Norme correlate:
Massima
Testo
Testo completo:
Tar Puglia, Sez. III, 10 gennaio 2014, n. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2014, proposto da:
Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marianna Capizzi e Antonio Bivona, con domicilio eletto presso la prima in Catania, via Martino Cilestri, 41;
contro
Comune di Pedara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tamburello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Mons. Ventimiglia,145;
nei confronti di
Consorzio Stabile “Agoraa” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Scuderi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via V. Giuffrida, 37;
New Building S.r.l.;
per l’annullamento
– del Bando e del Disciplinare approvati dal Comune di Pedara riguardanti il Project financing ai sensi dell’art. 153 comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006: Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di loculi e di un forno crematorio nel cimitero comunale: Progetto preliminare presentato dal promotore;
– della presupposta Determinazione del Dirigente del Settore IV del Comune di Pedara n. 359 dell’8.5.2014;
– della presupposta Deliberazione G.M. di Pedara n. 152 del 26.11.2013;
– di ogni eventuale ed ulteriore provvedimento presupposto, conneso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pedara e del Consorzio Stabile “Agoraa” S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del Codice degli appalti, “il progetto preliminare approvato é posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale é invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore;
Ritenuto, quindi, che l’interesse a impugnare gli atti del procedimento sorge con la detta approvazione e con la correlata indizione della gara per l’affidamento e che, solo di seguito a quest’ultima, il proponente assume la veste di promotore;
Ritenuto che tale adempimento amministrativo è stato formalizzato in data 8.5.2014 e che il ricorso, passato per la notifica il 27.6.2014, é conseguentemente tempestivo;
Ritenuto che la procedura di cui al citato comma 19 dell’art. 153 presuppone il mancato inserimento nella programmazione triennale, così come espressamente ivi previsto (“Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e’ inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97”);
Ritenuto che il detto progetto era già inserito nella programmazione triennale e, che, pertanto, non può applicarsi la disciplina contenuta nella richiamata disposizione, così come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente con la prima assorbente censura.
Ritenuto che la non immediata percettibilità della fondatezza delle opposte tesi consente l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)