TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 marzo 2021, n. 2003

Massima

In relazione all'atto dichiarativo della decadenza da concessione cimiteriale non è fondata l'asserzione secondo la quale l'impugnazione decorra dalla pubblicazione degli atti relativi, considerando che, ai sensi dell'art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, occorre comunicazione individuale, cui non è possibile prescindere allorquando il comune abbia autorizzato l'esecuzione di operare manutentive.

Testo

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 marzo 2021, n. 2003

Pubblicato il 25/03/2021
N. 02003/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2020, proposto da
M. Elvira, M. Maria Beatrice, rappresentate e difese dall’avv. Edoardo M., il quale agisce anche in proprio nella qualità di difensore di se stesso, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Moscatiello, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla via Paisiello 111 presso lo studio dell’Avv. Francesco Russo;
nei confronti
V. Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Montecuollo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
a) dell’Avviso Pubblico – Cimitero Centrale di Sessa Aurunca, Tombe dismesse e lotti di concessione abbandonati – datato 19-12-2016 prot.891 (lotti 33-34-35);
b) della Deliberazione della Giunta Comunale n.204 EI del 6-4-2017 con la quale veniva dichiarata la decadenza e la revoca dalla concessione cimiteriale contraddistinta con i lotti 33-34-35 e allegata proposta di delibera di Giunta;
c) della Determinazione Dirigenziale n. 91 del 20-6-2017 concernente la Concessione Cimiteriale in Sessa Aurunca dei lotti 33-34-35 in favore di V. Maria Rosaria;
d) dell’Avviso pratica 5/2018, con la quale il Capo Settore del Comune di Sessa Aurunca -Sportello Unico Edilizia — rende noto del rilascio del permesso di costruire n.12 del 12-4-2018 in favore di V. Maria Rosaria, per la realizzazione di una edicola funeraria di n.6 loculi sui lotti 33-34-35;
e) di ogni altro atto amministrativo presupposto, preordinato consequenziale o comunque connesso, quali, in particolare, la nuova concessione rilasciata in favore di V. Maria Rosaria ed il permesso a costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca e di Maria Rosaria V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1054 dell’anno 2020, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:
– che nel Cimitero di Sessa Aurunca esisteva, almeno fino al novembre 2018, una tomba di notevole pregio storico-artistico appartenente alla Famiglia M., residente da sempre in Sessa Aurunca, alla piazza Ercole n. 9;
– di aver sempre avuto il possesso della tomba, contrassegnata dai nn. 33-34-35, in quanto appartenenti alla Famiglia M. e discendenti ed eredi del concessionario M. Angelo (nato il 7-5-1845), titolare di concessione perpetua rilasciata dal Comune di Sessa Aurunca, risalente presumibilmente alla seconda metà del 1800, come emerge dal Registro delle Concessioni Cimiteriali dell’ente;
– che l’originario titolare della concessione era il bisnonno di essi ricorrenti, e nell’ipogeo sottostante il sepolcro erano deposte le spoglie mortali di almeno quattro antenati;
– di essersi recati al cimitero il 31-10-2019, in prossimità del giorno della Commemorazione dei defunti, e di aver verificato che l’antica tomba era stata completamente abbattuta, ed al suo posto edificata una struttura in cemento armato, costituita da cinque loculi e tettoia in tegole;
– di aver sporto denuncia contro ignoti, rispettivamente in data 1-11-2019 presso la Stazione Carabinieri di Sessa Aurunca, ed il 15-11-2019 presso il Commissariato di Sessa Aurunca, non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa le operazioni di estumulazione dei resti mortali degli antenati e della loro collocazione;
– che nell’anno 2006 esso ricorrente M. Edoardo aveva rivolto all’ente territoriale istanza (prot.402 del 24-10-2006) di autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione della tomba di famiglia, opere poi regolarmente eseguite dalla ditta < omissis >, in virtù di provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di Sessa Aurunca il 24-10-2006;
– di aver presentato al Comune, con nota protocollo n. 21642 in data 4-11-2019 e successiva di precisazione circa i numeri dei lotti sui quali era edificato il sepolcro (prot. 22085 dell’11-11-2019), istanza motivata di accesso agli atti e documenti afferenti la concessione perpetua, nonché all’eventuale nuova concessione rilasciata sul suolo in favore di terzi;
– che l’Amministrazione si limitava ad inviare ai ricorrenti la comunicazione inoltrata alla controinteressata V. Maria Rosaria (prot. 22028 dell’8-11-2019 e prot. 22235 del 13-11-2019), restando inerte, nonostante la decorrenza del termine di trenta giorni dall’istanza di accesso (4-11-2019 e 11-11-2019);
– di aver proposto ricorso, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., innanzi al TAR della Campania – sede di Napoli – (N.R.G 5081/2019);
