Trasporto urna

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

 

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede su istanza di parte attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente ad imposta di bollo.
Per il trasporto internazionale o nazionale delle urne cinerarie il cosiddetto decreto di trasporto dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), e la destinazione ossia il comune o lo Stato estero di arrivo.
Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica che non rilascia liquami oppure ammorbanti esalazioni. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser rappresentata dal caso piuttosto remoto di ceneri contenenti nuclidi radioattivi.
Non si fa cenno all’ipotesi dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, ci limitiamo ad osservare come, anche in tale frangente, l’ASL sia tenuta ad impartire le disposizioni da osservare.
L’urna dovrà essere opportunamente identificabile, riportando gli estremi anagrafici del de cuius, e sigillata, così da esser preservata da profanazione o accidentale sversamento, In effetti secondo l’Art. 411 comma 2 del Codice Penale la dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile (laddove sia già possibile consentire detta dispersione) costituisce pur sempre un comportamento antigiuridico soggetto a sanzione penale.
Solo se la dispersione avverrà nello stesso cimitero su cui insiste l’impianto di cremazione la sigillatura del coperchio potrebbe risultare superflua.
La chiusura non deve esser a tenuta stagna, come, invece, accade per le bare usate nei lunghi trasporti da comune a comune, poichè essa dovrà solo reggere allo stress meccanico di eventuali scossoni, urti o scuotimenti durante la movimentazione dell’urna, non c’è, infatti, il rischio di percolazioni cadaveriche.
Titolare del trasporto potrà, così, essere non necessariamente un’impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
L’urna cineraria è generalmente costituita da due componenti (si veda a tal proposito anche l’Art. 2 comma 1 lettera (3 e comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002).

  • la parte interna di metallo (come in Germania) o materia plastica (secondo la consuetudine inglese) che racchiude le ceneri e viene sigillata dal gestore dell’impianto crematorio alla fine del processo di cremazione, ovvero quando i resti siano stati polverizzati. Essa deve riportare necessariamente gli estremi identificativi del de cuius.
  • l’involucro rigido esterno, spesso realizzato con materiali pregiati (cristallo, marmo, argento, ceramica, legno scolpito), in cui è apposta solo una targhetta identificativa.

Il contenitore interno è il cosiddetto sistema di raccolta delle ceneri, previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale.
Esso è compreso nel prezzo del servizio.
Non è, invece, contemplato nella tariffa il costo:

  • per il trasferimento del feretro verso il crematorio.
  • per la spedizione dell’urna.

Secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere contenute in un’urna costituiscono un’unità inscindibile, non possono, quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse (laddove la dispersione sia lecita).
I trasporti funebri o, meglio, i luoghi (il cimitero, l’ara crematoria, un sepolcro privato posto fuori del recinto cimiteriale, una tumulazione privilegiata) in cui sia possibile trasferire un feretro, un’urna, una cassetta ossario presentano la caratteristica della tipicità, perchè preventivamente debbono esser individuati: dalla Legge in modo generale ed astratto oppure, di volta in volta con apposita autorizzazione per casi particolarissimi (si pensi alla collocazione atipica di un’urna presso un domicilio privato oppure un tempietto appositamente edificato fuori del perimetro cimiteriale presso la sede di un morale).
In Italia per consentire l’entrata nel territorio nazionale di un feretro, di un’urna, una cassetta ossario provenienti dall’Estero non viene richiesta la conferma al gestore del cimitero competente circa il loro legittimo accoglimento per la sepoltura, solamente quando il de cuius, in vita, avesse avuto residenza nel Comune di sepoltura (o di sistemazione delle ceneri) oppure avesse vantato il diritto ad essere sepolto in una tomba (sepoltura privata) in un qualunque cimitero italiano.
Detta autorizzazione è, invece, necessaria in ogni altra situazione.

275 thoughts on “Trasporto urna

  1. Buongiono,mia madre e’deceduta in data 6 aprile e dopo la cremazione e’al deposito di prima porta.Per portarla nel cimitero di Recanati per ricongiungimento funebre con il marito (mio padre) ho inviato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autorizzativa della tumulazione e indicante gli estremi identificativi della tomba gentilizia.Da um mese il comune di recanati non risponde ed al deposito di prima porta non mi rilasciano le ceneri perche’necessitano del nullaosta di recanati.Come posso uscire da questa situazione pirandelliana? Ringrazio anticipatamente

    1. X Roberto,

      la procedura da Lei seguita è corretta.

      Ai sensi della Legge n. 241/1990 la pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per esprimersi in un senso o nell’altro, sull’accoglimento o reiezione dell’istanza, con provvedimento formale e motivato, indicando anche l’eventuale autorità cui presentare sempre possibile impugnativa.
      E’ammesso il ricorso al difensore civico, se istituito.

