Tar Piemonte, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 1391

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Tar Piemonte, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 1391
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2014, proposto da:
Zanetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Adavastro, Paolo Re, Sergio Tricarico, con domicilio eletto presso l’avv.to Sergio Tricarico in Torino, corso Dante,63;
contro
Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura Piovano, Giuseppina Gianotti, con domicilio eletto presso l’avv.to Maria Laura Piovano in Torino, Comune To – via Corte D’Appello, 16;
nei confronti di
I.L.V.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 203 approvata in data 20.6.2014, con il quale l’Amministrazione Comunale di Torino ha aggiudicato definitivamente alla controinteressata la procedura aperta n. 18/2014 indetta per l’affidamento in concessione, per la durata di dieci anni, del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri cittadini, come comunicato con nota 20.6.2014;
degli atti presupposti, conseguenti e connessi e segnatamente:
la pronuncia di aggiudicazione provvisoria formulata dal R.U.P. in data 20.6.2014;
il verbale della seduta pubblica in data 28.5.2014;
il verbale della seduta pubblica in data 4.6.2014;
il verbale della seduta riservata del 9.6.2014;
della previsione di cui all’art. 5 punto 2 del capitolato speciale e dell’identica prescrizione contenuta nel punto 2) del disciplinare di gara;
della disciplina di gara della procedura aperta n. 18/2014;
di ogni altro atto inerente consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di I.L.V.C. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata affidata alla controinteressata I.L.V.C. s.r.l. la concessione, per dieci anni, del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri della città di Torino.
Stante le esigenze di celere definizione del merito rappresentante dalle parti alla camera di consiglio del 30.7.2014 la vertenza viene definita in forma semplificata con motivazione sintetica.
Le preliminari eccezioni di inammissibilità/irricevibilità di alcune delle censure mosse dalle parti resistente e controinteressata si ritengono superabili alla luce della ritenuta infondatezza nel merito delle censure di cui al ricorso.
Con la prima censura si lamenta che l’affidataria sarebbe stata priva di uno dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal bando di gara e consistente nell’ “aver gestito ininterrottamente per almeno tre anni il servizio di illuminazione votiva e/o servizi cimiteriali per conto della P.A. in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 100.000 abitanti, e con un numero di cimiteri non inferiore a tre”.
L’affidataria ha al proposito dichiarato di aver gestito ininterrottamente dal 1974 i cimiteri della città di Cosenza che, fino al 1981, superava i 100.000 abitanti. Contesta parte ricorrente che il requisito richiesto dovrebbe essere inteso come tale da essersi verificato nell’ultimo triennio, parallelamente all’ulteriore requisito (ugualmente prescritto dal bando ma in questo caso con puntuale riferimento all’ultimo triennio) relativo al fatturato; siffatta interpretazione sarebbe anche coerente con gli articoli 42 e 43 del d.lgs. n. 163/2006.
Ritiene il collegio la censura non condivisibile; la presente procedura ha ad oggetto una concessione di servizi alla quale trovano applicazione, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 163/2006 , i meri principi in tema di evidenza pubblica; la legge di gara richiedeva unicamente un triennio consecutivo di siffatta gestione, senza specificarne l’ambito temporale; il requisito poi, come visto, si accompagnava ad un requisito di fatturato di cui era prescritta l’attualità, circostanza che certamente garantisce la stazione appaltante circa la possibilità che determinati concorrenti non avessero più all’attualità strutture significative; l’interpretazione letterale unitamente al favor partecipationis depongono per non consentire una impropria restrizione del requisito inerente la gestione, a danno della concorrenza (anche tenuto conto, come evidenziato in ricorso, della tendenziale polverizzazione dei comuni italiani), ed in assenza di puntuali difformi norme applicabili.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura i punteggi assegnati alle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice (che per altro ha attribuito un punteggio tecnico complessivamente maggiore alla ricorrente stessa); contemporaneamente con il sesto motivo di ricorso, in subordine, vengono denunciati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica esposti nella legge di gara, assumendone l’irrazionalità, nonché l’illegittimità per commistione tra criteri di prequalificazione e criteri di valutazione.
Entrambe le censure colpiscono aspetti per i quali pacificamente sussiste, salvo arbitrio o palese irrazionalità, ampia discrezionalità, della commissione giudicatrice in un caso, e della stazione appaltante nell’altro. Nessuna delle censure con le quali si tenta da un lato una riedizione dei punteggi tecnici utile alla ricorrente, senza evidenziare macroscopici errori della commissione e, dall’altro, si propone una contestazione (di cui le controparti paventano anche la tardività) di quegli stessi criteri che dapprima si è tentato di applicare a proprio maggior favore, è suscettibile di favorevole valutazione.
I criteri sono coerenti con la procedura, non afflitti da palese irrazionalità; del tutto incongrua è la tesi secondo cui la presenza al loro interno di aspetti quali la composizione e qualifica del personale o i tipi di materiali utilizzati (certamente corretti parametri di giudizio di una offerta tecnica nel caso di specie) indurrebbero una commistione con parametri di qualificazione.
Le contestazioni mosse ai giudizi della commissione sconfinano poi palesemente nel merito; a titolo esemplificativo si assume una pretesa maggior funzionalità del sistema informatico di conservazione dati proposto dalla ricorrente, valutazione che la commissione ha razionalmente condotto in altri termini, fermo restando che anche la controinteressata propone sistemi informatici e di conservazioni dati; si formula una contestazione circa una pretesa superiorità delle attrezzature offerte della ricorrente rispetto a quelle della controinteressata paragonando aspetti dell’offerta tra loro non omogenei (da un lato i mezzi proposti per muoversi nel cimitero e dell’altro i mezzi necessari per eventuali lavori edili e di manutenzione); si censura persino una voce nella quale la ricorrente ha ottenuto un punteggio doppio rispetto a quello dell’aggiudicataria, assumendo di voler ulteriormente ampliare il divario.
