Disperdere le ceneri

La dispersione delle ceneri determina la impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, fontana, ecc.), in aria (da terra, da imbarcazione, dal cielo), in terra (sulla superficie, per interramento).
Così l’interramento di un’urna biodegradabile, che determini nel tempo (in relazione ai materiali utilizzati e al tempo di permanenza nella fossa) uno spargimento di ceneri nella terra configura la fattispecie della dispersione in terra, e la dispersione, ancorchè indiretta o anomala, dovrebbe pur sempre esser autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile su precisa ed inequivocabile volontà del de cuius.
Per tale ragione la Lombardia, pur avendo recepito appieno nel proprio ordinamento di polizia mortuaria tutti gli istituti logici corollari della cremazione, come, appunto, affidamento e dispersione delle ceneri vieta l’inumazione delle urne.
Quindi se l’inumazione è il naturale trattamento per i cadaveri ciò non vale per le ceneri.

Il seppellimento in terra delle ceneri del proprio corpo, laddove sia legale, comporta una espressa manifestazione di un preciso ed inequivocabile volere del de cuius alla dispersione delle ceneri previo loro interramento.

 
Nella dispersione delle ceneri occorre evitare di creare danno ad altri o realizzare lucro.
Per questi motivi se la dispersione avviene in un luogo di cui è proprietario persona diversa da quella che ha titolo alla dispersione è necessario il preventivo consenso del primo.
Se ci sono più proprietari serve il benestare di tutti questi, all’unanimità.

Il de cuius, infatti, potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d’essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L’avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art. 648 e succ. C.C.).

La concessione del consenso non è a titolo oneroso, dovendo essere escluso il lucro.
Il de cuius può deliberare l’esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell’anno o dopo una certa data dall’evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto oppure conservate in cimitero (tumulate o depositate in camera mortuaria).

La dispersione è, comunque, vietata nei centri abitati così come definiti dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni o integrazioni).
Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 365 del 25/10/1990. La nozione di “centro abitato”, ai fini dell’applicazione delle norme sanitarie e di quelle del regolamento di polizia mortuaria è una nozione prevalentemente di fatto che deve essere ancorata a criteri quali: la concentrazione di un numero cospicuo di unità abitative, la esistenza di opere di urbanizzazione primaria od almeno di talune di esse, la consistenza di un nucleo di popolazione che vi risiede; di guisa che, può farsi rientrare nella nozione di centro urbano anche il complesso degli agglomerati di edifici che vi gravitino e siano satelliti rispetto al nucleo abitativo tradizionale secondo la moderna definizione di città stellare.
La dispersione delle ceneri è possibile solo previa espressione scritta del de cuius, dietro autorizzazione dell’Autorità preposta (Ufficiale di Stato Civile) che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto di pietas dal de cuius stesso.
Qualora l’esecutore rinunci alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sua sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari (secondo il criterio di poziorità) ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Se il de cuius non ha deciso il luogo della dispersione gli studiosi della materia funeraria tenderebbero ad individuare il capo al coniuge superstite ed in sua assenza a tutti i congiunti di pari grado questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità enunciato dall’art. 79 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
L’inerzia prolungata o il disinteresse a dar corso a tale volere provocherebbero, oltre all’inadempimento civilistico per violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum,l’unica dispersione “automatica” e residuale prevista dalla Legge Italiana, ovvero quella in cinerario comune.
Quando sia stata espressa la volontà di cremazione, ma non il desiderio relativo allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione, se possibile o, ancor meglio, tumulazione), divenendo attivo il postulato secondo cui la destinazione inusuale del cadavere (e delle sue trasformazioni di stato) è d’esclusiva eleggibilità del soggetto.
La dispersione, in effetti, richiede una procedura ulteriormente aggravata, perché configge pesantemente con l’interesse affettivo dei superstiti alla memoria del defunto da coltivare attraverso la frequentazione del cimitero.
Per converso è evidente come se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente abbia considerato la volontà di farsi cremare che potrà essere dimostrata anche con atto notorio del congiunto.
Diverse normative regionali in Italia, soprattutto nel Nord e nel Centro, consentono la dispersione delle ceneri, visto che la attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 in Italia non è ancora avvenuta per l’intero territorio nazionale.
Secondo la dottrina l’affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrebbe avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà solo un semplice decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione, poi colà, in ossequio al principio della sovranità statale si procederà a sepoltura, affido o dispersione delle ceneri in base alle Leggi di quel particolare Stato.

Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia solo se v’è in tal senso una specifica norma di diritto positivo. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.

Diversa è l’ipotesi di trasporto da una regione in cui la dispersione sia ancora inibita verso una dove, invece, sia già possibile disperdere le ceneri.

I trasporti funebri, infatti, soggiacciono alla regola della tipicità perchè tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.

In particolare secondo il D.P.R. 285/1990 il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
1) il cimitero;
2) l’Estero;
3) una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
4) una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).

Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato caso per caso prima che il trasporto sia effettuato.

Secondo una lettura molto formale della norma il comune (la cui regione non riconosce ancora il diritto alla dispersione delle ceneri in natura) di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.

Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (dopo tutto le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, come notato prima per i trasporti internazionali, conformemente ad dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.

Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.

Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale (o comunque di un comune interno alla regione, poichè l’autorizzazione alla dispersione è valida su tutto il territorio regionale) previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Se la dispersione avviene, comunque, in un Comune diverso da quello che autorizza alcune leggi come accade il Liguria (L.R. 4/7/2007, n. 24) richiedono un nulla osta da parte della Municipalità ove fisicamente le ceneri saranno affidate alla natura.

L’autorizzazione alla dispersione produce i suoi effetti entro i confini regionali (e non solo comunali), diventa più complicato pensare a rapporti extraterritoriali poichè essi sarebbero pur sempre regolati dalla normativa statale (D.P.R. 285/1990) realmente applicabile in qualsiasi zona d’Italia che al momento esclude la dispersione in natura.

Per una sorta di proprietà transitiva, però, alcuni giuristi ritengono sia legittima una dispersione attuata anche fuori dai limiti geografici della regione che autorizza, soprattutto se la dispersione avverrà in una regione dove seppur con diversa legge regionale l’istituto della dispersione è stato attuato, altri tecnici del diritto suppongono, quanto meno sul piano formale, preferibile un’apposita autorizzazione di un comune all’interno della regione ove si darà corso alla dispersione.

Rimane un’ultima questione: possono essere disperse solo le ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere o anche quelle prodotte dalla combustione di ossame, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili?

Problema centrale rimane la volontà del de cuius, la sua formalizzazione (occorre una volontà scritta) anche in rapporto al tempo in cui fu espressa (si veda la sezione di APPROFONDIMENTI per ulteriori dettagli).

Ad oggi solo la Valle d’Aosta con norma positiva estende esplicitamente la dispersione in natura anche alle ceneri di resti mortali ed ossa.

Data la tutela affievolita di cui godono i resti mortali e le ossa rispetto ai cadaveri (non è necessaria la procedura aggravata e per la loro incinerazione è sufficiente il solo assenso degli aventi titolo, altrimenti l’amministrazione comunale può procedere d’ufficio), se si ragiona in via analogica (con tutte le cautele necessarie in questo frangente ancora inesplorato sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza), anche la dispersione di ceneri riconducibili ad ossa oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo potrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento (per il momento regionale) di polizia mortuaria.

Per le parti anatomiche riconoscibili la soluzione sembra più semplice perchè comunque il soggetto che ha subito l’amputazione può esercitare il suo diritto di disposizione, senza, per questo dover esser morto, inclusa la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri in natura, sempre laddove la dispersione sia consentita.

Ci si può, giustamente, domandare se sia legittima la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell’ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l’affidamento dell’urna ai famigliari. Per le ceneri di cadavere la risposta è tendenzialmente contraria perchè in Italia almeno le ceneri di un cadavere rappresentano un unicum inscindibile e sempre chiaramente identificabile (non possono esser separate o solo parzialmente conservate o disperse ed il loro trattamento, quale che esso sia, deve essere unico nell’unità di tempo e luogo).

Più possibilisti si potrebbe essere per le ceneri di resti mortali non richiesti e soprattutto per le ossa calcinate; le ossa infatti quando non raccolte in cassetta ossario (per esser poi tumulate in una sepoltura privata e quindi dedicata) già giacciono tutte assieme nell’ossario comune ed in modo massivo possono esser trasportate alla volta del crematorio.

