Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. Gent.mo Sig.re Carlo
    Mia sorella, deceduta ad Agosto del 2011, in punto di morte aveva fatto promettere alla mia altra sorella di disperdere le ceneri. Attualmente le ceneri sono presso la residenza della mia altra sorella in provincia di Como. Purtroppo mia sorella non ha avuto la possibilità di scrivere questa sua ultima volontà ma l’ha solo manifestata a voce prima a mia sorella e poi a me ed al suo compagno. Abbiamo aspettato più di un anno a compiere questo atto sperando che anche la Regione Lombardia si allineasse alla Regione Emilia concedendo la dispersione delle ceneri anche senza uno scritto del defunto ma con la sola dichiarazione dei congiunti. Ora la mia sorella superstite sta avendo una crisi nervosa in quanto continua ad asserire che non ha adempiuto alle ultime volontà della sorella per cui vorrebbe disperdere le ceneri anche senza autorizzazioni cosa che, anche leggendo voi, le ho sconsigliato vivamente. Quale suggerimento mi date? sarebbe possibile trasportare le ceneri in Emilia Romagna (abbiamo dei conoscenti in quella regione) e poi fare la dispersione lì una volta presentata la domanda?
    Resto in attesa di una sua risposta in quanto vorrei evitare atti inconsulti da parte di mia sorella. Grazie in anticipo per i consigli, cordialmente

  2. X Ivar,

    è il giuoco della proprietà commutativa: pur invertendo l’ordine dei fattori il prodotto finale non cambia; fur di metafora il problema ineludibile (ed insormontabile, almeno ad oggi) è che per dar luogo alla dispersione delle ceneri in natura è necessario implementare una procedura aggravata, proprio per i riflessi penali dati dall’Art. 411 C.P., la quale richiede obbligatoriamente una manifestazione di volontà rafforzata dalla forma scritta, e la disposizione testamentaria olografa senza pubblicazione non può produrre effetti giusta l’Art. 620 Cod. Civile.

    Anche a Nardò la questione si porrebbe negli stessi termini perchè senza l’inequivocabile ed espressa volontà del de cuius lo Stato Civile non può autorizzare la dispersione. Ora è verissimo: la Legge 130/2001 che è una strana legge (redatta male ed applicata peggio… se si può) parla di autorizzazione alla dispersione nel rispetto del volere del de cuius senza, però, soffermarsi sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà. La procedura aggravata di cui sopra è stata introdotta dalla Regioni, perchè la Legge n130/2001 nulla dice a tal proposito. A quest’interpretazione, per altro giustificata si addiviene attraverso un articolato ragionamento anche giurisprudenziale: ci sono in effetti nella cultura italiana fortissimi elementi di contrarietà alla dispersione delle ceneri (la Chiesa stessa ha esercitato contro la dispersione delle ceneri una durissima opposizione), perchè essa è una pratica funeraria che confligge pesantemente con il senso comunitario della morte (= il cimitero inteso come città silente dei morti) e con l’identificazione stabile e duratura del sepolcro.

    C’è però una possibile soluzione, per adesso adottata solo dalla Regione Emilia-Romagna con norma positiva. La mia Regione (io, infatti sono di Modena) ritiene valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”.

    Il problema, ribadisco il concetto, non è la manifestazione di volontà presso il comune di Lomazzo, per cronico e dimostrato difetto di competenza nell’accogliere la richiesta di dispersione, ma l’espressione della volontà in parola presso il comune di Nardò il quale a rigor di logica dovrebbe pur sempre richiedere la produzione di un atto testamentario da cui emerga il desiderio del de cuius di spargimento in natura delle proprie ceneri e senza la pubblicazione il testamento olografo è solo un pezzo di… “carta straccia”.

    Le ceneri, in attesa che si sblocchi la situazione potranno tranquillamente esser tumulate nel cimitero di Nardò ex Art. 80 comma 3 DPR n.285/1990, ma la faccenda non muta certo i suoi contorni di forte criticità.

    Se, invece, la Regione Puglia dovesse aderire ad una lettura della norma più aperturista e meno rigida così come delineata dalla Regione Emilia Romagna la questione della pubblicazione del testamento sarebbe del tutto superflua ed ultronea.

