Tar Sicilia, Sez. III, 7 luglio 2016, n. 1707

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 7 luglio 2016, n. 1707

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2016, proposto da:
Elvira Maria Varagona e Salvatrice Varagona, rappresentate e difese dall’avv. Filippo Vitrano, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, Via degli Emiri N. 26;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
per l’annullamento
della nota n. 18664 di., n. cron. 2016/9, del 12 gennaio 2016;
dell’ordinanza sindacale n. 361 del 23 dicembre 2015;
della nota n. 834745 del 29 ottobre 2015, e di ogni altro atto presupposto preparatorio connesso e consequenziale ai medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2016, e depositato il successivo 10 febbraio, le signore Elvira Maria Varagona e Salvatrice Varagona hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Il Comune di Palermo, costituendosi in data 9 marzo 2016, ha affermato in memoria l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato.
Sussistendo i presupposti per l’emissione della tipologia decisoria di cui all’art. 60 cod. proc. amm., ed avvisatene le parti, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione, anche per il merito, all’ udienza camerale del 6 aprile 2016.
2. Preliminarmente osserva il collegio che dalle produzioni documentali versate in atti dal Comune di Palermo non risulta alcuna revoca dei provvedimenti impugnati, ma unicamente la comunicazione di una mera – eventuale e futura – attività materiale: la pec del 7 marzo 2016 del Servizio impianti cimiteriali attesta che si “sta procedendo alla estumulazione delle salme”, senza peraltro che sussistano significativi ed apprezzabili elementi sulla base dei quali possa affermarsi una seria refluenza processuale degli intenti comunali sulla posizione soggettiva delle odierne ricorrenti.
3. Parte ricorrente censura gli atti di cui in epigrafe per assenza dei presupposti di legge, alla stregua dell’art. 50 e 54 TUEL, art. 21 bisL. 241/1990; nonché per eccesso di potere sotto diversi profili, richiamando, a tal fine, numerosi precedenti giurisprudenziali di questo stesso T.A.R.
4. Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 1745/2015, questa Sezione ha già avuto modo di osservare, in un caso del tutto analogo, che:
– la giurisprudenza di questo T.A.R. ha ripetutamente affermato (sentt.: n. 2339/2013, confermata dal C.g.a. con sent. 267/2015; n. 1889/2014; n. 2180/2014; n. 593/2015; n. 455/2015 e, da ultimo, n. 1616/2015) che il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo (v. anche C.g.a. par. n. 310/2015);
– comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti extra ordinem, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura per più anni, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
E’ stato altresì osservato, nella sent. 1745/2015, che le pur articolate difese addotte dal Comune (simili a quelle ora esposte nella accennata memoria difensiva) non apparivano convincenti, in quanto:
a) il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale 323/2014 (ossia fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale, dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo della ricorrente è previsto in realtà per più anni;
b) il fatto che la citata ordinanza si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, è circostanza certamente apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata tutela degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), ma ciò non elude il vizio di fondo connesso con l’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato dall’Autorità comunale; potere che, viceversa, è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni, non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
c) a fronte di un problema sorto – notoriamente – nel 2007 (orsono quasi otto anni), i progetti in corso per la messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino (cui si richiama la pur abile Difesa del Comune) attestano vieppiù la lentezza dell’azione amministrativa;
d) la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione, propone un argomento che finisce con l’invocare una sorta di regola del “fatto compiuto” che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità ed eccezionalità del potere in parola, non può essere condivisa;
e) l’ulteriore argomento, secondo cui, lo stesso Comune avrebbe posto in essere quanto in suo potere, non solo per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, ma anche per la realizzazione di un nuovo cimitero, o per l’ampliamento di altri, è del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che dura da molti anni (in tal modo l’Amministrazione, non indica specifiche e concrete iniziative intraprese per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, e l’addotta incolpevole permanenza della criticità della situazione appare ormai solo meccanicamente affermata).
5. In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione.
Le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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