A maggior ragione la questione non si porrebbe per le ceneri sepolte nel cinerario comune, il cinerario comune, tuttavia è predisposto per accogliere perpetuamente le ceneri, esse allora potrebbero esser rimosse dal cinerario comune solo o per soppressione del cimitero oppure qualora fosse consentita la loro successiva dispersione in natura a questo punto su disposizione dell’autorità comunale. Nessuna legge regionale sembra, però, aver considerato questa remota evenienza.

Anche la dispersione, come la cremazione, è soggetta a tariffazione ai sensi del Decreto Ministeriale 1° luglio 2002.

Tutte le leggi regionali richiamano più o meno esplicitamente i principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 rendendone così immediatamente efficaci le norme procedurali ed operative.

Limiti, possibilità, diritti e restrizioni nell’esercizio della pratica cremazionista (con i suoi due corollari di affido e dispersione delle ceneri) sono solo quelli dettati dalla stessa L. 30 marzo 2001, n. 130; essi non possono né esser ulteriormente estesi né tanto meno compressi.

Si reputa, pertanto, legittima la dispersione su suolo italiano di ceneri la cui dispersione sia stata consentita dalla Preposta Autorità di uno Stato Estero.

104 thoughts on “Disperdere le ceneri

  1. Per Fiorella:
    Se si trattasse solo di un impedimento “meccanico” alla sottoscrizione di apposita dichiarazione cremazionista, con ulteriore volontà di dispersione delle ceneri si potrebbe, per sempre ricorrere all’Art. 4 DPR n.445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

    In realtà, come temo, la faccenda è ben più complessa.

    Comunque, procediamo per gradi: in materia di dispersione delle ceneri, dando applicazione alla legge 130/2001, le Regioni hanno adottato soluzioni differenti. Alcune Regioni hanno previsto la possibilità per l’ufficiale di stato civile di autorizzare la dispersione solo di fronte al testamento o all’iscrizione ad associazione cremazionista. Altre invece hanno ritenuto di accettare anche la dichiarazione con cui i familiari riferiscono la volontà del defunto, di fatto accettando il rischio che la dichiarazione resa non sia genuina nè veritiera.

    Se non vi e’ provvedimento d’interdizione giudiziale, la persona, anche se versa in gravi condizioni di menomazione psicofisica, pe r la Leggeè capace (giuridicamente) e, quindi, o sottoscrive la disposizione per il proprio post mortem o non si puo’ autorizzare la dispersione delle ceneri.

    un incapace (sia per eta’ che per interdizione) non può, per esempio nemmeno far testamento.

    In Regione Lazio si applica, in materia di sversamento delle ceneri in natura la Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4. L’Art. 162 comma 8 presenta riflessi retroattivi, in quanto prevede, in modo esplicito, per le urne precedentemente tumulate o, comunque conservate, a far data dall’entrata in vigore della suddetta legge regionale, la concreta possibilità di dispersione sulla base, però, dell’espressa volontà del de cuius, occorre pertanto una manifestazione formale, con procedura aggravata (occorre , siccome si sconfina in ambito penale)

    La persona eventualmente interdetta, perchè, ad esempio, colpita da grave demenza senile (priva, quindi della capacità di agire), per effetto di sentenza passata in giudicato, possiede il diritto di esprimersi, ma la manifestazione di volontà non può che avvenire a mezzo del nuovo tutore (art. 424 del codice Civile).

    Vi è, però, una questione delicatissima: nell’ordinamento italiano la cosidetta incapacità naturale (= non dichiarata giudizialmente) non e’ considerata, cioè, la persona è capace fino a quando non abbia effetti (art. 421 Codice Civile) una eventuale dichiarazione giudiziale d’interdizione, al punto che in caso di rifiuto, il pubblico ufficiale potrebbe essere imputabile del reato di cui all’art. 328 CP; dall’altro lato, potrebbe esservi la ‘contro-Spada di Damocle’ del reato di circonvenzione d’incapace (art. 643 CP).