  2. Buonasera dovrei trasferire un’urna cineraria da londra a casa mia nel comune di cento (Fe) cosa devo fare? che tipo di documentazione occorre? il consolato deve rilasciarmi il nullaosta?

    1. X Mattia,

      l’autorità territoriale londinese, formerà i titoli di trasporto.
      Meglio sempre contattare il competente consolato italiano, anche perchè per la legge italiana, all’ingresso di un trasporto mortuario, deve preventivamente esser dimostrato il titolo di accoglimento, affinché, l’urna, ad esempio non abbia a vagare senza sicura e stabile destinazione.
      Perchè il prefato titolo di accettazione in un dato sepolcro (anche se fortemente atipico, come accade per il tumulo domestico) sia già perfezionato, prima che l’ura parta dal Regno Unito, occorrerà presentare previa istanza al Comune di Cento, per ottenere l’autorizzazione all’affido dell’urna.

  3. Buongiorno,vorrei delle informazione riguardo il trasferimento di un’urna cineraria dal comune di F in Emilia Romagna al comune di Crecchio ( chieti)
    Si fa presente che la defunta non ha ne figli ed era vedova e ha due Fratelli ancora in vita,io sono uno dei nipoti, mi può dire la prassi per il trasferimento?

    Grazie
    martino

  4. Buongiorno,vorrei delle informazione riguardo il trasferimento di un’urna cineraria dal comune di F in Emilia Romagna al comune di C (ch).
    Si fa presente che la defunta non ha ne figli ed era vedova e ha due Fratelli ancora in vita,io sono uno dei nipoti, mi può dire la prassi per il trasferimento?

    Grazie
    martino

    1. Per Martino,

      per questa tipologia di trasporto funebre verso la Confederazione Elvetica sarà il sindaco (ora il dirigente) a rilasciare la relativa autorizzazione, in lingua italiana e in lingua francese (o, comunque in un idioma molto praticato nelle relazioni diplomatiche internazionali), previo
      nulla osta dell’Autorità consolare in Italia del Paese di destinazione.

      L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, la destinazione oltre i confini nazionali
      .
      Il trasporto delle ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme.
      Non occorre alcuna autorizzazione ministeriale. Vedasi il punto 8.1 della Circolare del Ministero della Salute n. 24
      del 24 giugno 1993, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      La istanza e la autorizzazione assolvono la imposta di bollo, con aggiuntivi oneri a carico del richiedente.

      L’autorizzazione deve essere rilasciata dal dirigente del del Comune di partenza.

      Poichè l’autorizzazione al trasporto anche all’Estero altro non è sen non una autorizzazione che non riveste nemmeno aspetti sanitari, essa rientra tra le funzioni che gli articoli 107 e 109 del T.U. E.L. n.267 del 2000 affidata alla competenza del dirigente.

      Infatti non si vede alcuna differenza tra l’atto autorizzatorio per il trasporto nell’ambito del territorio nazionale e l’atto autorizzatorio fuori dello Stato Italiano.

      Per la individuazione dell’organo competente si dovrà fare ricorso ai principi generali che disciplinano l’organizzazione e la ripartizione delle funzioni e competenze tra gli organi elettivi e quelli burocratici del Comune di cui ai menzionati articoli del T.U.E.L. (artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000).

      La titolarità al rilascio del provvedimento da parte del prefetto, anche se nominalmente richiamata dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, già decadde in virtù degli artt. 113 e 114 del D.Lgs n. 112 del 1998, e del DPCM n. del 26 maggio 2000.

  5. Salve, dovrei far sostituire l’urna di mia madre, quindi andare dal mio comune a quello dove è stata cremata, a quale ufficio comunale devo rivolgermi?

    1. X Michele,

      se l’urna è costituita solo dal bussolotto infrangibile e sigillato all’esterno, compreso quale sistema di raccolta ceneri nella tariffa di cremazione di cui all’ art. 2 comma 1 lett. e) del D.M. 1 luglio 2002 emanato in attuazione dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di cremazione e successivo trattamento delle ceneri, la rimozione dei sugelli di garanzia non è ammessa dalla legge (art. 349 Cod. Penale), pertanto il travaso delle ceneri in un nuovo contenitore di foggia, magari, esteticamente più accattivante, è vietato tassativamente.

      Se, al contrario le ceneri sono state deposte in un sacchetto plastico, a sua volta saldato, e poi nell’urna sarà possibile la sua asportazione, così da collocarlo in una diversa teca, a Suo piacimento.

      Tutto dipende dalla posizione dei sigilli, se interna o esterna. La ratio della norma è chiara: il Legislatore vuole evitare manovre maldestre tali da cagionare un’ancorchè involontaria dispersione delle ceneri, per altro punita penalmente ex art. 411 Cod. Penale, quando non autorizzata, sulla base di una precisa volontà, dall’ufficiale di stato civile.

