Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1552
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2016, proposto da:
Angela Maria Giudice, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabina Raimondi e Alberto Marolda, presso il cui studio in via Piersanti Mattarella, n. 9, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
– dell’ordinanza contingibile e urgente n. 361/OS del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto “grave carenza posti salma”;
– della comunicazione, n. 161321-Dir. (n. cron. 2016/218) del 29 febbraio 2016 con la quale è stato disposto, in esecuzione alla suddetta O.S. n. 361/2015, l’utilizzo temporaneo di n. 1 loculo della sepoltura (sez. 406 – lotto 185) presso il cimitero cittadino S.M. Rotoli, di cui la ricorrente è beneficiaria;
– della successiva comunicazione n. 268822 Dir. (n. Cron. 2016/303) del 21 marzo 2016, ricevuta il successivo 25, con la quale il Comune di Palermo ha disposto che in data 29 marzo 2016 avrebbe proceduto alla collocazione temporanea di n. 1 salma nella sepoltura in oggetto;
– di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto e non notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’11 maggio 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
Ritiene il collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la rituale intimazione intimazione delle parti del giudizio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive del difensore di parte ricorrente reso edotto dal Presidente del collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato.
Il censurato utilizzo temporaneo di loculi della sepoltura della ricorrente è stato disposto con le contestate comunicazioni n. 161321-Dir. (n. cron. 2016/218) del 29 febbraio 2016 e n. 268822 Dir. (n. Cron. 2016/303) del 21 marzo 2016 le quali rinvengono il proprio fondamento giustificativo nell’(impugnata) ordinanza contingibile ed urgente n. 361 del 23 dicembre 2015 adottata dal Sindaco di Palermo per fare fronte alla situazione di emergenza esistente nel cimitero in questione.
Parte ricorrente censura tale ultimo atto (e per illegittimità derivata i primi due) per assenza dei presupposti di legge di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL..
Orbene, secondo il consolidato orientamento della sezione relativo a fattispecie identiche a quella in esame (per tutte la sentenza n. 1418/2015) – da cui il Collegio non ritiene di discostarsi – è stata affermata l’illegittimità dei provvedimenti extra ordinem adottati dal Comune di Palermo, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo; il limite temporale dei provvedimenti del tipo di quello in questione deve, infatti, essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per intervenire con gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, in quanto non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta.
Inoltre, deve rilevarsi che le due comunicazioni impugnate si appalesano, altresì, viziate da contraddittorietà, in quanto, a fronte del limite temporale di cui all’ordinanza sindacale presupposta (30 settembre 2016), fissano un termine più lungo e, comunque, diverso (29 gennaio 2019).
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)