    L’ordinamento ha inquadrato il tema dell’incapacità naturale del soggetto secondo le regole dell’oggettività, sia pure con dei correttivi, prescindendo da valutazioni soggettive di terzi, e prendendo in considerazione soprattutto la reale potenzialità del soggetto a concepire il significato dell’atto da lui compiuto. L’incapacità naturale ha presupposti completamente diversi da quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, perché, rispetto a queste, non è necessaria un’abituale infermità di mente, potendo l’incapacità di intendere o di volere essere riferita – come si esprime il legislatore – «per qualsiasi causa». Il motivo di una così ampia previsione, è spiegabile tecnicamente con la seguente considerazione: per ogni causa transitoria ed imprevista d’incapacità non vi può essere né interdizione né inabilitazione. Con il termine incapacità si intende, quindi, la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e assumere obblighi. A tale condizione la legge ricollega gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere un’attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso l’ausilio di altri soggetti. Le cause di incapacità legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge: minore età, interdizione legale, inabilitazione. L’incapacità legale e l’incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l’incapacità legale opera de iure, mentre l’incapacità naturale ha rilevanza giuridica solo quando si può fornire la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l’atto.

    Anche il cadavere di una persona interdetta (la quale non può decidere di sé nemmeno per il tempo successivo alla sua morte) può esser cremato perché se l’interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà pronunciarsi il tutore (art. 424 del codice civile).

  2. buongiorno, vorrei sapere se al momento del decesso di mia madre sarà possibile eseguire il suo desiderio di essere riportata a Roma e disperdere le sue ceneri insieme a quelle di mio padre che ha lasciato un testamento con la specifica di voler essere disperso a Roma con mia madre. Attualmente è stato affidato a noi in casa. Faccio presente che purtroppo ora è affetta da grave altzeimer e non è in grado di firmare una specifica richiesta. Grazie Fiorella

  3. X Franco:

    sì, è possibile trasportare le ceneri all’Estero per poi disperderle in territorio di altro Stato, come ad esempio, negli Stati Uniti.
    Se la morte e la conseguente cremazione del defunto avvengono in Italia, l’Autorità Italiana preposta, ossia il comune di decesso ex Art. 26 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 accorda le relative autorizzazioni all’incinerazione ed al trasporto internazionale ex Art. 29 DPR n.285/1990 (solo nel caso di estradizione del feretro o delle sue ceneri non è richiesta la preventiva verifica dello jus sepulchri come titolo prodromico al rilascio del decreto di trasporto, mentre è necessaria in ogni altro caso di introduzione di trasporto mortuario entro i confini italiani).
    Qui si esauriscono, per difetto di competenza, gli effetti della Legge Italiana; infatti, nei rapporti di diritto internazionale vige il principio di sovranità tra gli Stati; così l’autorizzazione allo sversamento delle ceneri in natura dovrà esser perfezionata dalle Autorità Locali Statunitensi, cioè del luogo dove la dispersione materialmente avverrà, siccome una particolare attività per cui sia prevista un’autorizzazione, (tutte le operazioni di polizia mortuaria, almeno nell’Ordinamento Italiano, soggiacciono a preventiva autorizzazione) non può non essere autorizzata se non dall’autorità a ciò competente, laddove essa dovrà consumarsi.

  4. la mia è solo curiosità:
    è possibile poter portare e spargere le ceneri mortuarie fuori europa?
    per esempio negli u.s.a.?

  5. La mia è prettamente una domanada: QUALCUNO SA DIRMI SE è POSSIBILE SPARGERE LE CENERI IN IRLANDA NEL MARE? GRAZIE

  6. Allora, é una sfortuna risiedere in Lombardia !!
    Ma quando si decidono a rivedere il regolamento nazionale di P.M. ? Forse sarebbe il caso di dare risposte univoche e valide per tutti i cittadini, ovunque residenti, in un settore così delicato.
    Grazie

  7. Solo la pubblicazione del testamento olografo comporta l’obbligo di dare esecuzione alle disposizioni del testatore ex Art. 620 Cod. Civile, anche se di carattere non patrimoniale.

    Con la pubblicazione, il testamento cessa di essere un atto interno del suo autore proiettato nel post mortem.

    Nelle procedure di autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura la Legge n.130/2001 richiede una manifestazione di volontà rafforzata del de cuius (ecco il motivo della forma scritta) proprio perchè lo sversamento delle ceneri all’aperto ha riflessi di natura penale ai sensi dell’Art. 411 C. P. Alcune Regioni, però, come, ad esempio, l’Emilia Romagna sono più possibiliste e seguono una filosofia più elastica.

