Tag: Cimitero
Norme correlate:
Massima
Testo
Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. I, 8 luglio 2014, n. 1769
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2014, proposto da:
D’Anna Salvatore, nella qualità di legale rappresentante dell’A.T.I. costituita tra la società Europa Costruzioni soc. coop. ed il Consorzio Emiliano Romagnolo, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via G. Oberdan n. 5;
contro
– il Ministero dell’Interno, Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;
– il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Salvago, con domicilio eletto in Palermo, Piazza Marina n. 19, presso lo studio dell’avv. Michele Roccella;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto, formatosi ai sensi dell’art. 25, co. IV, della l. n. 241/1990, in ordine all’istanza di accesso agli atti consegnata dall’odierno ricorrente, nella qualità, alla Prefettura di Agrigento in data 06/12/2013, e al Comune di Agrigento in data 09/12/2013;
nonché per l’emanazione
nei confronti delle amministrazioni intimate di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dal ricorrente con la citata istanza di accesso;
Visti il ricorso, i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e la documentazione depositata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento, con le relative deduzioni difensive e la documentazione depositata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 i difensori della parte ricorrente e del Ministero dell’Interno, presenti come da verbale; nessuno presente per il Comune di Agrigento;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con ricorso, ex art. 116 cod. proc. amm., ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – legale rappresentante dell’A.T.I. costituita tra la società Europa Costruzioni soc. coop. ed il Consorzio Emiliano Romagnolo, titolare della concessione di costruzione e gestione del cimitero sito in Agrigento, località piano Gatta – ha chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso presentata dal predetto alla Prefettura di Agrigento e al Comune di Agrigento, rispettivamente nelle date 06.12.2013 e 09.12.2013.
Premette che, a seguito del naufragio del 03.10.2013 avvenuto nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa, era stato ordinato dal Comune di Agrigento il seppellimento di n. 86 salme delle vittime nel cimitero gestito dalla predetta A.T.I., nonostante il ricorrente avesse offerto la possibilità di inumare gratuitamente tutte le salme negli appositi campi, disponibili fin dall’anno 2007; inumazione, questa, resa non possibile a causa di talune richieste del medico dell’Azienda sanitaria competente, disattese, a suo dire, dal Comune di Agrigento.
Poiché le salme sono state collocate in cappelle aventi un valore complessivo di € 224.176,90, l’A.T.I. – la quale ritiene di avere diritto al pagamento di detto compenso – ha chiesto di accedere a tutti gli atti adottati dalla Prefettura di Agrigento e dal Comune di Agrigento in relazione agli ordini di seppellimento per le suddette salme, senza ricevere alcun riscontro.
Si duole, quindi, della violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta, chiedendo l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi e l’emanazione dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta.
B. – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, depositando documentazione.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Agrigento, depositando documentazione, e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la causa è stata posta in decisione su conforme richiesta dei difensori di parte ricorrente e del Ministero dell’Interno, presenti come da verbale.
D. – Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
D.1. – Deve premettersi che, con l’istanza di accesso, parte ricorrente ha chiesto ad entrambe le resistenti amministrazioni il rilascio di copia di tutti gli atti adottati dalla Prefettura della Provincia di Agrigento e dal Comune di Agrigento in base ai quali sono stati adottati gli ordini di seppellimento delle ottantasei salme delle vittime del naufragio verificatosi il 3 ottobre 2013 (v. istanze di accesso in atti).
Esaminando distintamente le posizioni delle due amministrazioni, per quanto attiene alla Prefettura di Agrigento, dalla documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato è dato evincere che:
– la Prefettura ha riscontrato l’istanza di accesso ai documenti con nota del 10.12.2013, spedita con raccomandata del 16.12.2013; quindi, ha risposto tempestivamente e ben prima della data di proposizione del ricorso (notificato il 16.01.2014), sebbene non vi sia prova, in atti, che il ricorrente abbia ricevuto la risposta.
In ragione di tale carenza di prova – che impedisce di dichiarare il ricorso inammissibile per quanto attiene alla Prefettura di Agrigento – può certamente dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la difesa erariale ha depositato sia detta nota di risposta, sia la documentazione allegata, l’unica peraltro presente per quanto concerne la vicenda in interesse; attestando, al contempo, di non avere alcuna documentazione relativa all’ordine di seppellimento delle ottantasei salme.
Per quanto attiene al Comune di Agrigento, dalla documentazione depositata risulta che, a seguito dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente, il Comune ha rilasciato – con nota del 13.12.2013, firmata per ricevuta dal responsabile amministrativo della società – copia delle ottantasei bollette di seppellimento.
Al contempo, la difesa dell’ente locale evidenzia che non esistono altri documenti relativi a tale vicenda, tranne una nota del responsabile dei servizi finanziari, inviata anche alla ricorrente, che attestava l’inesistenza di un impegno di spesa per le tumulazioni effettuate.
Pertanto, anche con riguardo al Comune di Agrigento il ricorso è ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nel fascicolo di causa sono stati versati tutti gli atti di cui disponeva l’amministrazione procedente.
Naturalmente, esula dall’oggetto del presente giudizio ogni altra questione, adombrata, relativa al pagamento delle tumulazioni; nonché, alla connessa questione della responsabilità – della società concessionaria o dell’ente locale – per la mancata attivazione dei campi di inumazione.
D.2. – Per tutto quanto rilevato ed esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
E. – La tempestiva risposta alle istanze di accesso, e la sostanziale inesistenza di un rifiuto ad ostendere la documentazione, inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)