Tar Lombardia, Sez. II, 6 agosto 2014, n. 906

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Massima

Testo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2012, proposto da:
Prua Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Italo Ferrari, Francesco Fontana e Alessandro Asaro, con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Brescia, Via Diaz n. 28;
contro
Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago D’Idro, rappresentato e difeso dall’avv.to Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale della Stazione n. 37;
Comune di Moniga del Garda, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 22/3/2012, RECANTE IL DINIEGO DI TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DALLA SOCIETA’ BOAT RENT Srl ALLA SOCIETA’ PRUA Srl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago D’Idro;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente opera dal 2008 nel settore nautico, attraverso il commercio, il noleggio, le riparazioni, le manutenzioni di imbarcazioni a motore, gommoni e barche a vela, nonché l’attività di riporto (nautica, escursioni e campeggio). Nel corso del 2010 coglieva un’opportunità di crescita con l’acquisizione – dalla Società “Boat to rent” – del ramo d’azienda relativo al settore nautico, comprendente il diritto di utilizzo esclusivo di 32 posti per ormeggio a Manerba del Garda.
In aggiunta, la Società “Boat to rent” trasferiva alla ricorrente la concessione per l’occupazione e l’utilizzazione di 718,07 m² di area demaniale per uso darsena e canale di accesso antistante il mappale 166-420 del Fg. 4. Riferisce la ricorrente che, con determinazione 27/2/2009 n. 81, il Consorzio aveva rinnovato a “Boat to rent” la concessione di occupazione fino al 31/12/2019 e che quest’ultima Società, in data 1/6/2011, aveva depositato all’Ente resistente istanza di trasferimento del titolo abilitativo a favore di Prua Srl. Dopo una richiesta di chiarimenti, il Consorzio assumeva la determinazione impugnata di revoca della concessione, nella quale evidenziava che:
– dalla documentazione risultava che la sottoscrizione del disciplinare allegato alla determinazione n. 81/2009 era stata apposta in data 15/11/2010 dal sedicente legale rappresentante della Società “Boat to rent” Bonetti Pierpaolo, mentre dalla visura storica presso la CCIAA di Brescia del 16/8/2011 veniva appurato che fin dal 10/6/2010 la carica era ricoperta dal Sig. Casini Pierangelo;
– il disciplinare è stato sottoscritto da un soggetto che ha falsamente dichiarato di essere legale rappresentante della società, senza che “Boat to rent” abbia mai informato il Consorzio delle variazioni delle cariche societarie;
– l’atto di delega invocato dalla ricorrente, per cui il Sig. Bonetti avrebbe agito su espressa richiesta dell’amministratore unico impossibilitato a firmare, non è stato accompagnato dalla copia della carta d’identità, né la firma risulta autenticata, per cui non sussiste certezza sulla provenienza e sull’autenticità della dichiarazione;
– la Società “Boat to rent” non è più iscritta all’Albo delle imprese artigiane e ha cessato l’attività il 16/3/2010, per cui al momento della presentazione dell’istanza di voltura non era operativa da oltre un anno e dunque non era legittimata a chiedere il trasferimento.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna l’atto in epigrafe, esponendo i seguenti motivi in diritto:
a) Violazione degli artt. 42, 46 e 47 del Codice della navigazione, dell’art. 42 della D.G.R. 7967 del 6/8/2008, dell’art. 6 del disciplinare di concessione, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, non sussistendo l’abusiva sostituzione con altro soggetto nel godimento della concessione (per effetto di variazione della costituzione societaria o di nomina di un nuovo legale rappresentante) ma la semplice delega dall’amministratore a un incaricato per gestire la vicenda legata alla concessione demaniale;
b) Erronea applicazione dell’art. 2495 del c.c., violazione dell’art. 1 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsità del presupposto, in quanto la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane è vicenda giuridica diversa dalla cancellazione dal registro delle imprese;
c) Eccesso di potere per inosservanza dei principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto è prevalso un diniego formale sull’interesse pubblico, mentre è evidente il difetto di istruttoria nell’esame del certificato camerale storico della Società.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, formulando un’eccezione in rito e chiedendo che il gravame sia respinto nel merito in quanto infondato.