  3. A questo punto, viste le premesse (come spiegato poco fa qui sotto), mi chiedo se non sia più opportuno seguire quest’altra via:
    chiedere prima di tutto e separatamente, senza motivarlo con la necessità di dare attuazione alla volontà paterna di disperdere le ceneri, al comune di Lomazzo semplicemente l’emanazione del decreto di trasporto, presso il loculo del comune natio, limitrofo a Nardò, o, laddove si potesse, nella casa di proprietà di mia mamma e mio papà nello stesso comune (e mi chiedo se sia posisbile farlo pur mantenendo la’affidamento dell’urna a mia mamma anche s enon residente in loco). Questo ci risparmierebbe di pubblicare il testamento, richiesta proveniente dal comune di Lomazzo (peraltro non atterrebbe a loro, visto che la richiedono – immagino – per produrla al comune di Nardò nell’erronea convinzione anche questi richieda la stessa aggravata proceura della pubblicazione dello scritto…). E in secondo momento si potrebbe a questo punto effettuare la richiesta di dispersione giù inPuglia, al comune di Nardò, nella speranza (verificando prima) appunto che ritenga sufficiente lo scritto di pugno di mio padre senza bisogno di ricorrere anche alla pubblicazione per foraggiare la casta notarile. E’ una via percorribile secondo lei?

  4. Gentile Ivar,

    1) Il Comune di Lomazzo dovrebbe ricordare che ex Art.1 Legge n.241/1990 l’azione amministrativa deve esser improntata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità (anche secondo il dettato costituzionale), di pubblicità e di trasparenza, mentre è vietato, sempre ope legis, l’inutile ed arbitrario aggravamento del procedimento stesso attraverso cavilli, orpelli e fronzoli burocratici, tuttavia condivido la sua strategia di tenere, verso certe richieste un profilo basso e non troppo battagliero, si tratta, in altre parole della cara e vecchia politica dell’appleasement, capace con saggezza e lungimiranza (nonchè con molta pazienza ed abnegazione) di produrre buoni effetti ed risultati sperati.

    2) su certe pratiche illegali di dispersione clandestina omissis…meglio soprassedere e far finta di non saperne nulla, la redazione di questo sito da quando si è formata ha convintamente sposato una linea legalitaria di assoluto dispetto della Legge, ancorchè intorcinata ed ahimè oscura; poi attenzione perchè, dopo tutto, la dispersione delle ceneri NON AUTORIZZATA configura una fattispecie di natura penale punita dall’Art. 411 C.P. addirittura con la reclusione, quindi lo sversamento in natura delle ceneri “fai da te”, senza i necessari crismi di legge, può esser foriero di gravi guai giudiziari, e districarsi tra le lungaggini di un brutto processo penale non deve esser gradevolissimo, anche per i costi da affrontare quando si finisce nel tritacarne della giustizia italiana. Tutta la dottrina, infatti concorda su quest’aspetto: nell’esaminare la norma incriminatrice della dispersione delle ceneri l’antigiuridicità del delitto non è esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, siccome una volontà privata non può disporre dell’applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge stessa.

    3) la procedura della riconsegna delle ceneri mi pare un po’ farragginosa, ma tutto sommato corretta ed inappuntabile, sotto il profilo formale, almeno per i commentatori della polizia mortuaria inclini, come sono io, al “barocco giuridichese”. I passaggi sono i seguenti: a) l’atto di affido esaurisce i propri effetti nell’ambito del comune che lo ha rilasciato. b)l’affidatario (in questo caso Sua madre) rinuncia all’affido. c) Le ceneri, mentre si perfeziona il decreto di trasporto verso il comune di Nardò, sono temporaneamente conferite in cimitero dove sosteranno in camera mortuaria. d) successivamente il titolare del decreto di trasporto accordato dal comune di Lomazzo, divenendo incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Cod. Penale, così come richiamato dal paragrafo 5 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24, prenderà il consegna l’urna, su propria responsabilità per il trasferimento in Puglia. Ex Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990 e Art. 3 comma 1 Lettera f) Legge n.130/2001 il trasporto delle ceneri è comunque soggetto ad autorizzazione comunale ma non richiede le consuete precauzioni igienico-sanitarie o autoveicoli speciali come l’autofunebre, occorrenti, invece, per il trasporto di salme e cadaveri. L’urna allora potrà esser recata a nardò con un normale mezzo di trasporto (automobile, treno, aereo…)

