Tar Lombardia, Sez. I, 14 luglio 2014, n. 1850

Tag: Cimitero 
Norme correlate:  

Massima

Testo

Testo completo:
Tar Lombardia, Sez. I, 14 luglio 2014, n. 1850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2013, proposto da:
Anna Maria Manchi e Roberto Manchi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcantonio Di Lazzaro e Roberto Di Lazzaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via V. Monti, n. 14
contro
Comune di Rozzano, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A; AMA Rozzano – Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A.
per l’annullamento:
– della delibera della Giunta del Comune di Rozzano n. 169 del 19.12.2012, con cui è stata revocata la concessione cimiteriale perpetua per i defunti sigg.ri Carolina Cavallotti in Manchi e Manchi Giovanni, esistente presso il cimitero di Rozzano Vecchia;
– della nota in data 5.3.2013 dell’Azienda Multiservizi Ambientali S.p.A., con la quale è stata comunicata ai ricorrenti la revoca della concessione perpetua cimiteriale ai predetti defunti e reso noto ai ricorrenti che le operazioni di rimozione del monumento sarebbero state eseguite in data 3.5.2013 e l’esumazione delle salme avrebbe avuto luogo il 7.5.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rozzano;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 10 giugno 2014, depositata il 17 giugno 2014, con la quale i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che i ricorrenti, con nota depositata in data 17 giugno 2014, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto:
che di ciò il Collegio deve prendere atto;
che devono essere compensate tra le parti le spese del giudizio, essendo intervenuto tra le stesse l’accordo in tal senso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)