Tar Sicilia, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 1745

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Tar Sicilia, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 1745
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2015, proposto da: Spatola Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Vajana, con domicilio eletto presso la stessa, in Palermo, Via Siracusa n. 38;
contro
Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso Palermo l’Ufficio Legale del Comune – in Palermo, piazza Marina n.39;
per l’annullamento
– della nota del 17/03/2015 num. 212235 Dir. cron. 2015/326, notificata a Spatola Vito il 23/03/2015, del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, avente ad oggetto “Comunicazione Utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario al Sig. Spatola Vito, Sez.356 lotto 58 cimitero S.M. dei Rotoli O.S. 323 del 19/12/2014 per l’emergenza posti salma per inumazione”;
– dell’Ordinanza Sindacale n. 323 del 19/12/2014, contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica locale ex art. 50 n. 267 del 2000, avente ad oggetto la grave carenza di posti salma;- della nota del 16/04/2015 Num. 298160 Dir.. cron. 2015/409. notificata a Spatola Vito il 28/04/2015 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità, Settore Servizi alla Collettività, Impianti Cimiteriali, avente ad oggetto “Comunicazione utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Sig. Spatola Vito, Sez. 356 lotto 58 cimitero S.M. dei Rotoli in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n.323 del 19/12/2014 per emergenza posti salma per inumazione”;
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali,per la condanna del Comune di Palermo alle spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.,
Rilevato che queste nulla hanno obiettato circa la possibilità dell’adozione di sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con tale tipologia di sentenza, stante l’integrità del contraddittorio, la completezza della documentazione e delle difese dispiegate dalle parti;
Premesso che i provvedimenti impugnati risultano basarsi sull’ordinanza contingibile ed urgente n. 323 del 19.12.2014 adottata dal Sindaco di Palermo per fare fronte alla situazione di emergenza esistente nel cimitero di cui sopra;
– che parte ricorrente censura tale atto per assenza dei presupposti di legge, alla stregua dell’art. 50 TUEL, art. 21 quater L. 241/1990 ed art. 3 Cost.; nonché eccesso di potere sotto diversi profili, richiamando a tal fine numerosi precedenti giurisprudenziali di questo stesso T.A.R.;
Ritenuto che il ricorso è fondato perché, come ripetutamente affermato da questo Tribunale in casi del tutto analoghi (sentt. 2339/2013, 455/2015 e da ultimo 1616/2015), il Comune di Palermo illegittimamente adotta provvedimenti extra ordinem, contintingibili ed urgenti, pur a fronte di problemi e criticità – in materia cimiteriale e di polizia mortuaria – risalenti nel tempo;
– che comunque, a fronte della temporaneità propria dei provvedimenti in argomento, gli atti impugnati prevedono l’utilizzo della sepoltura di che trattasi fino al 22.2.2018, così dilatando in modo eccessivo la concreta efficacia della misura adottata;
Ritenuto, in particolare:
– che il limite temporale delle ordinanze in argomento deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, sicché non può ammettersi che la loro efficacia perduri sino alla data di risoluzione del problema generale da cui il rischio è scaturito, qualora la stessa sia del tutto incerta;
– che diversamente opinando le ordinanze contingibili ed urgenti diverrebbero degli strumenti del tutto generici e, in ultima analisi, arbitrari, con grave compromissione del principio di legalità;
Considerato che le pur articolate difese del Comune non appaiono convincenti in quanto:
– il limitato periodo di efficacia dell’ordinanza sindacale (fino al 25.12.2015) assume valore puramente formale dato che – come prima rilevato – l’utilizzo del loculo del ricorrente è previsto fino al 2018;
– il fatto che la citata ordinanza contingibile ed urgente si sia fatta carico di possibili sopravvenute esigenze dei concessionari, pur apprezzabile in termini di tentativo di ricerca di una equilibrata tutela degli interessi coinvolti (perché al bisogno è stata prevista la liberazione dei loculi per cui è causa), non elude il vizio connesso all’abnorme dilatazione del potere straordinario utilizzato; potere che, viceversa, è contemplato dalla legge solo per fronteggiare situazioni non solo urgenti, ma anche temporanee e comunque connesse ad eventi imprevedibili, tali da non potere essere fronteggiate con gli ordinari mezzi amministrativi;
– i progetti in corso per la messa in sicurezza dei costoni del Monte Pellegrino (cui si richiama la pur abile Difesa del Comune) attestano viepiù la lentezza dell’azione amministrativa a fronte di un problema sorto nel 2007 (orsono quasi otto anni);
– la deduzione secondo cui non esiste nell’immediato altra soluzione propone un argomento che finisce con l’invocare la regola del c.d. “fatto compiuto”; il che, nella materia di che trattasi ed in relazione alla specialità del potere in argomento, non può essere condivisa;
– l’ulteriore argomento difensivo del Comune, secondo cui, lo stesso, avrebbe “… posto in essere quanto in suo potere affidando da una parte ad apposita ditta il ripristino dello stato dei luoghi con la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Pellegrino, e dall’altra, avviando le procedure necessarie per la realizzazione di un nuovo cimitero in località «Ciaculli» nonché l’ampliamento del Cimitero di S. Maria di Gesù”, appare del tutto generico e comunque inadeguato a spiegare una situazione d’emergenza cimiteriale che notoriamente dura da oltre un decennio;
– secondo quanto pacificamente dedotto dalla parte ricorrente, “il Sindaco di Palermo, già con provvedimento n.3989 del 10/5/1996 disponeva in merito alla ’emergenza Cimiteri’ e … sin da allora, l’Amministrazione comunale denunciava che la situazione in cui versano attualmente i cimiteri comunali è assai critica, evidenziando la necessità di reperire una nuova area cimiteriale”, ma che “Nei successivi diciannove anni, e dunque fino ad oggi tuttavia, il Comune non ha mai adottato alcun provvedimento serio, concreto ed effettivo per porre fine alla più volte denunciata emergenza” preferendo adottare provvedimenti extra ordinem come quello oggi impugnato;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione non adduce argomenti validi per indicare le specifiche e concrete iniziative intraprese nel corso degli anni per risolvere, in tempi ragionevoli, il problema in esame, così da potere giustificare oggi l’incolpevole perduranza di criticità che appaiono ormai meccanicamente riaffermate;
– che i provvedimenti impugnati non resistono alle addotte censure e che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente statuizione di annullamento degli stessi, per quanto di ragione;
– che le spese debbono seguire la soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per quanto di ragione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)