– che, in data 24-21-2020, si costituiva nel suindicato procedimento il Comune di Sessa Aurunca, il quale negava il diritto dei ricorrenti all’accesso, ma, nel contempo, depositava gli atti sopraindicati e richiesti;
– di non aver, allo stato, piena cognizione dell’atto amministrativo di concessione n. 12, rilasciata dal Comune di Sessa Aurunca in favore di V. Maria Rosaria, e del permesso a costruire le edicole funerarie, in quanto documenti non prodotti dall’ente nel procedimento NRG 5081/2019.
Instavano, quindi, per l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre. Si costituiva anche la controinteressata, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 1°.07.2020, con ordinanza cautelare n. 1276/2020, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza del 3 febbraio 2021, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 37 e 39 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sessa Aurunca, atteso che essi ricorrenti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione, né dell’avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria della decadenza della concessione, né degli atti di declaratoria della decadenza; ciò nonostante il Comune sapesse bene che essi ricorrenti erano possessori della predetta tomba, come ben evincibile dall’autorizzazione concessa dal responsabile dell’Ufficio Patrimonio ad eseguire lavori di manutenzione alla tomba di Famiglia (lotti 33-34-35), rilasciata a seguito di apposita domanda del ricorrente Edoardo M.; trattandosi di concessione perpetua, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Cimiteriale, essi ricorrenti – quali discendenti ed eredi del concessionario tumulato nella tomba – nella ipotesi fossero stati mancanti gli atti legalmente comprovanti la concessione, avrebbero avuto diritto al rilascio di una nuova concessione;
2) violazione delle norme della l. n. 241/1990 in materia di trasparenza e partecipazione procedimentale;
3) incompetenza, atteso che il Regolamento Cimiteriale vigente nel Comune di Sessa Aurunca all’art. 37 comma 5 prevede che i provvedimenti di revoca e di decadenza dalle concessioni private debbano essere pronunciate con atto del Sindaco;
4) eccesso di potere per carenza di istruttoria, nella parte in cui sono stati dichiarati come lotti cimiteriali abbandonati quelli contraddistinti dai numeri 33-34-35; infatti erano stati realizzati, pochi anni prima, dei lavori di manutenzione, peraltro autorizzati dallo stesso Comune.
L’Amministrazione eccepisce la tardività del ricorso per essere decorso il termine dalla pubblicazione degli atti impugnati; nel caso di specie, infatti, non sarebbe stato possibile procedere alla notifica individuale a causa della difficoltà di individuare i discendenti del concessionario originario, difficoltà imputabile agli stessi ricorrenti, per aver essi omesso di segnalare i decessi susseguitisi nel tempo, e quindi di individuare e segnalare il rappresentante degli eredi a cui la P.A. avrebbe dovuto fare riferimento. Il Comune eccepisce inoltre che i ricorrenti non hanno provato la loro qualità di eredi e che, comunque, ai sensi dell’art. 39 del su citato Regolamento, “le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R 21/10/1975 n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione e sono volturabili agli eredi fino al secondo grado”; orbene, i ricorrenti stessi affermano che il titolare originario della concessione era il loro bisnonno e dunque si sarebbe oltre il secondo grado. Essi avrebbero, dunque, dovuto presentare istanza per una nuova concessione, cosa mai avvenuta.
La controinteressata oppone eccezioni analoghe a quelle dell’Amministrazione; aggiunge inoltre che lo stato di abbandono era effettivo. In note depositate in data 29.05.2020 la controinteressata chiede il passaggio in decisione.
In note depositate in data 1°.06.2020 il Comune chiede il passaggio in decisione.
In data 12.06.2020 è stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica.
In note depositate in data 26.06.2020 la parte ricorrente insiste per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
In note depositate in data 26.06.2020 la parte controinteressata insiste per il rigetto dell’istanza cautelare.
In note depositate in data 26.06.2020 l’Amministrazione insiste per il rigetto dell’istanza cautelare.
All’udienza camerale del 1°.07.2020, con ordinanza cautelare n. 1276/2020, l’istanza cautelare è stata accolta.
