Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2386

Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2386

Pubblicato il 19/03/2021
N. 02386/2021REG.PROV.COLL.
N. 00563/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2018, proposto da
Oskar F., rappresentato e difeso dall’avvocato Martin Plieger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
contro
Comune di Laion, in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mazzeo, Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
nei confronti
Nikolaus F., Silvia P. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00348/2017, resa tra le parti, concernente riforma della sentenza n. 348/2017, di data 11.12.2017, notificata in data 15.12.2017, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, che ha rigettato il ricorso del signor F. Oskar avverso i seguenti provvedimenti:
1. Delibera del Consiglio comunale di Laion di data 08.08.2016 -oggetto: approvazione definitiva del progetto definitivo per l’ampliamento della scuola elementare di Laion/capoluogo in linea tecnico-amministrativa, comunicata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di esproprio di terreni in data 16.09.2016 ;
2. Del decreto di stima di data 14.11.2016 del Comune di Laion nel procedimento di esproprio per l’acquisizione di terreni per il risanamento e l’ampliamento della scuola elementare in Laion-capoluogo;
3. Del parere della Commissione cimiteriale distrettuale n. 7/2016 di data 09.11.2016;
4. Di tutti gli atti precedenti e successivi connessi, collegati e o presupposti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Laion;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo; l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del TRGA, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 348/2017 di reiezione del ricorso proposto dal sig. F. Oskar avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Laion (d. 08.08.2016), avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento della scuola elementare, e del decreto di stima (d. 14.11.2016) del Comune nel procedimento di esproprio per l’acquisizione dei terreni per il risanamento e l’ampliamento della scuola materna di Laion, nonché del parere della Commissione distrettuale per i cimiteri territorialmente competente (n. 7/2016 del 9/11/2016).
1.1 Dato conto della consistenza volumetrica dell’intervento d’ampliamento per il volume complessivo a 5.078,78 m³, delle particelle di proprietà incise dal procedimento d’esproprio connesso all’intervento, il ricorrente ha lamentato la violazione della zona di rispetto cimiteriale di 25 metri come prevista dal PUC in quanto l’intervento ricade nell’area distante 14 metri dalle mura di cinta del cimitero.
Da cui la denuncia di violazione dell’art. 1 L.P. 24.12.1975 n. 55; eccesso di potere per falsa rappresentazione e erronea valutazione dei fatti e per difetto dei presupposti di legge”; nonché in via subordinata la incostituzionalità della norma provinciale con riferimento agli articoli 5 e 9 del d.P.R. n. 672 del 1972.
1.2 Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto di stima del Comune di Laion nel procedimento di esproprio per l’acquisizione delle aree per il risanamento e l’ampliamento della scuola ed i pareri obbligatori emessi dalla competente commissione cimiteriale.
2. Il TRGA ha dichiarato il ricorso inammissibile ed infondato nel merito.
Inammissibile per difetto di interesse ad agire, avendo il ricorrente omesso di impugnare tempestivamente gli atti d’approvazione del piano urbanistico locale autonomamente lesivi dell’interesse dedotto in giudizio quali: la deliberazione (n. 54 del 10/12/2012) di variante del piano urbanistico, di modifica della zona interessata, di comproprietà dell’odierno ricorrente, da zona agricola in zona per infrastrutture pubbliche-scuole.
Cui hanno fatto seguito gli atti d’approvazione della variante, il parere favorevole della competente commissione cimiteriale, e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
Quanto all’impugnazione del parere della commissione cimiteriale, il TRGA l’ha ritenuta inammissibile non essendo stato notificato il ricorso agli enti che l’hanno adottato, ossia alla Provincia e all’Azienda sanitaria.
3. Appella la sentenza il sig. Oskar F.. Resiste il Comune di Laion.
4. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2021, tenuta in modalità telematica da remoto, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con i motivi d’appello, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il TRGA per aver omesso di considerare che il vincolo cimiteriale è inderogabile sicché, a prescindere dall’impugnazione degli atti del procedimento urbanistico ed ablativo, la violazione del vincolo avrebbe dovuto comportare – oltre l’affermazione dell’interesse al gravame – la disapplicazione degli atti e l’annullamento della deliberazione d’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento della scuola elementare di Laion.
6. L’appello è infondato.
Il ricorrente non ha impugnato l’approvazione della variante al PUC, comportante il vincolo preordinato all’esproprio dell’immobile in comproprietà dell’appellante, e, ai sensi dell’art. 18, comma 2, l.p. 13/1997 applicabile ratione temporis, la dichiarazione di pubblica utilità.
Sicché, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, l’annullamento dei provvedimenti impugnati non produrrebbe alcun effetto sul vincolo preordinato all’esproprio e sulla dichiarazione di pubblica utilità, sì da indurre a ritenere assente l’interesse all’impugnazione da parte di chi, come il ricorrente, voglia salvaguardare il diritto dominicale sui fondi oggetto del procedimento ablativo.
Procedimento – va sottolineato – di cui, fin dalla comunicazione personale del 15.01.2013 inviatagli dall’amministrazione, il ricorrente era venuto a conoscenza.
Quanto all’area d’intervento, nella fase istruttoria della variante al PUC, la Commissione distrettuale per i cimiteri aveva espresso (d. 24.05.2013) parere favorevole “all’ampliamento della zona per struttura pubblica – edificio scolastico in base all’art. 1, comma 4, L.P. 24.12.1975, n. 55”.
Il parere favorevole è stato richiamato nel parere della Commissione urbanistica provinciale del 20.06.2013, cui ha fatto seguito l’ulteriore conferma della stessa Commissione con parere del 09.11.2016.
La compatibilità dell’intervento con il vincolo cimiteriale era stata, pertanto, già accertata nel procedimento d’approvazione della variante, non tempestivamente impugnata dal ricorrente.
7. Né depone in senso contrario alla ritenuta carenza d’interesse, il rilievo, desunto dall’art. 338, r.d. n. 1265/1934, della natura assoluta ed inderogabile del vincolo cimiteriale.
In disparte la considerazione che anche la norma statale consente l’ampliamento di edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale – ai sensi del comma 5° il Consiglio comunale può ridurre la zona di rispetto per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico “autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici” – nel caso in esame è stata fatta applicazione dell’art. 1, l.p. 55/1975.
La norma provinciale ammette espressamente l’ampliamento di edifici pubblici all’interno delle stesse con parere favorevole della Commissione distrettuale per i cimiteri (art. 1, comma 4, l.p. 55/1975).
In termini: “L’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: “I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dalle zone residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell’approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m.
I cimiteri esistenti, che si trovano nell’immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il Comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni
”.
8. Conclusivamente, l’appello deve esser respinto.
9. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. Oskar F. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Laion che si liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Oreste Mario Caputo)
IL PRESIDENTE (Sergio Santoro)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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