Le analizzate censure (secondo e sesto motivo), palesemente sconfinando nel merito, non sono dunque suscettibili di accoglimento.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta altresì la metodologia di computo del punteggio relativo all’offerta economica; sul punto (pur ritenendosi ragionevole l’applicazione fattane, previa giustificazione puntuale, dalla commissione giudicatrice) risulta dirimente che anche una riparametrazione del solo punteggio economico secondo la tesi della ricorrente non le consentirebbe di conseguire un punteggio totale sufficiente da collocarla in graduatoria prima della concessionaria; la censura non supera dunque la prova di resistenza.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che l’aggiudicataria avrebbe violato il capitolato speciale nella parte in cui esso prescriveva (art. 5 lett. f)): “l’impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente concessionario, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzativa e di manodopera previste”. Lamenta parte ricorrente che la concessionaria avrebbe proposto di assorbire solo alcuni lavoratori, riducendone le ore, e in parte modificandone le mansioni. La censura è infondata alla luce del tenore letterale della clausola, che non imponeva alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori né di attribuire loro identiche mansioni; la clausola prevedeva infatti un assorbimento unicamente “prioritario”, e “nei limiti di compatibilità” con l’organizzazione aziendale del nuovo concessionario.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta che l’offerta economica dell’aggiudicataria, che ha proposto di elevare, dal prescritto minimo del 30% al 66.19% degli introiti derivanti dai canoni di abbonamento, la quota di corrispettivo di concessione da riconoscere a favore del comune, non sarebbe economicamente sostenibile. Giova premettere, come correttamente ed ampiamente posto in evidenza dalle controparti, che la presente procedura si qualifica come concessione di servizio; la prestazione consiste prevalentemente nella gestione dell’illuminazione votiva dei cimiteri cittadini, attività che, di per sé, non implica particolare e significativa realizzazione di nuove opere, se non l’ordinario e programmabile sviluppo dei siti e la manutenzione degli stessi; l’amministrazione ha altresì evidenziato (circostanza non contestata) che recentemente sono state realizzate significative opere di ammodernamento (fatto che giustifica il previsto pagamento di una iniziale compensazione al gestore uscente, appunto la ricorrente, che ivi opera in forza di convenzione stipulata nel 1980), tali da far prevedere che, negli immediati prossimi anni, i costi di gestione non saranno particolarmente elevati. A ciò si aggiunga che, per la tipologia di procedura, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di procedere a verifiche di anomalia (per la non diretta applicabilità alle concessioni di servizi della disciplina dell’anomalia si veda ex pluris Cds, sez. V, n. 1784/2011), essendosene unicamente riservata la facoltà, in presenza di palesi sintomi della stessa.
La censura articolata da parte ricorrente sul punto non consente di evidenziare in concreto e puntualmente alcun palese sintomo di anomalia; si deduce (senza quantificare né tanto meno provare) un insostenibile costo di energia elettrica; si stima apoditticamente il costo annuo dei lavori (come detto non ragionevolmente reiterabile nel futuro, là dove sono stati effettuati investimenti di durata), si censura, del tutto genericamente e senza alcuna attinenza ai dati di costo esposti nell’offerta dell’aggiudicataria, una presunta insostenibilità dei costi del personale e delle attrezzature. Il motivo di ricorso risulta dunque inammissibile ancor prima che infondato nel merito.
Con il quinto motivo di ricorso si contesta, subordinatamente, la legge di gara nella parte in cui non ha imposto la prestazione di un PEF, quale obbligatorio allegato all’offerta. Sul punto si invoca l’articolo 143 co. 7 del d.lgs. n. 163/2006, dettato per le concessioni di lavori, e dichiarato, dall’art. 30 co. 7 d.lgs. n. 163/2006, applicabile anche alle concessioni di servizi “in quanto compatibile”. Paiono evidenti le diverse esigenze di comprovare la sostenibilità di un’opera da realizzare a rischio del concessionario, rispetto a quelle di sostenere una ordinaria gestione di servizi, a fronte di parametri sostanzialmente già dati e stabili. Per l’espressa esclusione di un necessario obbligo di allegazione del PEF all’offerta di concessione di servizi di illuminazione votivi di cimiteri si veda Cds., sez. V, n. 1600/2008, in una vertenza in cui era parte la ricorrente. Ha al proposito statuito il giudice d’appello: “l’estensione alle concessioni di servizi delle disposizioni dall’appena citato art. 30, comma 7, del codice dei contratti è prevista solo se “compatibile”, ossia ove la concessione importi consistenti investimenti soggetti ad ammortamento, tali da richiedere la verifica dell’equilibrio economico-finanziario di base e consentire l’eventuale modifica del piano stesso nel corso della concessione per effetto del mutamento di determinate condizioni. Ma non è questo il caso in esame, in cui gli investimenti richiesti non risultano avere siffatta consistenza e, d’altra parte, il contrario non è sostenuto e tanto meno dimostrato nella censura dedotta in primo grado e riproposta in questa sede.”
Con il settimo motivo di ricorso si contesta che, poiché la concessione implica anche lo svolgimento indispensabile di attività di manutenzione elettrica, scorrettamente il bando non avrebbe imposto la qualificazione obbligatoria con SOA per la categoria OS30. Premesso che trattasi di concessione di servizi e non di lavori, la controinteressata risulta in ogni caso dotata di SOA per le categoria OG10 e OS30 e di certificazione di qualità UNI EN ISO (cfr. docc. 2-3 di parte ricorrente), il che priva la ricorrente di interesse alla censura.
Il ricorso deve dunque essere complessivamente respinto.
La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)