, occorre anche considerare quale sia o possa essere la competenza, a questo punto anche sotto il versante territoriale, del rilascio di una tale autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria, che, proprio per l’implicita abrogazione dell’ sopra citato art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non può non individuarsi se non nell’autorità comunale a ciò preposta (art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., competenza che per l’art. 107, comma 4 stesso testo unico, non può essere derogata se non per – espressa – disposizione di norma di rango primario, cioè per legge) nel luogo da cui il trasporto dell’urna cineraria origini, cioè del comune nel cui cimitero si trova l’impianto di cremazione utilizzato.

      Certamente, questo potrebbe essere colto, di primo, quanto improprio, acchito, come un’improprietà, apparendo (specie per quanti abbiano ancora la “memoria”operativa – e rammentino le prassi – che tenevano conto del più volte citato l’art. 26 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) incongrua: effettivamente, si potrebbe parlare di difformità procedurale, se non fosse che, a questo punto, tale impostazione è del tutto venuta a cessare per quanto sopra evidenziato.

      Oppure, più che di un inutile aggravio procedurale si potrebbe parlare di irrazionalità, ma, purtroppo, i testi legislativi di riferimento sono stati redatti male ed in modo non coordinato tra loro.

      Si tratta di un’amara conclusione che deriva da questa considerazione finale: la competenza (territoriale) ad autorizzare una qualche attività, soggetta, sin dall’origine, ad autorizzazione amministrativa, non può che spettare al al soggetto a ciò deputato nel luogo in cui questa si svolge o, per i trasporti, origina. Principio previsto per l’autonomo trasporto di ossa e ceneri (da leggere, rispettivamente: come cassetta contenente ossa esumate/estumulate ed urne cinerarie) dal momento che la legge regionale (anzi, le leggi regionali), spesso disciplinano distintamente il trasporto di cadavere (o, funebre) rispetto a questo altro trasporto, dove altro è anche l’”oggetto” dello stesso. Illogico sarebbe, semmai, pensare da una competenza territoriale radicanda in comune terzo, rispetto a quello precedentemente individuato.

    2. Buongiorno,
      Devo trasportare i resti ossei ( sono trascorsi oltre 10 anni dalla morte) di un mio familiare da una regione all’altra; ho gia’ ottenuto le autorizzazioni previste da entrambi i Comuni interessati.
      Posso trasportarli in aereo ?
      L’imbarco prevede particolari procedure ?
      Grazie

      1. X Luisa,

        molto dipende dalla regolamentazione interna alla stessa compagnia di volo, di solito basta dichiarare in sede di check-in l’isolito oggetto del trasporto: una cassetta ossario. Il decreto di trasporto seguirà sempre le ossa, e dovrà esser comunicato al Comandante dell’aereo, che agirà in qualità di vettore, almeno per la legislazione funeraria italiana.

  6. Buongiorno, il mamma è venuta a mancare il 22 settembre vorrei portare l’urna in Italia adesso è a Berlino e dovrei portarla in Sardegna cosa devo fare e quali sono le spese

  7. Buongiorno, volevo chiedere un consiglio su quanto a me capitato .
    Per errore durante l’operazione di carico materiale per la fine di un cantiere edile a Napoli , ho caricato sul furgone l’urna funebre della madre della cliente e portata con me a Verona . Come posso restituire in modo legale l’urna ?

    1. X Luca,

      è quanto meno anomalo ed indebito che un’urna cineraria finisca persa nel materiale edilizio, o peggio ancora tra interti e rottami, poichè essa, se affidata a domicilio dovrebbe esser deposta in luogo chiuso, sicuro e stabile contro ogni accidentale sottrazione o, peggio ancora profanazione.
      Poichè potrebbero configurarsi anche illeciti amministrativi e non solo (omessa custodia da parte dell’affidatario, o anche abbandono) La invitiamo caldamente a comunicare il fatto alle forze dell’ordine, prima di effettuare qualsiasi ulteriore trasporto non autorizzato. Sarà, poi la forza pubblica su sua responsabilità a disporre per la restituzione delle ceneri.

  8. Buongiorno,
    mio padre è deceduto in Francia l’otto luglio di questo anno ed è stato lì cremato. L’urna con le sue ceneri è stata consegnata alla moglie, che in un primo moneto aveva deciso di tenerle in casa con sé. Preciso che è una cittadina italiana residente in Francia da anni.
    Ora però vorrebbe che le ceneri venissero collocate in modo stabile in Italia e precisamente nel paese di origine di mio padre. Come posso procedere per aiutarla?

    1. X Francesca,

      Francia ed Italia aderiscono entrambe all’ accordo internazionale di Berlino, sui trasporti mortuari transfrontalieri, convenzione di diritto internazionale (che prevale, quindi, sulle fonti interne dell’Ordinamento Giuridico) solennemente siglata, dai Paesi firmatari, il 10 febbraio 1937:
      Ebbene, il Min. Salute, con la nota circolare 24 giugno 1993 n. 24 (paragrafo 8.1) esplicativa del vigente regolamento statale di polizia mortuaria precisò proprio come affrontare la fattispecie del trasporto CENERI.

      La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica, infatti, al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

      Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà la locale autorità amministrativa territoriale a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

      Per l’ingresso dell’urna in Italia è richiesto il titolo di accoglimento in un dato e certo sepolcro privato : l’urna sarà, per caso tumulata in cimitero?).

  9. Buongiorno,
    lavoro per una una ONG presente in diversi paesi extra-UE.
    Alcuni giorni fa è purtroppo deceduto in Afghanistan un nostro collega di nazionalità Messicana. Il corpo è stato cremato ed ora dobbiamo trasferire le ceneri da Kabul a città del Messico.
    Vi chiedo cortesemente quali sono i documenti che dovremmo produrre nel caso l’urna dovesse transitare in Italia senza fermarsi sul territorio nazionale se non il tempo necessario per essere spostata da un aeroplano ad un altro?

    Vi ringrazio in anticipo per la risposta
    Fabrizio Forte

    1. X Fabrizio,

      del transito di un trasporto mortuario, nel territorio della Repubblica Italiana, anche solo per motivi tecnici dovrebbe esser data notizia al Prefetto della competente provicia su cui insiste l’aereoporto di scalo, così come tale indicazione dovrebbe esser riportata nel titolo di viaggio che accompagna l’urna, ma la norma di difficile implementazione, soprattutto per i trasporti aerei, oggi risulta del tutto obsoleta, quando, addirittura, non applicabile.

    1. X Giacomo,

      si sconsiglia vivamente, per la sua intrinseca macchinosità, la procedura da Lei delineata, per recare Suo seguito l’urna, infatti, bisognerebbe ALMENO rinunziare all’attuale atto di affido, comunicare gli estremi della nuova domiciliazione e farsi rilasciare un nuovo decreto di trasporto.
      In buona sostanza, l’essenziale è che l’urna ex art. 343 R.D. n. 1265/1934 abbia stabile e destinazione entro tumulo (cassaforte, teca blindata, tabernacolo…) così da esser garantita da ogni possibile e palusibile profanazione, razionalmente prevedibile.
      La vicinanza fisica, ma soprattutto emotiva alle ceneri del de cuius legittima l’istituto della custodia delle ceneri: un’assenza momentanea non inficia l’efficacia della norma in oggetto.

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