Tar Sicilia, Sez. III, 21 luglio 2015, n. 1799

Testo completo:
Tar Sicilia, Sez. III, 21 luglio 2015, n. 1799
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2015, proposto da:
Francesco Licata di Baucina, rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dagli avvocati Marcella Marsala Fanara e Giuseppe Marsala Fanara, presso il cui studio in Palermo, via Valparadiso, n. 15, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale del Comune di Palermo n. 338 del 19 marzo 2015, notificata il 31 marzo 2015, con la quale “si è preso atto della revoca della concessione in oggetto (concessione sepoltura gentilizia Lo Faso Ventimiglia sez. Antica n. 199 Cimitero S. M. Gesù – ultima tumulazione – 08-09-1964) si è acquisito al patrimonio comunale il lotto suddetto e si è rideterminato il riutilizzo della sepoltura, ricorrendo le condizioni di cui alla determina sindacale n. 123 del 28.06.2006 che prevede la revoca delle concessioni di sepolture gentilizie, anche rilasciate in perpetuità, ove non avvengano tumulazioni da oltre 50 anni” ;
– della nota prot. n. 222151 del 20 marzo 2015 con cui è stata negata al ricorrente l’autorizzazione (richiesta dall’art. 20 della l.r. n. 71/1978) all’esecuzione di lavori manutentivi, dovendo procedersi alla revoca della concessione;
– nonché di tutti i provvedimenti presupposti, concessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
La controversia, che ha ad oggetto la determina dirigenziale n. 338 del 19 marzo 2015 di revoca della concessione cimiteriale di titolarità dei ricorrenti e la nota prot. n. 222151 del 20 marzo 2015 di diniego dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori manutentivi sulla relativa cappella, può essere definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la superfluità di ulteriore istruzione, la ritualità della notifica al Comune intimato e la mancata enunciazione di osservazioni oppositive dai ricorrenti resi edotti dal Presidente del collegio di tale eventualità.
E’, infatti, fondata la censura, avente carattere assorbente, del difetto di presupposto, in quanto, alla stregua degli atti di causa, viene in considerazione una concessione relativa a una cappella gentilizia realizzata in un cimitero privato, gestito da religiosi, adiacente a quello pubblico di S. Maria di Gesù, relativamente al quale il Comune dispone di un mero potere di vigilanza, che non ricomprende quello concessorio.
Dispone, infatti, l’art. 104, comma 4, del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, avente a oggetto l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che: “Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale”.
Sotto il profilo probatorio rilevano:
– la copia dell’atto di compravendita in Nr. Ferdinando Milana Tolentino del 16.02.1866 tra Giulia Lo Faso Ventimiglia e f.lli Albanese per uno spezzone di terreno attiguo al convento di S. Maria di Gesù, “… allo scopo di costruire una cappella funeraria per sé e i suoi eredi e i suoi successori in infinito”;
– la copia della successiva convenzione del 26.02.1866 tra Giulia Lo Faso Ventimiglia e Mortillaro di Villarena, quale rappresentante dei frati minori riformati di San Francesco, al fine di costruire, secondo specifiche pattuizioni ivi riportate, la cappella nel predetto spezzone di terreno attiguo al convento.
Pertanto, relativamente alla predetta cappella privata, realizzata in epoca assai remota in area privata, il Comune dispone di un mero potere di vigilanza che non ricomprende quello concessorio, cui si riferisce invece la determina sindacale n. 123 del 28.06.2006 erroneamente richiamata nell’impugnato provvedimento 19 marzo 2015 (atteso che tale determina prevede la revoca delle “concessioni di sepoltura gentilizie”, anche rilasciate in perpetuità , “dove non avvengono tumulazioni da oltre 50 anni”).
Peraltro, parte ricorrente sembra abbia segnalato le superiori circostanze al Comune, anche con nota 4.5.2015 (inviata tramite mail; cfr. copia in atti) nella quale si precisava appunto che “la sepoltura Lo Faso è stata edificata … su terreno di proprietà della famiglia acquistato giusto atto in notar Ferdinando Milano Tolentino … registrato in data 26/2/1886 da potere dei fratelli Albanese proprietari dell’intero fondo per metri quadrati 60. La cappella è stata edificata dalla famiglia al di fuori dell’area cimiteriale e da sempre gestita dai padri del Convento”, sicché “trattasi … di fattispecie diversa dalla concessione perpetua ed è regolata dall’art.104 ultimo comma del D.P.R. 104 del 10/9/1990 n. 285, ricorrendo peraltro tutti i requisiti ivi previsti (distanza 200 metri e inedificabilità assoluta) “.
Tuttavia i provvedimenti impugnati non fanno alcun cenno a tali circostanze, così da integrare anche il dedotto vizio del difetto di motivazione.
Al riconoscimento della fondatezza della censura consegue l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione e di quello di diniego di autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione, poiché motivato con riferimento al venir meno del titolo legittimante.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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