Tar Veneto, Sez. II, 10 luglio 2014, n. 1002

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Testo completo:
Tar Veneto, Sez. II, 10 luglio 2014, n. 1002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2007, proposto da:
Parolin Battista, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Munari e Alberto Munari, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Comune di Riese Pio X in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Codognato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
per l’annullamento
della delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23 marzo 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Riese Pio X;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso Battista Parolin impugna la delibera della Giunta Municipale n. 49/2007 con cui, su sollecitazione del primo, si è definito lo status giuridico della cappella gentilizia della famiglia Sarto – alla quale il ricorrente è legato da un vincolo di parentela – sita nel cimitero di Riese.
In particolare, con tale atto la Giunta comunale, premesso che la costruzione della suddetta cappella era stata autorizzata con concessione comunale n. 22 del 28 aprile 1913, rilasciata in favore della famiglia Sarto per gratitudine ed omaggio al Sommo Pontefice Pio X, che da quella famiglia aveva preso i natali, deliberava: “1. di ribadire…quanto già chiaramente espresso nella delibera consiliare n. 22 del 28 aprile 1913 e nella successiva lettera del Sindaco n. 628/2.5.1913, cioè che la Tomba di Famiglia Sarto è un Monumento costruito ad onore della famiglia di San Pio X, pertanto bene del patrimonio indisponibile del Comune e come tale non soggetto al regolamento di polizia mortuaria. 2. di assumere a carico del Comune gli oneri e le spese di gestione e manutenzione della Cappella Sarto”.
A fondamento del gravame Battista Parolin deduce le seguenti censure:
1. Violazione della legge sul procedimento amministrativo per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
2. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione e ambiguità del dispositivo provvedimentale; in quanto, secondo il ricorrente, il Comune, senza alcuna legittimazione ed in violazione degli effetti della precedente concessione (in particolare circa la costituzione di un diritto reale di superficie sull’area cimiteriale concessa), si sarebbe sostanzialmente appropriato della cappella in questione di proprietà della famiglia Sarto;
3. Violazione degli artt. 10 e 95 del D.lgs. n. 42/2004; in quanto, se il Comune avesse inteso, con tale delibera, espropriare un bene culturale, sarebbero state violate le relative regole procedimentali;
4. Incompetenza, trattandosi di atto di competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta.
Si è costituito il Comune di Riese per resistere al gravame.
In vista dell’udienza di discussione i difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica. In particolare, la difesa del Comune, oltre ad argomentare in ordine all’infondatezza del ricorso, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse, venendo impugnato un atto privo di effetti lesivi per il ricorrente in quanto meramente ricognitivo degli effetti della concessione del 28 aprile 1913.
All’odierna udienza, in esito alla discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va osservato che, dalla semplice lettura della delibera della Giunta Comunale qui impugnata, risulta evidente come essa innanzitutto non sia concretamente ed attualmente lesiva della sfera giuridica dell’odierno ricorrente, non avendo questa effetti costitutivi, né essendo diretta ad elidere la possibilità della famiglia Sarto di continuare ad utilizzare la suddetta cappella per la sepoltura delle salme dei propri congiunti.
Ed ovviamente non lesiva è la decisione del Comune di assumersi gli oneri e le spese di gestione e manutenzione della cappella Sarto.
In particolare appare palese come tale delibera non comporti alcuna determinazione autoritativa di tipo espropriativo od acquisitivo con riferimento alla cappella gentilizia della famiglia Sarto, trattandosi, invece, di un atto meramente ricognitivo o interpretativo degli effetti della concessione, rilasciata dal Comune di Riese alla famiglia Sarto, nel lontano 1913, al fine di costruire all’interno del cimitero una tomba di famiglia.
E, d’altra parte, dalle premesse della delibera comunale impugnata si ricava come essa non trovi la propria causa giustificativa in una legge attributiva di un potere, ma sia occasionata dalla volontà di fornire una risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta al Comune da Battista Parolin, e ciò al fine di dissipare “quei dubbi che mi risultano essere di recente sorti in relazione alla disponibilità e alla proprietà dell’immobile”.
Per l’appunto, il Comune, con la delibera impugnata, ha dichiarato che l’area cimiteriale interessata dalla costruzione, e la tomba ivi eretta come monumento alla memoria di Pio X, sono sempre rimasti nella piena titolarità del Comune come beni del patrimonio indisponibile.
Viceversa, Battista Parolin, con il presente ricorso, sostiene che la famiglia Sarto, dalla quale egli discenderebbe, godrebbe, in virtù della concessione del 1913, di una proprietà superficiaria sulla cappella gentilizia in questione, il cui accertamento dovrebbe costituire la vera sostanza del presente giudizio.
E’allora evidente come il ricorrente non riceverebbe alcun vantaggio immediato e concreto dall’annullamento della delibera in questione, e come, d’altro canto, l’esame della consistenza effettiva delle posizioni giuridiche delle parti porti ad individuare una situazione di natura prettamente civilistica, che vede le parti in posizione del tutto paritaria nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, essendo oggetto di controversia, non l’esercizio del potere amministrativo, ma lo status proprietario di un determinato bene immobile.
Ne consegue che le pretese del ricorrente potranno eventualmente trovare adeguata soddisfazione attraverso l’esperimento, dinanzi al giudice civile, di un’azione di accertamento o di altra azione a tutela del diritto di proprietà.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Riese, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)