Tar Abruzzo, Sez. I, 22 novembre 2014, n. 824

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Tar Abruzzo, Sez. I, 22 novembre 2014, n. 824
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2009, proposto da:
Ezio Frittella, Roberta Bianchi, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Teresa Micciola, con domicilio eletto presso avv. Amedeo Ciuffetelli in L’Aquila, via Avezzano, 11 – Pal. B Scala D;
contro
Comune di Castelvecchio Subequo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Di Cesare, con domicilio eletto presso avv. Dario Visconti in L’Aquila, via XX Settembre, 19;
nei confronti di
Rossana Silveri;
per l’annullamento
DELLA DELIBERA N. 8 DEL 30.01.2009 RELATIVA ALL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA CIMITERIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelvecchio Subequo in Persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Ezio Frittella e Roberta Bianchi hanno impugnato la delibera sopra individuata con la quale, all’esito di un lungo procedimento, veniva assegnato alla controinteressata Silveri Rossana l’area posta nel cimitero comunale di Castelvecchio Subequo (AQ) distinta al n.34 e ad essi ricorrenti il lotto n.16, nonostante espressa richiesta di questi ultimi di assegnazione della prima.
Spiegavano i ricorrenti di aver chiesto la ridetta assegnazione e di essere rimasti insoddisfatti a differenza di tutti gli altri richiedenti che invece avevano visto positivamente evase le specifiche richieste.
Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione dell’art. 3 legge n.15 del 2005 per carenza e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, violazione del principio di trasparenza, carenza di istruttoria: la giunta comunale non ha fornito alcuna motivazione in ordine ai criteri a base delle scelte disposte e soprattutto non ha spiegato perché la controinteressata Silveri è stata preferita ai ricorrenti nella concessione del lotto n.34 benché la loro domanda fosse temporalmente precedente e risalente al 1999; 2) Violazione di legge (artt. 1 e 7 della legge n.241/90), violazione art. 97 Costituzione: l’assegnazione fa seguito alla revoca di precedente assegnazione (ancora in favore della Silveri) ma in assenza di comunicazione di avvio; 3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e mancanza di idonei parametri di riferimento; inosservanza della prassi amministrativa. Violazione del principio di equità e trasparenza, disparità di trattamento: la scelta è avvenuta in violazione di una consolidata prassi nel senso di preferire le domande temporalmente precedenti; l’assegnazione è avvenuta in favore della Silveri benché la stessa fosse destinataria di precedente revoca, disposta proprio per verificare la reale disponibilità dei siti tenuto conto delle altre richieste pervenute; successivamente, si procedeva all’assegnazione, tenuto conto delle richieste, fatta eccezione per i coniugi ricorrenti; 4) Violazione dell’art. 42, lett. l. D.Lgs. 267/2000. Carenza di competenza della giunta comunale, nullità dell’atto: la giunta non poteva deliberare la concessione dei siti cimiteriali in assenza di regolamenti di indirizzo spettanti al Consiglio Comunale.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, insistendo nella piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Il TAR adito respingeva la proposta istanza cautelare.
All’esito della pubblica udienza del 27 ottobre 2014, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
I ricorrenti, assegnatari di area cimiteriale nel Comune di Castelvecchio Subequo (lotto n. 16), lamentano la concessione di area cimiteriale (lotto n.34) in favore della controinteressata benché essi medesimi avessero espresso preferenza per l’altro lotto assegnato.
Va precisato in fatto che il lotto n.34 era stato oggetto di risalente concessione in favore della Silveri (e prima ancora in favore del suo dante causa); la controinteressata, a seguito della disposta retrocessione (per mancato utilizzo) in favore del Comune, ne aveva chiesto la riassegnazione (il “rinnovo”) con istanza del 22.4.2008.
La delibera impugnata dà atto di tale espressa richiesta e (ri)assegna per l’appunto l’area alla Silveri.
Deducono tuttavia i ricorrenti di aver essi stessi chiesto l’assegnazione del lotto in questione con istanza (generica) del 19.4.1999 e, puntuale per il lotto n.34, in data 14.7.2008; dunque non si comprenderebbe la ragione per la quale sarebbe stata preferita ancora la Silveri nell’assegnazione del lotto.
Va ancora premesso che i ricorrenti risultano essi stessi assegnatari di un lotto (il n. 16) e non indicano alcuna ragione per la quale detta assegnazione (del lotto n.16 piuttosto che del lotto n.34) sarebbe per loro pregiudizievole, il che potrebbe indurre significativi dubbi in ordine alla verifica dell’interesse al ricorso.
A prescindere dalla questione che precede, e tanto premesso, il ricorso si appalesa comunque infondato.
Con i tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti deducono sostanzialmente l’assenza di criteri e di motivazione nell’assegnazione e, in particolare, la violazione di una specifica prassi fin a quel momento seguita e fondata sulla priorità della domanda (che sarebbe dimostrata dalla produzione documentale in atti).
In realtà, considerato che tutti i richiedenti sono stati soddisfatti (nell’assegnazione di un lotto), la censura riferita alla assenza di criteri perde gran parte della sua consistenza.
Ma, in maniera ancor più tranciante, occorre osservare che la P.A. ha precisamente utilizzato l’invocato criterio di priorità, in ragione della specifica istanza (sul lotto 34) presentata dalla Silveri (in data 23.4.2008) rispetto a quella, successiva, dei ricorrenti (in data 14.7.2008), essendo quella del 1999 solo generica e non richiedente alcun sito in particolare.
Né può sostenersi che la intervenuta revoca della delibera di rinnovo in favore della Silveri (in data 27.6.2008) abbia vanificato l’istanza della stessa, considerato che la predetta revoca(di cui alla delibera di G.C. n.50/2008 in produzione di parte resistente) era intervenuta solo in considerazione della presenza di ulteriori istanze di concessione e al fine di verificare se tutte le istanze potessero essere soddisfatte e non per ragioni puntualmente riferite all’assegnataria ovvero alla sua istanza.
Ne discende che la revoca non incide affatto sulla insistenza della domanda Silveri sul lotto n.34, infine soddisfatta tenuto conto proprio del principio di priorità invocato da parte ricorrente.
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la mancanza di criteri per la concessione di loculi e aree per le sepolture private, che a termini del regolamento comunale vigente per i servizi funebri e cimiteriali (D.C.C. n.39/1993) avrebbe dovuto essere emanato dal Consiglio Comunale, il che inficerebbe la competenza della Giunta comunale alla relativa assegnazione, posto che, in assenza di criteri, avrebbe dovuto essere il Consiglio a deliberarli.
La censura è inammissibile giacché importerebbe la totale vanificazione del procedimento nel quale gli stessi ricorrenti sono stati resi assegnatari di un lotto, con evidente carenza di interesse.
In ogni caso, il motivo è infondato anche nel merito, atteso che la giunta ha assegnato i lotti come previamente puntualmente definiti dal Consiglio mediante specifica lottizzazione.
In ogni caso, l’assenza di criteri definiti dal Consiglio non potrebbe comportare la modifica della competenza che, per l’assegnazione, è sicuramente della giunta comunale.
Il ricorso, per quanto precede, è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)