TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 agosto 2020, n. 3638

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 agosto 2020, n. 3638

MASSIMA
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 agosto 2020, n. 3638

Nell’ambito di riferimento di concessioni cimiteriali fatte ad enti (art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285), e nella specie di enti aventi carattere ecclesiastico, gli oneri di manutenzione delle cappelle funerarie spettano alla Diocesi, non solo quando vi sia stato espresso riconoscimento diocesano, ma anche in virtù del potere di vigilanza esercitato, secondo le disposizioni canoniche, sulle confraternite da parte del Vescovo Diocesano, oltre che a ricadere in capo alle singole Confraternite in quanto tutt’ora esistenti, quali concessionarie. Ne consegue la sussistenza di un principio di solidarietà tra soggetto (ente concessionario) “vigilato” e soggetto che su di esso ha la vigilanza, secondo le norme (canoniche, nella fattispecie) che ne regolano i reciproci rapporti.

 

NORME CORRELATE

Art. 63 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 24/08/2020
N. 03638/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04813/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diocesi di Teano – Calvi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Ruggiero, con domicilio digitale bruno.ruggiero@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Matarazzo in Napoli, via Toledo, 106;
contro
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale luigi.adinolfi@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita, 34 e dall’avvocato Teodolinda Stocchetti, con domicilio digitale teodolinda.stocchetti@avvocatismcv.it;
nei confronti
Domenico A., in qualità di Presidente, legale rappresentane p.t. della Confraternita o Congrega di San Giorgio Martire, non costituito in giudizio;
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale slgentile@pec.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;
per l’annullamento
– dell’ordinanza sindacale n. 102 del 26.8.14 emessa dal Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore e notificata alla Diocesi di Teano-Calvi nella persona dell’Ordinario Diocesano in data 04 settembre 2014 (e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ) con la quale ha ordinato al legale rappresentante della Confraternita di San Giorgio con sede in Pignataro Maggiore (Ce) asseritamente indicato nella persona dell’Ordinario diocesano S.E. il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi Mons. Arturo Aiello, ad horas e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica dell’atto l’esecuzione di idonei interventi di consolidamento e/o di demolizione della parete della Cappella di S. Giorgio confinante col canale scolatoio pubblico di acque reflue;
e, con motivi aggiunti depositati il 13.01.2015:
– dell’ordinanza sindacale n. 111 del 28.10.2014 (di Registro Generale) e n. 33 Registro Interno del 28.10.2014 emessa dal Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore e notificata alla Diocesi di Teano-Calvi nella persona dell’Ordinario Diocesano in data 31 ottobre 2014 (e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente) con la quale ha ordinato al legale rappresentante della Confraternita di San Giorgio con sede in Pignataro Maggiore (Ce) asseritamente indicato nella persona dell’Ordinario diocesano S.E. il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi Mons. Arturo Aiello, ad horas e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica dell’atto, l’esecuzione di idonei interventi di consolidamento e/o di demolizione della parete della Cappella di S. Giorgio confinante col canale scolatoio pubblico di acque reflue;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore in persona del Sindaco pro tempore e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