    4) Ai sensi dell’ Art. 6 Legge n.241/1990 l’istruttoria finalizzata alla concessione dell’autorizzazione della dispersione delle ceneri non può eccedere dalla mera valutazione della legittimazione legata ai titoli formali (disposizione testamentaria una volta pubblicata ex Art. 620 Cod. Civile), altrimenti essa sconfinerebbe nell’attività giurisdizionale, di conseguenza il comune di Nardò si limiterà a verificare lo Jus Sepulchri, ancorchè atipico ed estremo, in quanto ragioniamo non di sepoltura delle ceneri, ma del loro sversamento in natura, sulla base della documentazione prodotta, ossia della volontà scritta del de cuius e poi accorderà, attraverso lo Stato Civile la propria autorizzazione. La Regione Puglia, attraverso la potestà legislativa concorrente in materia di salute riconosciuta alla regioni dalla Legge Costituzionale n.3/2001, con propria Legge ha deciso di attuare ed implementare gli istituti della Legge n130/2001 ed essi, in Regione Puglia sono già efficaci. Per il principio di cedevolezza tra sistemi normativi di diverso ordine e grado (ubi maior minor cessat direbbero gli Antichi Romani) e gerarchia tra le fonti del diritto, seppur in un ordinamento plurilegislativo come quello italiano, dopo la riforma del Titolo V Cost. il comune, a pena di insubordinazione (leggasi palese violazione di Legge) non può rifiutarsi di applicare una Legge valida e legittimamente in vigore. Semmai, ex Art. 117 comma 6 III periodo Cost. spetta al Comune , per previsione costituzionale, la regolamentazione di dettaglio, in materia di polizia mortuaria, infatti, i comuni hanno da sempre potestà regolamentare, sin dall’epoca del Regio Decreto n.2322/1865, ed oggi per norma positiva ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Cod. Civile e degli Art. 344 e 345 Testo Unico Leggi SAnitarie approvato con Regio Decreto n.1265/1934, e, non da ultimo dell’Art. 7 della Legge Regionale Pugliese 15 dicembre 2008, n. 34

  5. Aggiungo una postilla dopo aver sentito il notaio e la sua davvero spropositata richiesta di 1500 euro per la pubblicazione del testamento olografo…in pratica un intero stipendio di un mese di una persona (e che va ad aggiunersi al costo dei funerali) per uno scritto che peraltro non tratta di eredità o di spartizioni di beni materiali (che non ci sono) e che pertanto ci costringe ora con sommo dolore purtroppo perloeno a rinviare l’operazione a data da destinarsi entro l’anno previsto dalla legge…capisco ora ancora di più tutti quanti infischiandosene di norme e procedure fanno l’operazione di nascosto. Dare attuazione alle ultime volontà di un defunto, specialmente a questo tipo di volontà, non dovrebbe essere un lusso…. E’ una vergogna tutta italiana.

  6. Gentilissimo Carlo,
    ringrazio per l’esauriente risposta che ci ha regalato (per ora) un momento di tranquillità.
    Al comune di Lomazzo non hanno opposto ragioni ostative al procedimento, per fortuna, dissipando per tanto i nostri timori.
    Continuano però a parlare di “autorizzazione” (che verrà fornità a dire dell’impiegato dal Comune di Lomazzo stesso in seguito alla nostra presentazione delle volontà per iscritto di nostro padre nella forma pedante del testamento olografo: stiamo quindi provvedendo alla pubblicazione dello scritto presso un notaio ai sensi dell’articolo 620 c.c.) mentre, come ha fatto giustamente notare lei, rectius il loro coinvolgimento nella vicenda dovrebbe limitarsi al semplice concedere o meno l’autorizzazione per il trasporto e di questa e solo di questa si dovrebbe parlare. Ma viste le complicazioni burocratiche diffuse e data la disomogeneità delle normative regionali/locali, direi che è il caso di soprassedere senza cavillare. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è la riconsegna dell’urna con le ceneri a loro nel momento dell’accoglimento della richiesta (per poi ridarla a mia madre, nel momento in cui verrà perfezionato l’atto di trasporto e nominata custoe, dicono…non sono sicuro della correttezza di questa procedura…).
    Nel frattempo il Comune sentirà il Comune di Nardò per inoltrare la richiesta (domanda: ma se la regione Puglia, con la sua legge regionale sotto citata autorizza la dispersione delle ceneri in mare, può il comune di Nardò in qualche modo opporsi o trovare ragioni ostative?).
    Comunque, a parte la questione del testamento pubblicato, ho trovato discreta disponibilità.
    Comunque sinceramente, ben comprendo, davanti alla farraginosità delle norme e all’alea di non riuscire a soddisfare le volontà del defunto, quanti ho conosciuto in questo periodo (invero non pochi) e mi hanno confessato in situazine analoga di avere proceduto “clandestinamente” (sia per l’atto in sé, sia per i luoghi, ad esmepio campi privati o terraferma non lontana dai centri abitati) alla dispersione delle ceneri, pratica che pare, per “Passaparola”, essere parecchio diffusa, noncuranti di eventuali conseguenze penali e senza timore di controlli che non pare avvengano mai alla fine.
    Sono comunque felice di riuscire a portare a termine la vicenda nei termini di legge e in regola con il nostro ordinamento (e la coscienza).
    La ringrazio ancora di cuore per la preziosa, puntuale e precisa consulenza, che non trova eguali, almeno sulla rete, a livello informativo sull’argomento.