Ha sottolineato che:
• l’art. 6 del disciplinare precisa le ipotesi di decadenza, e vi comprende l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione (lett. e), e in generale l’inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti (lett. f);
• con determinazione 4/4/2012 n. 270, non ritualmente impugnata, il Consorzio disponeva l’annullamento, la revoca e la decadenza della concessione demaniale;
• a seguito di gara pubblica l’area in oggetto è stata attrezzata per il deposito di pedalò, lettini e ombrelloni, con annesso deposito e spogliatoio.
Alla pubblica udienza dell’11/6/2014 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente censura la determinazione direttoriale 22/3/2012, recante il diniego di trasferimento della concessione demaniale dalla Società “Boat rent Srl” alla Società “Prua Srl”.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’amministrazione intimata, ad avviso della quale il sopravvenuto consolidamento della determinazione n. 270/2012 di rimozione della concessione demaniale ha reso – in difetto della sua tempestiva impugnazione – giuridicamente impossibile il trasferimento a favore della ricorrente.
L’eccezione è infondata, in quanto secondo l’orientamento di questo Tribunale la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso è suffragata dall’espressa richiesta di risarcimento del danno da parte del ricorrente (cfr. Sezione I – 24/2/2011 n. 330; 3/3/2011 n. 373 e 11/3/2011 n. 417). Nella specie la Società esponente, pur non formulando esplicita domanda di riparazione pecuniaria congiuntamente alla domanda caducatoria, si è riservata comunque di promuovere l’azione in sede civile (cfr. memoria finale del 21/5/2014) e detta circostanza è sufficiente per ravvisare l’utilità della pronuncia giurisdizionale.
Nel merito, la pretesa non è meritevole di apprezzamento.
1. Con la prima articolata censura parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 42, 46 e 47 del Codice della navigazione, dell’art. 42 della D.G.R. 7967 del 6/8/2008, dell’art. 6 del disciplinare di concessione, l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, non sussistendo l’abusiva sostituzione con altro soggetto nel godimento della concessione (per effetto di variazione della costituzione societaria o di nomina di un nuovo legale rappresentante) ma la semplice delega dall’amministratore a un incaricato per seguire la vicenda legata alla concessione demaniale (cfr. verbale di amministrazione del 23/9/2010 – doc. n. 5). Precisa Prua Srl che:
• in ogni caso, dall’eventuale mutamento dell’assetto societario non può derivare automaticamente la decadenza, ma si impone una valutazione di idoneità tecnica ed economica del soggetto subentrante;
• l’art. 42 del Codice della navigazione esige specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o ragioni di pubblico interesse a sostegno della revoca della concessione;
• un mero vizio formale (consistente nell’avere trascritto la locuzione “legale rappresentante” anziché “delegato del legale rappresentante”) provocherebbe l’automatica e drastica decadenza, con danni enormi sulla possibilità di futura crescita delle Società interessate e malgrado la cedente abbia sempre onorato gli impegni assunti con l’atto di concessione.
La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.
1.1 Come ha correttamente evidenziato la difesa dell’amministrazione, la scansione temporale dei fatti rivela una condotta non improntata ai canoni di lealtà e correttezza che devono ispirare i rapporti tra concedente e concessionario di beni demaniali. In data 15/11/2010 il disciplinare stato sottoscritto da Pierpaolo Bonetti, privo dello status di legale rappresentante di “Boat to rent”, poiché aveva ceduto – con atto 20/5/2010 – l’intera quota di proprietà al Sig. Pierangelo Casini, dando vita a una radicale modificazione della struttura societaria mediante sostituzione dell’unico socio. In tal modo sull’atto concessorio è stata apposta la firma da un soggetto non dotato dei necessari poteri, che ha altresì sottaciuto una significativa vicenda della compagine (l’alienazione del ramo d’azienda interessato), perfezionata 2 mesi prima. Un ulteriore evento di spessore non è mai stato comunicato al Consorzio, ossia la cancellazione della Società “Boat to rent” dall’Albo delle imprese artigiane per cessazione dell’attività fin dal 16/3/2010.