      IL Comune (ufficio della polizia mortuaria, ma molto dipende dal regolamento interno di organizzazione di uffici e servizi ex art. 48 comma 3 e 89 D.Lgs n. 267/2000: l’unico di competenza della Giunta Comunale) che eventualmente dovrebbe autorizzare è quello nel cui distretto amministrativo si trova materialmente l’urna (cimitero di prima sepoltura, abitazione privata in cui le ceneri sono state conferite in affido famigliare…) L’operazione, per la sua intrinseca delicatezza, laddove consentita ed autorizzata si svolgerà in camera mortuaria cimiteriale, alla presenza di un incaricato del servizio di custodia, il quale dovrà redigere apposito verbale, sulla traslazione delle ceneri.

  6. Buongiorno, vorrei gentilmente sapere come posso fare a trasferire l’urna cineraria di mio marito deceduto il 31 gennaio 2020 dall’abitazione di mio figlio, a cui ho dovuto fare delega affidamento, causa non mia residenza, nella mia seconda casa sita in altro indirizzo ma nello stesso comune di mio figlio a Minerbe provincia Verona? Una volta che avrò fatto la mia residenza quali documenti dobbiamo fare io e mio figlio, per far si che l’urna di mio marito possa essere spostata dalla sua alla mia abitazione? Grazie.

    1. X Maria,

      Suo figlio deve, con atto scritto, rinunciare all’affidamento dell’urna, così questa rientrerà nella disponibilità degli altri aventi diritto (cioè Lei) per una nuova autorizzazione all’affido, una volta, ovviamente dimostrata la sua domiciliazione nel territorio comunale.
      Occorrerà, poi, un semplice decreto di trasporto, rilasciato sempre dagli uffici comunali, per trasferire le ceneri da un’abitazione all’altra.

  7. Buonasera mio marito è mancato da quasi dieci mesi ed è stato dopo la cremazione posto in un loculo cinerario nel cimitero Flaminio. A distanza di mesi è nato in me il desiderio di portare l’ urna a casa con me a Roma ? È ancora possibile l ‘ affidamento delle ceneri ? Grazie Barbara

    1. X Barbara,

      Regione Lazio? Bene, allora la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 62 comma 5 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4.
      Essa è molto rigida perchè richiede che l’affidatario unico sia stato designato in vita dal de cuius.
      Quindi occorrerebbe in tal senso una disposizione scritta di Suo marito, da pubblicarsi ex art. 620 Cod. Civile presso un notaio alla stregua di qualsiasi altra disposizione non patrimoniale contenuta nella scheda testamentaria.
      La lettera della legge, infatti, parrebbe proprio escludere che i famigliari esprimano, tramite atto sostitutivo in atto di notorietà, una volontà formulata solo verbalmente dalla persona oggi deceduta.
      La ratio della norma è abbastanza semplice: la electio sepulcrhi, soprattutto per destinazioni così atipiche delle ceneri è di sola eleggibilità da parte del de cuius stesso.

  8. xRedazione
    Salve,
    dovrei trasferire urna contenenti ceneri di mia mamma dal cimitero di milano dove sono custodite a casa mia che si trova nel comune dove avevamo resinza al momento del decesso che non è milano ovviamente. mi dite procedura??
    sono unico erede.
    grazie

    1. X Maria,

      semplice semplice: se Lei è l’unica avente diritto a disporre delle ceneri si rechi presso il Comune di nuova domiciliazione delle ceneri al fine di ottenere l’atto di affido.
      Con questo titolo il Comune di Milano potrà rilasciare l’autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto verso la definitiva destinazione dell’urna.

    2. Salve , Per favore, potresti aiutarmi con queste informazioni. Mia sorella di nazionalità peruviana è morta qui in Italia e l’hanno già fatto la cremazione, non sono residente in Italia ma ho un’amica che lo è, e lei ha la volontà di avere le ceneri in casa fino a quando io potrei viaggiare nel mio Paese Perù ma le persone nell’impresa di pompe funebri ha detto che se la mia amica, residente in Italia, ha le ceneri non potrà passarmi in custodia a meno che non muoia il responsabile dell’urna, è vero? Questa è una legge in Italia? Poi mi hanno consigliato di portarla al cimitero ma la mia domanda è anche dopo aver trasferito l’urna al cimitero, posso anche dopo circa 6 mesi andare al cimitero e chiedere il trasferimento dell’urna nel mio paese di origine, il Perù? Apprezzerei davvero la tua risposta … Grazie mille

      1. X Raelita,

        invece di un affido temporaneo, dagli esiti incerti e problematici, si suggerisce questa soluzione:

        Conferimento delle ceneri pro tempore in cimitero, dove saranno depositate, in transito, presso la camera mortuaria del camposanto, senza bisogno, quindi, di costituire anche se per pochi mesi un rapporto concessorio di celletta cineraria, siccome a breve, l’urna dovrà espatriare. L’operazione potrebbe esser soggetta a tariffazione, fissata nella declataroria comunale dei servizi cimiteriali (tra cui la custodia per un breve lasso di tempo) a titolo esclusivamente oneroso per l’utenza.