  7. X Ivar

    1) il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di ceneri di cui al capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 non è propriamente materia di stato civile che è regolato, invece, dal DPR n.396/2000; esso come ogni provvedimento amministrativo gestionale ai sensi dell’Art. 107 comma 3 Lett. f) D.LGS n.267/2000 spetta al dirigente del servizio di polizia mortuaria o a chi ne assolva le funzioni, come ad esempio, nei comuni privi di figure dirigenziali. Poi, d’accordissimo, molto dipende dal regolamento interno di ogni comune ex Artt. 48 comma 2 ed 89 D.LGS n.267/2000 con cui si organizzano i plessi della macchina comunale, quindi Stato Civile e Polizia Mortuaria possono coincidere in un unico ufficio, il dirigente ai sensi dell’ Art. 5 Legge n.241/1990 individua, quale titolare della funzione dispositiva ex Art. 2104 Cod. Civile, per ogni atto (autorizzazioni comprese) un responsabile del procedimento, il quale potrebbe essere materialmente lo stesso dipendente comunale che si occupa anche di Stato Civile, cui delegare sia la fase istruttoria, ma anche il potere di formazione e sottoscrizione del documento, tuttavia il dirigente di settore, per il principio d’imputazione, rimane responsabile dell’atto emanato: nella fattispecie il titolo di viaggio, cioè il decreto di trasporto per l’urna cineraria. Eventuale rifiuto ad accordare l’autorizzazione al trasporto dovrebbe esser motivato ai termini della Legge n.241/1900 ed indicare l’Autorità di Garanzia presso cui presentare eventuale ricorso, d’altra parte non rilevo ragioni ostative di sorta perchè il comune di Lomazzo debba opporsi al perfezionamento del decreto di trasporto quando in apposita istanza di parte inoltrata in bollo presso lo stesso comune di Lomazzo siano chiari e definiti: a) l’oggetto del trasporto, vale a dire le ceneri. b) il luogo di partenza e quello di arrivo, il quale sarà preventivamente autorizzato dal Comune di Nardò, c) generalità dell’incaricato del trasporto, ossia di chi durante il tragitto, prende in consegna l’urna assumendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi del paragrafo 5 Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24. E’importante ai fini del rilascio del decreto di trasporto produrre agli atti la preventiva autorizzazione alla dispersione delle ceneri, così da soddisfare la cosiddetta regola della tipicità cui soggiace ogni trasporto funebre (= luogo di partenza ed arrivo debbono sempre esser precedentemente individuati ed autorizzati) altrimenti, nel frattempo, in attesa che si completi il procedimento autorizzatorio volto ad ottenere il benestare alla dispersione secondo la Legge Regionale della Puglia nei modi e nei tempi di cui alla Legge n.241/1990 l’urna verrà temporaneamente depositata nella camera mortuaria del cimitero di Nardò, perchè il cimitero è l’impianto istituzionalmente deputato all’accoglimento finale di ogni trasporto funebre

