Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Trento, 31 luglio 2005

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Testo completo:
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Trento, 31 luglio 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige – Sede Di Trento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 216 del 2004 proposto da GIRARDI DANILO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Dordi n. 4;
CONTRO
il COMUNE DI CIMONE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
per l’annullamento,
dell’ordinanza n. 17/2004 dd. 10.5.2004 del Sindaco del Comune di Cimone con la quale si ordina la rimozione della lapide di famiglia per lavori di ampliamento del Cimitero comunale.Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione comunale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 13 maggio 2005 – relatore il consigliere Stelio Iuni – l’avv. Luigi Santarelli per il ricorrente e l’avv. Marco Dalla Fior per l’Amministrazione comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Nel marzo 2004 la signora Erminia Girardi, sorella del richiedente, aveva chiesto l’autorizzazione ad inumare il defunto padre nella tomba di famiglia del cimitero di Cimone, ma l’Amministrazione comunale aveva respinto la richiesta in quanto non risultava esistere alcuna concessione rilasciata in proposito; il defunto venne quindi seppellito in altra tomba in base ad apposita autorizzazione del Comune.
Con provvedimento n. 17 dd. 10.5.2004 il Sindaco ordinò la rimozione della lapide collocata sulla tomba in cui risultavano sepolti alcuni membri della famiglia Girardi, ciò ai sensi dell’art. 80 del Regolamento di polizia mortuaria vigente nel Comune di Cimone.
Con il presente ricorso, il sig. Girardi Danilo ha impugnato tale provvedimento, deducendo i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1, 4 e 5, della L.R. 31.7.1993 n. 13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 241/1990;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti amministrativi, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità grave e manifesta.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio e con memoria ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata in data 2 maggio 2005, la difesa del ricorrente ha chiesto l’ammissione di prova per testi e insistito sull’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le censure si palesano infondate e il ricorso va pertanto respinto.
Con il primo motivo, il ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto non gli è stato permesso di partecipare al procedimento.
In realtà, non può non condividersi l’autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato – cui è ispirata peraltro, la recente modifica alla legge 241/90 introdotta dalla Legge 15/2005 – secondo la quale le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che vada annullato ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, ma esse vanno interpretate e “l’omissione della comunicazione (di avvio di procedimento) comporta l’illegittimità del provvedimento finale solo se il soggetto non avvisato possa provare che, ove avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe potuto presentare osservazioni e proposizioni anche solo eventualmente idonee ad incidere sul provvedimento finale in termini a lui favorevoli” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4445, Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4014, etc.).
Nel caso di specie, sembra evidente che l’eliminazione della tomba in questione, con esumazione delle salme ivi inumate, era necessitata dall’esecuzione dei lavori di sistemazione ed ampliamento dell’area cimiteriale, approvati, appaltati ed infine eseguiti dal Comune di Cimone.
Né risulta che tale intervento di ampliamento del cimitero sia stato in qualche modo contestato dall’interessato.
La circostanza, poi, che non esiste un atto di concessione per la tomba in questione – il ricorrente invero non è in possesso di alcun documento in tal senso, né un tale atto risulta trascritto nei registri dell’Amministrazione – nonché la chiara constatazione che, nel caso di specie, si poteva procedere senza impedimenti all’esumazione delle salme, essendo trascorsi ben più di 10 anni dall’ultima inumazione (avvenuta nel 1978) , convincono il Collegio che la partecipazione eventuale dell’interessato al procedimento non poteva incidere sul provvedimento finale in termini favorevoli allo stesso.
Quanto ai vizi denunciati col secondo motivo del ricorso, essi non risultano avere concreta fondatezza.
Il Collegio ritiene sufficientemente espresse le ragioni giustificative del provvedimento, sia con il richiamo dell’art. 80 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale – il cui termine ordinario previsto per le esumazioni era ampiamente decorso – sia con il testuale riferimento “ai lavori di ampliamento del cimitero che sono in corso d’opera”.
In definitiva, può dirsi che, sino a quando v’era spazio sufficiente, il Comune aveva consentito alla famiglia Girardi la sepoltura di vari componenti nello stesso luogo; quando, invece, sono sorte nuove esigenze ricollegate ai lavori di ampliamento del cimitero, si è proceduto all’eliminazione della tomba, ai sensi del citato art. 80 del Regolamento di polizia cimiteriale.
Il ricorrente si sforza, invero, di provare l’esistenza di una concessione di “tomba di famiglia”, ma senza successo:
– non è sufficiente il semplice fatto che, per anni, alcuni componenti della famiglia Girardi siano stati sepolti nella stessa tomba;
– l’interessato non è in grado di esibire un atto che comprovi il rilascio della concessione, né la ricerca effettuata nella sede comunale ha dato risultati in tal senso;
il Collegio ritiene, infine, inammissibile il tentativo di dimostrare l’esistenza di un tale atto di concessione mediante prova per testi, proprio in ragione della necessaria forma scritta delle concessioni cimiteriali.
Per le considerazioni suesposte il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 216/2004, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico, Presidente
dott. Mario Mosconi, Consigliere
dott. Stelio Iuni, Consigliere estensore

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