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Tar Valle D’Aosta, Sezione Unica, 11 giugno 2014, n. 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2014, proposto da:
Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Melucci, domiciliata presso la segreteria del T.A.R., in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
contro
Comune di Pont-Saint-Martin, rappresentato e difeso dall’avv. Hebert D’Herin, domiciliato presso la segreteria del T.A.R., in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
nei confronti di
Danilo Regge, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della determina n. 36 del 30 gennaio 2014, a firma del RUP – Arch. Alessandro Benetazzo ed inviata a mezzo PEC il 7 febbraio 2014, con cui il Comune di Pont Saint Martin ha disposto la revoca dell’aggiudica provvisoria e della procedura di gara;
– della nota prot. N. UT/1300 del 7 febbraio 2014, con cui è stato comunicato il provvedimento sub a);
– del verbale di gara del 18 dicembre 2013;
– del verbale di gara del 27 gennaio 2014;
– ove e per quanto occorra dell’invito a presentare l’offerta e del Capitolato Speciale di gara;
– della determina di indizione di una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio, dagli estremi sconosciuti;
– del nuovo bando di gara e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio, di estremi sconosciuti;
– del silenzio – rigetto serbato dall’Amministrazione sul preavviso di ricorso del 26 febbraio 2014;
– di tutti gli atti presupposti, nonché degli atti connessi, collegati e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pont-Saint-Martin;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Pont Saint Martin ha avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio triennale di gestione dei cimiteri comunali, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Alla gara hanno partecipato tre concorrenti; uno di essi è stato successivamente escluso per mancata dimostrazione di un requisito previsto dalla lettera di invito.
Avendo ritenuto anormalmente bassa la migliore offerta – quella presentata dall’Impresa Edile Regge Danilo – l’amministrazione ha sospeso l’aggiudicazione provvisoria; ritenute congrue le giustificazioni rese ai sensi dell’art. 87, d.lgs. n. 163/2006, ha quindi provveduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara.
Con determinazione n. 36 del 30.1.2014 il Comune di Pont Saint Martin ha revocato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa Edile Regge Danilo e ne ha disposto l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006, avendo accertato la falsità della dichiarazione di regolarità contributiva resa dall’impresa ausiliaria.
L’amministrazione ha, inoltre, deciso di non aggiudicare la gara all’impresa seconda classificata, la Melillo Servizi ambientali e cimiteriali s.r.l., ma di revocare in autotutela la gara stessa, ritenendo non conveniente l’offerta dell’unica concorrente rimasta in gara (che ha offerto un ribasso pari all’1,5%) – stante la notevole differenza di importo rispetto all’offerta dell’impresa cui era stato provvisoriamente aggiudicato il servizio (che ha offerto un ribasso pari al 39,20%) – e di potere, perciò, ottenere un ribasso più vantaggioso.
La Melillo Servizi ambientali e cimiteriali s.r.l. insorge avverso tale determinazione ed avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione art. 3 e 21 octies, l. n. 241/1990, art. 81, c. 3, d.lgs. n. 163/2006; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria, difetto assoluto del presupposto, illogicità manifesta;
II. contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pont Saint Martin, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza dell’8 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La censura con cui viene lamentata l’illegittimità della determinazione impugnata per illogicità della motivazione e violazione dell’art. 81, c. 3, d.lgs. n. 163/2006 è fondata.
La facoltà riconosciuta dall’art. 81 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 alla stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione “se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”, implica una specifica e penetrante motivazione, corredata dalla esplicitazione precisa e circostanziata degli elementi di inidoneità dell’offerta che giustificano la mancata aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 7.6.2013, n. 3125; n. 5681/2012; Tar Napoli, sent. n. 3964/2013).
Nel caso di specie, tale onere motivazionale non è stato correttamente e sufficientemente adempiuto.
L’amministrazione non ha, invero, operato una valutazione di non convenienza dell’offerta prendendo a riferimento il valore di mercato dei servizi oggetto di gara; ha unicamente utilizzato quale termine di raffronto l’offerta presentata dal concorrente escluso ma senza valutare se il successivo accertamento della mancanza del requisito della regolarità contributiva avesse o meno inciso sul giudizio di congruità di tale offerta; valutazione che era viepiù necessaria considerando che tale offerta era stata sottoposta a specifica verifica proprio in quanto giudicata anormalmente bassa.
La deliberazione impugnata è dunque viziata per carenza ed illogicità della motivazione.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla ricorrente.
In considerazione della natura formale del vizio accertato, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)