    2) Tutte le leggi regionali in tema di dispersione delle ceneri in natura, rinviano alla normativa nazionale ovvero alla Legge statale n.130/2001 sono piuttosto ambigue sulle forme in cui debba esser stata manifestata la volontà di dispersione da parte del de cuius. Certo uno jus eligendi sepulchrum così estremo, come, appunto, lo spargimento all’aperto delle ceneri, secondo molti giuristi (ma a nche qui si evidenziano posizioni più articolate, divergenti o possibiliste) è di sola eleggibilità della persona defunta, e pertanto non sarebbe surrogabile da soggetti terzi, anche se questi ultimi fossero i più stretti famigliari de defunto ed in un certo modo gli autentici depositari delle sue ultime volontà. La Puglia pare aderire a quest’interpretazione molto formale delle norma, pertanto una disposizione per il post mortem datata, redatta e sottoscritta dal de cuius è senz’altro uno strumento idoneo a far emergere inequivocabilmente una volontà di dispersione delle ceneri. Se proprio vogliamo esser legalisti sino alla paranoia una disposizione testamentaria olografa per produrre i suoi effetti deve esser pubblicata presso un notaio ex Art. 620 Cod. Civile.

  8. Ringraziandola vivamente per la risposta davvero completa, mi permetto di chiedere ancora la sua preziosa consulenza per alcune precisazioni sul caso di merito.
    1) Come lei giustamente ha precisato, perché il comune di Lomazzo dovrebbe sindacare su una richiesta di dispersione ceneri che si intenderebbe effettuare in altro comune di altra regione? Ma qualcosa mi dice che questo potrebbe essere il caso invece… Come mi suggerisce di muovermi di fronte alle eventuali opposizioni mosse in merito?
    2) e 3) Quindi di ogni autorizzazione-comunicazione dovrebbe occuparsi, in seguito alla nostra richiesta, se ho capito bene lo Stato civile del Comune di Lomazzo sentito il Comune di Nardò? Corretto? Quali iniziative/azioni restano a nostro carico? Da quanto ho letto qui sono.comunicazioni richieste tra ufficiali di stato.civile, mi pare.
    4) Per quanto riguarda l’espressione di volontà del defunto, non mi è chiaro se basti, congiuntamente alle dichiarazioni di non figli e della moglie(nostra madre),uno scritto di suo pugno (a mano, non al computer), anche se non registrato/depositato quando mio padre era in vita nella forma della volontà testamentaria?
    Quali passi insomma ci consiglia di intraprendere ora nel.dettaglio?
    Ringrazio profondamente per l’aiuto

  9. X IVAR

    Qui entra in giuoco il pesantissimo problema di una riforma della polizia mortuaria attuata a livello regionale e non nazionale, per la colpevole inerzia del legislatore centrale.

    Quando sussistano rapporti di extra territorialità, in effetti, vale (o varrebbe???) solo ed unicamente la normativa statale, ossia il DPR 10 settembre 1990 n. 285 che attualmente, in attesa di una sua impossibile modifica, non contempla l’istituto della dispersione delle ceneri in natura.

    Per dirimere questa faccenda assumerei a paradigma Il pronunciamento del TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009. Quest’ultimo, infatti, è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa, in ossequio a principio implicito e, quindi fondativo di tutto il nostro ordinamento giuridico secondo cui qualsiasi attività soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa possa svolgersi solo dopo esser stata autorizzata dall’Autorità, a ciò preposta, del luogo ove essa dovrà consumarsi.

    Pertanto l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri non può che spettare che all’Ufficiale dello stato civile del Comune nei cui territorio la dispersione stessa deve essere effettuata, poiché e per tale territorio che si pone la necessità della previa verifica dell’insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, mentre non hanno senso altri criteri di collegamento, specie in relazione al Comune di decesso, non solo in quanto del tutto accidentale, sotto questo profilo, ma altresì estraneo agli effetti, seppure potenziali, delle operazioni di dispersione delle ceneri. Obiettivamente, quest’impostazione sugli effetti igienico-sanitari della dispersione delle ceneri, che evidentemente lasciano trapelare preoccupazioni di ordine ambientale, probabilmente non trova grandissimo fondamento, in particolare quando si tratti di dispersione delle ceneri in natura (al contrario, per la dispersione delle ceneri in aree appositamente dedicate sembra mancare, almeno in Italia, una qualche discussione sul “carico” di ceneri disperse accettabile per unità di superficie, oggetto, in ambito europeo, di un qualche dibattito).
    Tuttavia, la sentenza risulta in sé importante andando a riconfermare, laddove ve ne fosse necessità come la componente della competenza territoriale non costituisca un fattore in sé agevolmente superabile, ma costituisca carattere che attiene tanto alle norme (siano esse di rango primario, oppure di rango secondario), quanto alle autorizzazioni amministrative.

