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Tar Sicilia, Sez. III, 19 marzo 2014, n. 819
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2008, proposto da:
Addelfio Salvatore in proprio ed Addelfio Maria nella qualità di vedova ed erede del signor Virzì Giovanni, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppina Addelfio, presso il cui studio in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 36/L, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per determinazione dirigenziale n. 478 del 29 settembre 2008 e procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;
per il risarcimento
dei danni conseguenti alla sospensione delle concessioni cimiteriali rilasciate con delibera della giunta comunale n. 3112 del 23 agosto 1991 per effetto delle successive deliberazioni n. 1530/1994 e n. 565/1995, nonché il rimborso delle spese sostenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 4 marzo 2014 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con gravame, notificato il 16 settembre 2008 e depositato il giorno 22 successivo, i ricorrenti esponevano che con deliberazione della giunta comunale n. 3112 del 23 agosto 1991 erano stati assegnati al signor Addelfio Salvatore ed al signor Virzì Giovanni due lotti di terreno per la realizzazione di una sepoltura gentilizia costituita da loculi fuori terra.
In esecuzione di tale deliberazione si era provveduto al versamento delle somme dovute come canone concessorio, deposito cauzionale e spese per la stipula del contratto. Erano stati, altresì, commissionati lavori ad una impresa, alla quale erano state pagate le competenze tecniche per la redazione del preventivo e versato un acconto.
In data 8 ottobre 1992 si era avuta la stipula del contratto pubblico di concessione novantennale.
Tuttavia, la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo aveva negato la approvazione del progetto per la realizzazione dei loculi in questione, poiché ritenuti in contrasto con il vincolo paesaggistico gravante sui luoghi.
Il Comune aveva, pertanto, sospeso le concessioni rilasciate e successivamente comunicato di non potere convalidare le stesse, riconoscendo il diritto alla assegnazione di altro lotto.
Era seguito uno scambio di missive, nel contesto del quale il Comune aveva reso nota la avvenuta emanazione di un bando per la assegnazione di nuovi lotti.
I ricorrenti avevano chiesto il rimborso delle spese sostenute al Comune, il quale aveva rappresentato la necessità della presentazione della istanza da parte degli aventi diritto e la limitazione del quantum alle previsioni regolamentari.
I ricorrenti, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, ne hanno chiesto il risarcimento. Hanno, inoltre, chiesto il rimborso delle somme versate aumentate di interessi e rivalutazione, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, il quale, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2014, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la pretesa al risarcimento del danno conseguente al ritiro delle concessioni cimiteriali rilasciate ai ricorrenti a seguito della mancata approvazione del relativo progetto da parte della Soprintendenza.
Va preliminarmente esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Palermo, che il collegio ritiene infondata alla luce dell’art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a., il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Nella specie trattasi di azione risarcitoria riferita ai danni asseritamente subiti per effetto del ritiro di concessioni cimiteriali, relativamente alla quale deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa esclusiva.
Ciò posto, può procedersi all’esame del merito del ricorso, che è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, rilevato come l’attività provvedimentale dell’Amministrazione non sia affetta da illegittimità, in quanto in presenza di un provvedimento di non approvazione del progetto da parte della Soprintendenza non poteva che aversi il ritiro delle concessioni rilasciate.
Deve, peraltro, escludersi la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela in capo ai ricorrenti, in quanto, secondo un autorevole e condiviso precedente giurisprudenziale, l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce condizione di efficacia della concessione edilizia (alla quale può essere equiparata quella cimiteriale avuto riguardo al profilo della trasformazione del territorio) con la conseguenza che sino a quando la stessa non è intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio – urbanistico e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti (Cassazione penale, III, 26 febbraio 2003, n. 22824).
Ne deriva che sino all’ottenimento della approvazione del progetto da parte della Soprintendenza nessuna aspettativa qualificata può essere riconosciuta al titolare della concessione, il quale non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Amministrazione comunale in caso di determinazione negativa dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Deve, pertanto, escludersi la fondatezza della azione risarcitoria.
In merito alla richiesta di restituzione delle spese affrontate, va operata una distinzione tra le somme corrisposte alla Amministrazione e quelle versate alla impresa privata incaricata della realizzazione del loculo.
In merito a queste ultime ci si deve rifare a quanto già detto, nel senso che si tratta di spese affrontate dal concessionario a suo rischio, in quanto in assenza della approvazione della Soprintendenza il titolo abilitativo non poteva ritenersi produttivo di effetti con riferimento alla attività di trasformazione del territorio.
Relativamente alle somme versate al Comune, va rilevato che quest’ultimo si è reso disponibile al rimborso nei limiti previsti dal regolamento comunale, ovverosia a restituire le somme versate a titolo di spese contrattuali e di quelle necessarie per il rilascio della concessione, nonché del deposito cauzionale.
Orbene, la previsione regolamentare in questione, in quanto non oggetto di doglianza, non può che ritenersi efficace e vincolante anche nei confronti degli odierni ricorrenti.
Tale limitazione quantitativa è, peraltro, giustificata dalla non addebitabilità al Comune del ritiro delle concessioni in questione, avendo l’ente “subito” il provvedimento della Soprintendenza, il quale, è bene rilevarlo, non è stato impugnato in sede giurisdizionale dagli odierni ricorrenti, i quali, così operando, hanno concorso alla causazione del danno.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Pone solidalmente a carico dei ricorrenti le spese del presente giudizio liquidate a favore del Comune di Plaermo in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese ed accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)