Norme correlate:
Massima
Testo
Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 7 luglio 2016, n. 1705
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2015, proposto da:
Giovanna Maria Familiari, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Milana, con domicilio eletto presso Tiziana Milana in Palermo, Via Noto N. 12;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
– della nota n. 170917 del 3 marzo 2015 con la quale il Dirigente del Settore Servizi alla collettività impianti cimiteriali del Comune di Palermo ha comunicato l’utilizzo temporaneo di un loculo nella sepoltura della ricorrente, concessionaria;
– della nota prot. 210323 del 17 marzo 2015, con il quale il Dirigente del Settore Servizi alla Collettività Impianti cimiteriali del Comune di Palermo ha comunicato il nominativo della salma che entrerà in sepoltura nel predetto loculo il 31 marzo 2015;
– dell’ordinanza sindacale n. 323 del 19 dicembre 2014, contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;
– nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e / o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 marzo 2015, e depositato lo stesso giorno, la signora Giovanna Maria Familiari ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, depositando controricorso e documenti.
Dapprima con Decreto presidenziale n. 511/2015, quindi con Ordinanza collegiale n 616/2015, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2016.
2. Parte ricorrente censura gli atti di cui in epigrafe per assenza dei presupposti di legge, alla stregua dell’art. 50 e 54 TUEL, art. 21 quater L. 241/1990 e del d.P.R. 285/1990; nonché per eccesso di potere sotto diversi profili, richiamando, a tal fine, numerosi precedenti giurisprudenziali di questo stesso T.A.R.
3. Il Comune resiste al gravame e con ampia memoria illustra la perdurante situazione di criticità presente nel cimitero di S. Maria dei Rotoli e nei connessi servizi.
4. Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 1745/2015, questa Sezione ha già avuto modo di osservare, in un caso del tutto analogo, che:
– la giurisprudenza di questo T.A.R. ha ripetutamente affermato (sentt.: n. 2339/2013, confermata dal C.g.a. con sent. 267/2015; n. 1889/2014; n. 2180/2014; n. 593/2015; n. 455/2015 e, da ultimo, n. 1616/2015) che il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo (v. anche C.g.a. par. n. 310/2015);
– comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti extra ordinem, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura per più anni, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
– l’effettivo limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato alla situazione da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per provvedere attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la relativa efficacia perduri, sostanzialmente, sino alla data di risoluzione del problema generale, da cui è scaturita la contingenza, qualora la data stessa sia del tutto incerta;
– diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti sostanzialmente ordinari e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità.
E’ stato altresì osservato, nella sent. 1745/2015, che le pur articolate difese addotte dal Comune (simili a quelle ora esposte nella accennata memoria difensiva) non apparivano convincenti, in quanto:
a) il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale 323/2014 (ossia fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale, dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo della ricorrente è previsto in realtà per più anni;
b) il fatto che la citata ordinanza si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, è circostanza certamente apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata tutela degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), ma ciò non elude il vizio di fondo connesso con l’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato dall’Autorità comunale; potere che, viceversa, è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni, non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
c) a fronte di un problema sorto – notoriamente – nel 2007 (orsono quasi otto anni), i progetti in corso per la messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino (cui si richiama la pur abile Difesa del Comune) attestano vieppiù la lentezza dell’azione amministrativa;
d) la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione, propone un argomento che finisce con l’invocare una sorta di regola del “fatto compiuto” che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità ed eccezionalità del potere in parola, non può essere condivisa;
e) l’ulteriore argomento, secondo cui, lo stesso Comune avrebbe posto in essere quanto in suo potere, non solo per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, ma anche per la realizzazione di un nuovo cimitero, o per l’ampliamento di altri, è del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che dura da molti anni (in tal modo l’Amministrazione, non indica specifiche e concrete iniziative intraprese per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, e l’addotta incolpevole permanenza della criticità della situazione appare ormai solo meccanicamente affermata).
5. Per completezza d’esame va osservato che è irrilevante la documentazione versata in atti dal Comune di Palermo, perché trattasi di riferimenti a situazione ancora in fieri.
6. In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
Le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente la pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)