    Quindi, dopo questa lunga, ma doverosa premessa mi siano consentite le seguenti osservazioni.

    1) Certo, secondo la Regione Lombardia le richieste di autorizzazione a cremazione e conseguente dispersione delle ceneri dovrebbero preferibilmente esser contestuali (se avvenissero entrame in REgione Lombardia) tuttavia nel caso in esame il Comune di Lomazzo non ha alcun titolo per intervenire o sindacare sulla legittimità di una volontà di dispersione cui si darà seguito sarà eseguita fuori dei confini regionali, oltre i quali la legge lombarda non produce alcun effetto.

    2) Ad autorizzare materialmente la dispersione sarà lo Stato Civile del Comune di Nardò

    3) Il Comune di Lomazzo si limiterà a rilasciare il decreto di trasporto dell’urna cineraria verso il comune di Nardò, dopo aver preventivamente verificato lo Jus Sepulchri (titolo di accoglimento delle ceneri, ossia, nella fattispecie in esame perfezionamento dell’autorizzazione alla dispersione delle stesse da parte del Comune di Nardò) così da ottemperare alla regola della tipicità cui, pur sempre, soggiace ogni trasporto funebre.

    4)) La Legge della Regione Puglia, richiede, per autorizzare la dispersione, l’espressa volontà del de cuius: si ritiene, allora, necessaria la forma scritta; ciò risponde all’esigenza di seguire una procedura particolarmente aggravata, con manifestazione della volontà rafforzata, perchè la dispersione delle ceneri presenta riflessi di natura penale.

  10. Gentilissimo Carlo,
    mio padre, salentino di origini ma residente da anni nel Comune di Lomazzo, nella provincia di Como, è arrivato alla fine del suo percorso dopo lunga malattia ed è stato, come da sua volontà, cremato.

    Le chiedo cortesemente la sua preziosa consulenza perché possa aiutarmi al più presto a risolvere alcuni dubbi relativi ad una successiva dispersione delle ceneri (quando sono andato a chiedere cosa bisogna fare per farne richiesta, oggi, giorno dopo la cremazione, al Comune hanno già storto il naso perché la sua volontà di dispersione non è stata espressa “a caldo” nel giorno stesso della morte e quindi della richiesta di cremazione, perché “orami era stato effettuato l’affidamento delle eneri a mia mare”…e non comprendo sinceramente il dubbio solevato, visto che comunque si tratta di due momenti distinti e a mia mamma non è certo venuto di dirlo subito il giorno ella morte di mio papà congiuntamente alla richiesta di cremazione, né mi pare sussista obbligo di legge o procedurale in tal senso, potendosi anzi effettuare la dispersione i momento successivo).

    Ecco a questione: il mio papà ha espresso in vita inequivocabilmente e più volte la volontà che le sue ceneri fossero disperse in quel mare di cui era originario, in Salento, e che tanto amava (e siamo a conoscenza dei limiti di legge che ne impongono la dispersione almeno a mezzo miglio di distanza dalla costa).

    Nel regolamento di polizia mortuaria che ho rinvenuto sul sito del comune della città di Lomazzo, si dice chiaramente nell’art. 48 sulla Dispersione delle ceneri che:
    “1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all’interno del cimitero e/o per la consegna ed
    affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge
    Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14”, e in particolare nell’art. 49 che dice:
    “1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale di stato civile del comune ove è
    avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto, ovvero in caso di ceneri già tumulate,
    dall’ufficiale dello stato civile del comune dove si trova il cimitero
    2. È consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno del cimitero, in natura
    o in aree private.
    ……
    5. La dispersione in mare, laghi o fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
    6. Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni
    introdotte da normative regionali o comunali.
    7. L’incaricato della dispersione delle ceneri può essere desumibile dall’espressa volontà del
    defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare nel rispetto dei
    gradi previsti dal codice civile, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale
    dell’associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dal comune.
    9. All’atto della richiesta l’avente diritto compila l’apposito modulo, nel quale sono dichiarate le
    generalità di chi effettuerà la dispersione delle ceneri e il luogo ove saranno disperse, e allega la
    documentazione, in originale o copia conforme, dalla quale si evince la volontà del defunto alla
    dispersione.”

