Tar Sicilia, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1546

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2016, proposto da:
Maria Ninfa La Mantia, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Agostino, presso il cui studio in Palermo, largo Primavera, n. 14, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
1) della comunicazione di utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma n. 751675 Dir. del 2 maggio 2016, notificata il giorno 4 successivo, con la quale il Comune di Palermo – Settore servizio alla Collettività – Servizi cimiteriali, richiamata l’ordinanza sindacale n. 361/2015 e la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che avrebbe provveduto ad utilizzare come deposito temporaneo n. 2 loculi nella sepoltura gentilizia sez. 344, lotto 11 cimitero S.M. dei Rotoli in Palermo;
2) della comunicazione di utilizzo temporaneo di loculi per emergenza posti salma n. 779955 Dir. del 10 maggio 2016, notificata il giorno 12 successivo, con la quale il Comune di Palermo – settore servizio alla collettività – servizi cimiteriali, richiamata l’ordinanza sindacale n. 361/2015 e la carenza di posti salma nei campi di inumazione, comunicava a parte ricorrente che nella sepoltura sopra indicata al punto 1) in data 19 maggio 2016 sarebbero state collocate temporaneamente le salme di Vaccaro Giuseppa e Lo Presti Giovanna, indicando nel contempo, quale data di inumazione il 14 marzo 2019;
3) dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 361/2015 del 23 dicembre 2015, costituente presupposto dei provvedimenti di utilizzo della sepoltura, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito delle comunicazioni del 2 e del 10 maggio 2016;
– di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto e preordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’8 giugno 2016 il consigliere Aurora Lento e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
FATTO e DIRITTO
Ritiene il collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la rituale intimazione delle parti del giudizio, la superfluità di ulteriore istruzione e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive del difensore di parte ricorrente reso edotto dal Presidente del collegio di tale eventualità.
Il collegio (come richiesto dal ricorrente con memoria in vista dell’udienza) non può che dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio è stato adottato il provvedimento n. 832886 del 25 maggio 2016 con cui il dirigente del Comune di Palermo, area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità, settore servizi alla collettività, servizio cimiteri ha revocato in autotutela i precedenti atti prot. n. 751675 Dir. del 2 maggio 2016 e n. 779955 Dir. del 10 maggio 2016.
Le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto del riconoscimento dell’illegittimità sottostante il ritiro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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