In memoria depositata in data 23.12.2020 la parte controinteressata ribadisce l’irricevibilità del ricorso per tardività; eccepisce l’infondatezza del ricorso anche nel merito: in disparte l’impossibilità da parte della P.A. di ricercare gli eredi legittimati a subentrare nel rapporto di concessione, la mancata collaborazione degli istanti che avevano omesso le necessarie volture della concessione, e la non trasmissibilità della concessione ai discendenti oltre il II grado ex art.39 Reg. Polizia Mortuaria, la parte controinteressata mette in evidenza che l’istanza (prot. 402 del 24/10/2006) di autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione della tomba di famiglia, presentata dal ricorrente M. Eduardo, non può rilevare ai fini dell’individuazione dei ricorrenti quali aventi causa del rapporto concessorio. Infatti, la predetta istanza non è stata prodotta in giudizio; agli atti vi è solo l’autorizzazione rilasciata dal Comune, da cui si evince la presentazione dell’istanza. Comunque, dal momento che l’autorizzazione è stata rilasciata al solo M., solo quest’ultimo aveva verosimilmente presentato l’istanza e dunque il Comune non poteva conoscere tutti gli eredi dell’originario concessionario. La parte controinteressata ribadisce che i ricorrenti non hanno provveduto alle necessarie volture della concessione (imposte dall’art.33 Regolamento di Polizia Mortuaria) e che, comunque, sono eredi del dante causa M. Angelo oltre il secondo grado: sicché, ai sensi dell’art. 39 del predetto regolamento, i ricorrenti non potevano volturare ancora la concessione in questione ma al più chiedere una nuova concessione.
In memoria di replica depositata in data 12.01.2021, la parte ricorrente ribadisce la tempestività del ricorso (avendo avuto notizia degli atti impugnati solo a seguito della costituzione del Comune di Sessa Aurunca nel procedimento di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. NRG.5081/2019 promosso innanzi a codesto Tribunale e definito con sentenza n.1085/2020); e ribadisce la fondatezza del ricorso anche nel merito.
In note depositate in data 29.01.2021 la parte controinteressata insiste per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione opposta, tanto dall’Amministrazione resistente, quanto dalla controinteressata, di irricevibilità del ricorso per tardività. Secondo la prospettazione delle parti resistenti, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il ricorso entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione dalla pubblicazione degli atti impugnati, non essendo possibile procedere alla notifica individuale a causa della difficoltà di individuare i discendenti del concessionario originario.
L’eccezione non è fondata. In primo luogo, occorre osservare come l’atto impugnato incida, senza dubbio, sfavorevolmente sulla sfera giuridica di soggetti ben specifici; sicché, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 241/1990, occorreva una comunicazione individuale. Né si può ritenere che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti per prescindere dalla comunicazione personale: come si evince dalla documentazione in atti, lo stesso Comune di Sessa Aurunca ha rilasciato al ricorrente M. Eduardo, in data 24.10.2006, l’autorizzazione ad accedere al cimitero per l’esecuzione di lavori di manutenzione sull’edicola di famiglia, indicata con precisione ai nn. 33-34-35. Pertanto, non è possibile affermare che il Comune avesse particolari difficoltà ad individuare i discendenti del concessionario originario.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Come già osservato in sede cautelare, e per le ragioni già esposte in sede di esame dell’eccezione di irrecevibilità, i ricorrenti avrebbero avuto diritto ad una comunicazione individuale; ne consegue la fondatezza della prima e della quarta censura. Sussiste infatti la violazione degli artt. 37 e 39 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sessa Aurunca; nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria nella parte in cui sono stati dichiarati come lotti cimiteriali abbandonati quelli contraddistinti dai numeri 33-34-35, essendo stato provato per tabulas che tali lotti, viceversa, erano stati oggetto di lavori di manutenzione autorizzati dallo stesso Comune alla fine del 2006.
Né appare rilevante la deduzione che un’eventuale comunicazione personale non avrebbe comunque potuto giovare ai ricorrenti, essendo costoro discendenti oltre il secondo grado rispetto all’originario concessionario, per cui non avrebbero potuto beneficiare della voltura del titolo: a parte che la situazione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione in sede procedimentale ad opera del Comune e che senza l’assolvimento di tale onere informativo la decadenza non avrebbe potuto essere pronunciata; detti interessati, in ogni caso, avrebbero ben potuto far valere la pretesa al rilascio di una nuova concessione, giusta quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento locale di Polizia Mortuaria.
Le restanti censure possono essere assorbite.
Le spese processuali vanno poste a carico dell’Amministrazione e della parte controinteressata soccombenti e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 1054 dell’anno 2020 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna il Comune di Sessa Aurunca e la parte controinteressata V. Maria Rosaria a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per ciascuna delle parte resistenti; e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Guglielmo Passarelli Di Napoli)
IL PRESIDENTE (Michelangelo Maria Liguori)
IL SEGRETARIO