    Pertanto tale regolamento recepisce in particolare in questo modo chiaramente in toto anche l’art. 3 comma 1 lettera C) Legge 30 marzo 2001 n. 130 secondo i quale “la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;”

    Infine ho già visto che anche la regione Puglia, nei cui mari mio padre desiderava le sue ceneri fossero disperse. Ha disciplinato la materia della cremazione e dispersione delle ceneri in apposita legge (art 12 e 13 della legge Regionale 15 dicembre 2008 n.34, più circolare interpretativa del 7 agosto 2009, n. 24 – anche se non ho rinvenuto quest’ultima), recependo anch’essa in toto il dettato della 130/2001.

    Vengo al nocciuolo della questione: in Comune a Lomazzo hanno accolto, come ho scritto da principio, con diffidenza la richiesta sostenendo inizialmente anche che la dispersione andrebbe effettuata all’interno del territorio comunale (quindi o in cimitero o in natura ove possibile), ma dal regolamento del comune steso sopra citato non risulta in alcun modo tale designazione ristretta di località e anzi, dal sopracitato comma 5 dell’art. 48 si parla chiaramente di dispersione consentita in mare, che non essendo presente in territorio né comunale né regionale, come è noto, suppongo che implicitamente apra le porte alla dispersione in altro territorio comunale dotato di mare appunto…
    E’ corretto? Come dovrei comportarmi e quali passi devo intraprendere per far valere questo diritto a veder rispettate le ultime volontà? Comunque alle mie parole, mentre facevo presenteil regolamento omunale in materia e la legge statale, mi è stato detto di tornare settimana prossima alla presenza dell’impiegato comunale, ora in ferie, che si occupa della materia.

    Infine una questione non di poco conto: se non trovassimo la lettera scritta di suo pugno, che comune ricordiamo lui aveva fatto, non è sufficiente la parola della vedova e dei figli a confermare la volontà espressa più e più volte in vita da parte di nostro padre e cioè questo desiderio che le sue ceneri fossero disperse nel mare dei luoghi dove è nato e dove ogni anno si è recato d’estate per tutta la sua vita? Perché ho letto pareri discordanti in merito, tra chi dice sia necessaria una volontà espressa tramite testamento o iscrizione a società di cremazione e chi dice che serva uno scritto olografo, per qualcuno autenticato per altri non necessariamente, mentre ancora per altri basterebbe una dichiarazione dei congiunti prossimi che riferisca la volontà del defunto alla dispersione (come attestato da numerosi comuni che online mettono a disposizione la modulistica per a dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale si dichiara che il defunto aveva espresso invito chiara volontà che le sue ceneri fossero disperse, indicandone anche la località.

    Infine, sempre in Comune, mi è stato detto che bisogna fare richiesta di autorizzazione al comune di destinazione, quando mi pareva di aver capito che basterebbe semplice comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile del comune di “assegnazione” delle ceneri e residenza del defunto, effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni dalla dispersione e quando l’art 49 del sopra citato regolamento di polizia mortuaria del comune di Lomazzo dice al comma 6:
    “Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni
    introdotte da normative regionali o comunali”.

    Insomma, come ci consiglia di muoverci in questa circostanza e alla luce di norme che sembrerebbero chiare e inequivocabili, ma la cui applicazione mi pare attraversi il nostro Paese a macchia di leopardo? Cosa dovremmo fare per vedere le ultime volontà di mio papà finalmente rispettate e immaginarcelo sorridente nel suo adorato mare?

    Grazie per l’attenzione in anticipo e cordiali saluti

    IV

    P.S. Ho omesso di indicare il comune pugliese nelle acque antistanti al quale si vorrebbe effettuare la dispersione delle ceneri. Mio papà ha indicato la località in “porto selvaggio” e luoghi limitrofi e nel mare antistante, parco naturale se non erro nel comune di Nardò, in provincia di Lecce

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