  9. mio padre è scomparso nel 2019 per esaudire le sue volontà provvederemo a disperdere le ceneri in svizzera, abbiamo un documento delle pompe funebri che ci autorizza a trasferirle in svizzera.

    leggo che la dispersione delle ceneri è possibile in svizzera senza ulteriori autorizzazioni è vero? il tutto avverrà in un lago di montagna, facciamo qualcosa di lecito non dobbiamo preoccuparci di altro?

    1. X Alberto;

      le pompe funebri di altro non sono in possesso se non del decreto di trasporto, verso la Svizzera.
      Vi conviene preventivamente prendere contatti con le autorità locali elvetiche, perché, difetto assoluto di competenza, un Comune Italiano non può autorizzare una dispersione che materialmente avverrà al di fuori della giurisdizione italiana, in quanto in Stato Estero.

  10. Buongiorno,vorrei delle informazioni…
    io e i miei fratelli abbiamo deciso di trasferire l’urna cineraria di nostra madre dal comune dove è stata sepolta (Chiusa – BZ)al nostro comune di residenza (Predazzo – TN). Attualmente l’urna si trova presso un cimitero non gestito dal comune. Ci hanno detto di stilare una lettera con la nostra richiesta indirizzata al sindaco del nostro comune (non sappiamo neanche da che parte iniziare). Bisogna comunicare qualcosa anche al comune dove è stata sepolta? Bisogna contattare il responsabile del cimitero dove è sepolta? A chi dobbiamo rivolgerci? Per il trasporto ci hanno detto che possiamo farlo con i nostri mezzi senza doverci affidare ad un’impresa di pompe funebri. Speriamo in un chiarimento, grazie

    1. X Karen,

      anche se il cimitero di prima sepoltura è gestito da un privato (fatte salve eventuali norme interne contenute nel contratto di servizio tra Comune e gestore, in quanto vi potrebbero esser varie forme di esternalizzazione della funzione cimiteriale) competente al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, di natura squisitamente pubblica alla traslazione dell’urna dovrebbe, pur sempre esser l’ufficio di polizia mortuaria del Comune di Chiusa, che, appunto, ha giurisdizione territoriale sul proprio cimitero.
      La figura deputata al rilascio delle autorizzazioni è quella di ci all’art. 107 coma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o di chi ne assolva le funzioni nei Comuni privi di figure dirigenziali) L’istruttoria e la sottoscrizione del provvedimento autorizzativo potrebbero anche esser delegate al responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/1990 e s.m. i. o anche gusta l’art. 17 comma 1 bis del D.lgs n. 165/2001, pur rimanendo giuridicamente l’imputazione dell’atto in capo al dirigente di settore, da individuare con il regolamento per l’organizzazione di uffici e servizi, all’interno della macchina comunale ai sensi dell’art. 48 comma 3 e art. 89 D.Lgs n. 267/2000.
      Scrivere al Sindaco è irrilevante, poiché egli quale organo di governo monocratico a rilevanza politica sin dall’avvento della Legge 142/1990, con cui il Legislatore ha nettamente separato e distinto le funzioni di indirizzo politico amministrativo da quelle meramente burocratiche di spettanza degli “apicali” non ha più potere sulle semplici autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, in quanto esse si concretano in atti gestionali.
      La procedura corretta pertanto è la seguente: istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo al Comune di attuale tumulazione dell’urna finalizzata ad ottenere autorizzazione alla estumulazione ed al trasporto, previa dimostrazione e verifica del titolo di accoglimento nel nuovo sepolcro ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 50 comma 1 e 102 del regolamento statale di polizia mortuaria i cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
      E’vero: ai termini dell’ art. 80 comma 5 e della Legge 30 marzo 2001 n. 130 il trasporto degli sii da completa cremazione i un corpo possono esser trasferiti direttamente dal privato avente diritto a disporre dell’urna, non ostando criticità igienico-sanitarie.
      Si omette, per brevitas espositiva il caso assai rarefatto di somministrazone al defunto ora cremato di nucildi radioattivi o radiazioni ionizzanti, in questa remota evenienza sarà la locale A.USL (o comunque denominata) ad impartire direttive o istruzioni tecniche.

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