TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 2035

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 2035

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 2035

E’ inammissibile l’impugnazione di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto la temporanea requisizione da parte del comune di un loculo, di cui il ricorrente vanti la titolarità dello jus sepulchri in forza di regolare atto di concessione amministrativa, allorquando la parte ricorrente non abbia preventivamente provveduto alla notifica del ricorso ad altri controinteressati dell’impugnazione. Tale vizio non può essere in alcun modo sanata dal successiva spontanea notifica del ricorso da parte della persona ricorrente, avvenuta dopo l’udienza in cui il Collegio ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per le motivazioni fin qui spiegate, né tale omissione può nemmeno reputarsi scusabile, stante l’insussistenza di profili di obiettiva incertezza, scusabilità che, peraltro, non risulta sia mai stata richiesta da parte della ricorrente.

NORME CORRELATE

Art. 90 dPR 10/9/1990, n. 285

N. 02035/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Tuzzolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gabriele Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’Ordinanza Sindacale n. 12 di requisizione loculo ricadente sul lotto n. 47/A del cimitero comunale in testa al de cuius -OMISSIS-“, emessa dal Comune di Isola delle Femmine in data 23.05.2018, pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente il 24.05.2018, e notificata all’odierna ricorrente il 06.06.2018;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanta lesivo degli interessi della ricorrente;
e per il riconoscimento
dell’interesse legittimo della ricorrente ad accedere privatamente e senza ingerenza di estranei a un luogo intimo che ospita le salme dei propri cari;
nonché del diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto della ricorrente al rispetto della propria vita propria vita familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola delle Femmine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
preso atto degli avvisi di inammissibilità del ricorso e di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, formulati dal Collegio ex art. 73, comma 3, e 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la sig. -OMISSIS-impugna l’ordinanza sindacale in oggetto con la quale, onde consentire la tumulazione del Sig. -OMISSIS-), è stata disposta la requisizione temporanea del loculo sito nel cimitero di del Comune di Isola delle Femmine su cui la ricorrente vanta lo ius sepulchri in forza di regolare concessione amministrativa;
Ritenuto che il predetto provvedimento espressamente ne prevedeva la notifica gli eredi del -OMISSIS-, indicati quali soggetti beneficiari della requisizione;
Ritenuto che, per costante insegnamento della giurisprudenza civile e amministrativa in materia, rivestono la qualità di controinteressati i soggetti a favore dei quali è stata disposta la requisizione e che siano indicati nel relativo provvedimento (Cass. Civ., sez. un. 8 maggio 1978, n. 2214 e Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 1983, n. 778);
Ritenuto che il ricorrente ha omesso di notificare agli eredi del -OMISSIS- da qualificarsi sia come controinteressati in senso formale, in quanto agevolmente individuabili tramite una mera indagine anagrafica, sia in senso sostanziale in quanto portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2723);
Ritenuto che la presenza di un controinteressato formale, pena l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., impone l’onere di notifica del ricorso anche a quest’ultimo trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4582);
Ritenuto che l’inammissibilità ut supra prospettata non può essere in alcun modo sanata dalla successiva notifica del ricorso effettuata spontaneamente dalla parte ricorrente il 6 settembre 2018, ossia dopo l’udienza del 6 luglio 2018 in cui il Collegio ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per le motivazioni fin qui spiegate;
Ritenuto che l’omissione in cui è incorsa la parte ricorrente non può nemmeno reputarsi scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. stante l’insussistenza di profili di obiettiva incertezza e che, peraltro, non risulta sia mai stata richiesta da parte della ricorrente, la quale si è unicamente limitata, in sede di trattazione orale del ricorso alla c.c. del 6.7.2018, a chiedere termine per deduzioni difensive sul punto, che poi in realtà non sono mai state prodotte in atti, e a depositare, alla successiva c.c. del 25.9.2018, copia del ricorso notificato ai controinteressati in data posteriore alla prima c.c.;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità è stata rilevata d’ufficio dal collegio e che, pertanto, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone fisiche.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Calogero Commandatore)
IL PRESIDENTE (Maria Cristina Quiligotti)
IL SEGRETARIO
[In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.]

Written by:

Sereno Scolaro

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