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Tar Sicilia, Sez. III, 9 giugno 2016, n. 1419
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Fabio Valguarnera, presso il cui studio in Palermo, via G. Puglisi Bertolino, n. 2, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
– della nota del Comune di Palermo – Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità – Settore servizi alla collettività, impianti cimiteriali prot. n. 183003, cron. 2016/247, del 7 marzo 2016, con la quale veniva comunicato alla ricorrente l’utilizzo temporaneo dei loculi nella sepoltura sita presso il cimitero S.M. dei Rotoli di Palermo, sez. 268, lotto 9/10;
– della nota del Comune di Palermo – Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità – Settore servizi alla collettività, impianti cimiteriali prot. n. 271548, cron. 2016/310, del 22 marzo 2016, con la quale veniva reiterata la comunicazione di cui alla precedente nota, e veniva fissata per la esecuzione delle operazioni cimiteriali la data del 30 marzo 2016;
– dell’ordinanza sindacale n. 361 del 23 dicembre 2015 per l’emergenza posti salma per inumazione, richiamata nelle citate note del Comune di Palermo prot. n. 183003, cron. 2016/247, e prot. n. 271548, cron. 2016/310;
– nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e/ o consequenziali, anteriori e ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’11 maggio 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
Ritiene il collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la rituale intimazione intimazione delle parti del giudizio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive del difensore di parte ricorrente reso edotto dal Presidente del collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato.
Il censurato utilizzo temporaneo di loculi della sepoltura della ricorrente è stato disposto con il contestato provvedimento prot. n. 183003, cron. 2016/247, del 7 marzo 2016 motivato con riferimento alla (parimente impugnata) ordinanza contingibile ed urgente n. 361 del 23 dicembre 2015 adottata dal Sindaco di Palermo per fare fronte alla situazione di emergenza esistente nel cimitero in questione.
Parte ricorrente censura tale ultimo atto (e per illegittimità derivata il primo) per assenza dei presupposti di legge di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL..
Orbene, secondo il consolidato orientamento della sezione relativo a fattispecie identiche a quella in esame (per tutte la sentenza n. 1418/2015), il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti extra ordinem, contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo; il limite temporale dei provvedimenti del tipo di quello in questione deve, infatti, essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per intervenire con gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, in quanto non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta.
Ritiene il collegio di non discostarsi da tale orientamento e di accogliere il ricorso con la conseguente statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)