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P.Q.M.
Tar Sicilia, Sez. III, 24 maggio 2016, n. 1271
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2016, proposto da:
Giuseppa Curallo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Agostino e Giuseppe Carbonaro, e presso lo studio dei quali in Palermo, largo Primavera, n. 14, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
1) della comunicazione utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma n. 268128 dir. del 21.3.2016, notificata il successivo 25.3.2016, con la quale il Comune di Palermo settore Servizio alla Collettività Servizi Cimiteriali, richiamata l’O.S. n. 361/2015 e la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che avrebbe provveduto ad utilizzare come deposito temporaneo n. 2 loculi nella sepoltura gentilizia sez. 420, lotto 67 cimitero S.M. de Rotoli in Palermo;
2) della comunicazione utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma, n. 616637 Dir. del 4.4.2016, notificata il successivo 5.4.2016, con la quale il Comune di Palermo – Settore servizio alla Collettività – Servizi cimiteriali, richiamata l’O.S. n. 361/2015 e la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che nella sepoltura sopra indicata al punto 1) in data 13.4.2016 sarebbero state collocate temporaneamente le salme di Lombardo Sebastiano e Minelli Carlo, indicando nel contempo, quale data di inumazione il 23.02.2019;
3) dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 361/2015 del 23.12.2015, costituente presupposto dei provvedimenti di utilizzo della sepoltura, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito delle comunicazioni del 21 marzo e 4 aprile 2016;
4) di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto e preordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con cui il Comune di Palermo ha disposto l’utilizzo temporaneo dei loculi di cui è concessionaria presso il cimitero di S.M. dei Rotoli di Palermo, censurandoli sotto l’aspetto del difetto dei presupposti di legge di cui agli articoli 50 e 54 TUEL nonché per eccesso di potere sotto diversi profili;
Considerato che il Comune di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito;
Rilevato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata in via incidentale il Collegio ha dato avviso della possibile definizione in tale sede della questione, sussistendo i presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata di cui all’art. 60 c.p.a.;
Vista la fondatezza del ricorso, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (cfr., tra le tante, le decisioni la n. 3354/2015, n. 1616/2015) in ordine ai profili di illegittimità dell’atto presupposto, altresì impugnato, secondo il quale:
– il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo (v. anche C.g.a. n. 310/2015);
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità;
– comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti extra ordinem, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura per più anni, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
Ritenuto, con riferimento all’ultima statuizione sopra riportata, che la comunicazione di occupazione dei loculi impugnata si appalesa illegittima per gli ulteriori profili dedotti di contraddittorietà anche in relazione al termine ivi previsto di inumazione delle salme introdotte (il 23 febbraio 2019) con riferimento a quanto diversamente disposto dalla stessa ordinanza sindacale, nella quale è riportato il termine del 30 settembre 2016;
Ritenuto, pertanto di accogliere il gravame, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di ragione e nei limiti di interesse;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Palermo nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)