1.2 La deliberazione della Giunta regionale 6/8/2008 n. 8/7967, recante “Direttive per l’esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna” statuisce al punto 37 che “Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente “fiduciario “: l’atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l’atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto di carattere personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l’assenso dell’ente concedente”. Aggiunge al punto 42 che “Per trasferimento della concessione si intende la cessione del rapporto dal concessionario ad altri soggetti. Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è vietato salva specifica autorizzazione dell’Autorità demaniale, essendo il bene demaniale indisponibile nei rapporti privatistici”.
1.3 I principi enunciati sono consolidati anche in giurisprudenza, ad avviso della quale <> (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII – 10/2/2014 n. 920 sulla cessione di un diritto di sepoltura su un manufatto cimiteriale; la sentenza richiama, ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 maggio 2001, n. 1155; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1298). La giurisprudenza ha altresì fatto riferimento alle norme del Codice della navigazione di cui agli articoli 42 – che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni “a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima” – e 46, che richiede l’autorizzazione dell’autorità concedente per il subingresso nella concessione (cfr. anche art. 30 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952): si tratta di “disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all’uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarietà” (così Consiglio di Stato, sez. VI – 26/6/2013 n. 3505), per cui l’amministrazione, nell’esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario.
1.4 Nel panorama fattuale già descritto, l’atto di delega esibito – oltre a essere privo dei connotati minimi di certezza e autenticità – è stato sottoposto all’attenzione dell’amministrazione in epoca abbondantemente successiva alla sua adozione, e detta circostanza (unitamente alle altre già puntualizzate) giustifica il sopravvenuto venir meno dell’elemento fiduciario e supporta la ragione di interesse pubblico alla base del provvedimento. Le condotte intraprese dal legale rappresentante della Società cedente non integrano in buona sostanza un mero vizio formale, ma contemplano plurime dichiarazioni false, omissive e reticenti, le quali hanno compromesso quel rapporto fiduciario che deve costantemente permanere nello svolgimento della relazione con l’Ente pubblico di riferimento.
2. Parte ricorrente si duole dell’erronea applicazione dell’art. 2495 del c.c., della violazione dell’art. 1 della L. 241/90, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e falsità del presupposto, in quanto la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane è vicenda giuridica diversa dalla cancellazione dal registro delle imprese: “Boat to rent” avrebbe mantenuto quest’ultima iscrizione che le ha consentito di porre in essere ogni operazione sul suo patrimonio, tra cui la richiesta di volturazione della concessione.
La prospettazione non merita condivisione.
2.1 Come già illustrato al precedente paragrafo 1.1, la Società “Boat to rent” risulta cancellata dall’Albo delle imprese artigiane per cessazione dell’attività fin dal 16/3/2010 (cfr. visura CCIAA). Non è infatti contestata la fine dell’attività, evento che avrebbe dovuto essere rappresentato al Consorzio, il quale avrebbe potuto compiere tempestivamente le dovute valutazioni sulla vicenda.
3. E’ infondato anche l’ulteriore motivo afferente all’eccesso di potere per inosservanza dei principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto da un lato non si è trattato di un mero diniego formale ma di una scelta conforme all’interesse pubblico a interagire con soggetti affidabili e pienamente operativi, né sussiste un difetto di istruttoria in quanto l’esame del certificato camerale storico della società è, come si è visto, avvenuto correttamente.
In conclusione il gravame è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 3.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)