    In effetti la normativa Emiliano-Romagnola, pur replicando fedelmente i disposti della Legge n.130/2001 non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, ragion per cui deve altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina
    dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto, così, può essere
    certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel
    caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

  8. Ma se il testamento olografo del defunto contiene solo disposizioni di carattere non patrimoniale e, nella fattispecie, quelle relative alla cremazione e dispersione delle ceneri, occorre sempre pubblicarlo perché abbia valore ? Se i parenti confermassero per iscritto tale volontà, basata comunque su uno scritto del defunto, perché obbligarli a sostenere oneri e procedure comunque impegnative ? Sarebbe meglio allora chiarire che la soluzione migliore, per chi ha manifesta questo desiderio, risulta essere quella dell’iscrizione alle associazioni del settore .

  9. Per Graciela,

    in buona sostanza i quesiti da Lei posti sono due: il primo verte sulla dispersione delle ceneri in acqua, il secondo, invece, sul titolo di accettazione di una spoglia mortale in un determinato cimitero, meglio se in un sepolcro privato dato in concessione.

    Parto, per comodità dalla domanda sul diritto di sepolcro: lo Jus Sepulchri, istituto mutuato dal diritto romano, nel nostro ordinamento giuridico è regolato, con norma positiva, dal combinato disposto tra gli Artt. 50 e 93 comma 1 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    In altre parole la salma di Sua madre ha titolo ad esser ricevuta nel cimitero di Ravenna, vicino ad i genitori se: 1) è morta a Ravenna, 2) era, comunque, residente a Ravenna anche se deceduta in altro luogo e la residenza deve esser provata al momento del decesso, 3) quando era ancora in vita vantava lo Jus Sepulchri (= diritto di accoglimento in concessione pre-esistente) in un dato depolcro privato a sistema di inumazione o tumulazione, all’uopo concesso. Si tratta, in pratica, della cosidetta tomba di famiglia, quale che sia la sua reale capacità ricettiva, anche per le recenti tendenze alla cremazione/riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, volte a recuperar spazio nei nostri ormai congestionati cimiteri.
    Lo

    Le salme dei residenti nel comune o di coloro i quali siano deceduti nel territorio del comune hanno diritto ad essere accolte nel cimitero, ma nel campo comune ad inumazione, mentre per collocazione in loculo, in quanto sepolcro privato, il diritto sussiste: a) se pre-esiste la concessione, b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’atto di concessione, c) previo avvenuto ed integrale pagamento della tariffa stabilita ai sensi della lettura combinata tra gli Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990, la tumulazione, infatti, in quanto sepoltura privata, è sempre a titolo oneroso.

    Le tumulazioni sono, quindi, sempre sepolcri privati nei cimiteri. L’obbligo di cui all?art. 50, lettera c) DPR 10 settembre 1990, n. 285 nasce dall?adempimento delle condizioni di concessione, fermo restando che, in ogni caso, il diritto di sepoltura nel sepolcro privato deve essere sorto prima del decesso della salma (nonché, ovviamente, condizionato dalla capienza fisica del sepolcro privato ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n.285/1990).

    In Emilia-Romagna, e, quindi, anche a Ravenna, per la dispersione delle ceneri si applica l’Art. 11 comma 2 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, implementato, poi, dalla D.G.R. n.10/2005 così come modificata dalla D.G.R. 13 ottobre 2008, n. 1622, in forza di quest’ultima, la quale eccede anche il limite posto dalla Legge Statale n.130/2001, il de cuius potrebbe aver espresso anche solo verbalmente il desiderio di dispersione delle proprie ceneri; pertanto tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; il desiderio del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”

    In Emilia Romagna è legittimo disperdere le ceneri nei luoghi consentiti ove il soggetto abilitato alla dispersione sia in possesso di autorizzazione a farlo (ad es. di uno Stato estero, dove è avvenuto il decesso).

  10. Mio padre (Mezzanese) e mia madre (Ravennata) sono emigrati nel Venezuela nel ´54. Mio padre é morto 11 anni fa e sempre ci ha espresso il suo disiderio (a voce) di spargere le sue ceneri nel Candiano. In quella epoca abbiamo iniziato i procedimenti peró non abbiamo continuato perché c´erano troppi impicci. Adesso é morta mia madre e il suo desiderio era di andare a riposare con i suoi genitori che sono sepolti a Ravenna. Ho capito che le leggi sono cambiate e ci sono piú agevolazioni al rispetto. Vorrei sapere se é possibile soddisfare il desiderio di mio padre e mia madre. Ringrazierei tanto le sue indicazioni.

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