I. La Diocesi ricorrente impugna, con ricorso introduttivo, una prima ordinanza sindacale n. 102/2014 emessa dal Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore avente a oggetto l’esecuzione di idonei interventi di consolidamento nella cappella S. Giorgio – area cimiteriale per l’imminente pericolo caduta calcinacci e rischio crollo della parete e feretri in essa contenuti e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza sindacale n. 111/2014 emessa dal Sindaco del medesimo Comune con la quale ha parimenti ordinato allo stesso Ordinario diocesano S.E. il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi, Mons. Arturo Aiello, indicato quale legale rappresentante della Confraternita di San Giorgio, concessionaria, l’esecuzione di idonei interventi di consolidamento e/o di demolizione della parete della medesima Cappella di S. Giorgio, confinante col canale scolatoio pubblico di acque reflue.
II. A sostegno del complessivo gravame deduce i seguenti motivi:
a) “violazione di legge in relazione al difetto di legittimazione passiva della Diocesi ricorrente”, ed eccesso di potere per “travisamento dei fatti nella imputazione delle responsabilità”, “difetto di titolarità in capo alla Diocesi della particella n. 5027 del foglio 16 su cui insiste la cappella cimiteriale detta San Giorgio” ed “erroneità nell’accertamento della proprietà risultante non della Diocesi ricorrente ma dell’IDSC della Diocesi di Capua”.
Sostiene, in particolare, di non essere proprietaria dell’area ma di esercitare un “mero controllo esterno” sulla Confraternita da considerarsi unica responsabile, depositando, in occasione della proposizione dei motivi aggiunti, una visura catastale, datata 12.12.2014, dalla quale risulterebbe che la p.lla 5027, presso il Comune di Pignataro Maggiore, sulla quale insisterebbe la Cappella de qua, sarebbe di proprietà del diverso Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero di Capua. Detto immobile sarebbe ad esso pervenuto con atto pubblico del 20.12.1985, voltura n. 6719/1997 in atti dal 19.07.2002 – protocollo n. 195417 – Repertorio n. 46 – rogante il Ministero dell’Interno;
b) eccesso di potere per “abuso del mezzo provvedimentale adottato (ordinanza di c.d. necessità) in luogo di rimedi ordinari preordinati dalla legge ( n. 285/90 e in particolare dell’art. 63) e dal principio di buona amministrazione — omessa istruttoria quanto all’accertamento degli effettivi destinatari del provvedimento alla stregua del titolo (concessione di edificazione della cappella funeraria ) e della legge — contraddittorietà di decisione del Sindaco del Comune di Pignataro M. con altro precedente caso riguardante altra diversa Confraternita – omessa predisposizione di mezzi alternativi e meno invasivi rispetto all’ordinanza adottata – violazione dell’art. 7 L. 241/90 e per ogni altro vizio di legittimità e di merito desunti dal ricorso”.
III. Per quanto concerne il presupposto della legittimazione passiva, contestato dalla ricorrente, l’Amministrazione comunale resistente avrebbe:
a) dapprima, “accertato che, da documentazioni e informazioni all’uopo acquisite, la Confraternita “S. Giorgio” risulta concessionaria della Cappella cimiteriale detta S. Giorgio, giusto riconoscimento della Diocesi di Teano Calvi dal 28/02/1935, col numero d’ordine 968; Considerato che, ai sensi dell’art. 63 DPR 285/90, i concessionari debbono mantenere a loro spese, per tutta la durata della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti in concessione; atteso che la circolare n. 28 del 1° marzo 1999 della Conferenza Episcopale Italiana, chiarisce che, nei casi di irriconoscibilità delle confraternite, la Diocesi subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di queste ultime” (ordinanza n. 102/2014);
b) in un secondo momento, dopo l’instaurazione del giudizio, portate a termine le verifiche catastali sulla proprietà dei suoli, accertato che la Diocesi attuale ricorrente, Diocesi di Teano – Calvi, sarebbe stata la legittima proprietaria 1000/1000 della particella 5027 del foglio 16 su cui attualmente insiste la cappella cimiteriale detta San Giorgio. Di conseguenza, il Sindaco avrebbe adottato una nuova ordinanza (n. 111 del 28.10.2014), confermando ed integrando la precedente nella motivazione alla luce delle nuove verifiche disposte in merito alla proprietà.
IV. L’IDSC di Capua, costituitosi nelle more del giudizio, ha dichiarato di non avere né il possesso materiale né quello giuridico della cappella cimiteriale e, pertanto, di non avere alcuna titolarità alla gestione della stessa né all’effettuazione degli interventi di consolidamento richiesti con la ordinanza impugnata. Invero, non solo non sarebbe essa intestataria catastale, ma, medio tempore, sarebbe intervenuta l’espropriazione della particella de qua in favore del Comune. Specifica altresì, quanto ai precedenti intestatari che, secondo il certificato catastale prodotto, con visura aggiornata al 2019, questi andrebbero individuati, da ultimo, nell’Istituto diocesano di Teano – Calvi (fino al 17.08.1998, per la p.lla 59, e fino al 14.10.2019, per la p.lla 5027), e, prima ancora, nella Parrocchia di San Bartolomeo in Capua (fino all’1.10.1986, per la p.lla 59). Ciò posto, la Confraternita San Giorgio risulterebbe concessionaria della Cappella cimiteriale di cui si discorre, giusto riconoscimento della Diocesi di Teano e Calvi dal 28.02.1935 con numero d’ordine 968, come accertato dall’Amministrazione comunale. La manutenzione e quindi l’obbligo di ottemperare alla ordinanza sarebbero dunque spettate, all’epoca dell’adozione delle impugnate ordinanze, alla Diocesi di Teano e Calvi, per espresso riconoscimento diocesano ed in virtù del potere di vigilanza esercitato, secondo le disposizioni canoniche, sulla confraternita da parte del Vescovo Diocesano, oltre a ricadere in capo alla Confraternita di San Giorgio stessa (tutt’ora esistente, in persona del Presidente e Legale Rappresentante), quale concessionaria.
Il medesimo IDSC di Capua, controinteressato, producendo una relazione del Responsabile Tecnico, geom. Mario Russo, ha poi evidenziato, altresì, che “La particella 5027 ha avuto origine dalla particella 59 frazionata a cura del Comune di Pignataro Maggiore per l’individuazione anche catastale dalle aree acquisite con procedure espropriative susseguitesi nel corso degli anni. ….. Nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, su una porzione della particella 5027 furono realizzate delle cappelle gentilizie dalla Congrega di San Giorgio di Pignataro Maggiore. …La congrega è esistente … Dagli atti in archivio IDSC non risulta nessuna cessione effettuata”.
V. Tanto presupposto, l’Amministrazione comunale di Pignataro Maggiore, anch’essa costituitasi, ha eccepito, con memoria depositata in data 5.05.2020, la sopravvenuta carenza di interesse dell’attuale ricorrente, Diocesi di Teano – Calvi.
V.1. Rappresenta, infatti, che:
1. a seguito delle ordinanze sindacali quivi gravate, l’IDSC ricorrente provvedeva con un primo intervento volto alla messa in sicurezza di un tratto di muro sul lato sud est del fosso canale, eliminando ogni sorta di pericolo alla pubblica incolumità;
2. con ordinanza sindacale n. 3 del 09.01.2018, veniva disposto, ai sensi dell’artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/00, che il Responsabile del Servizio Tecnico ponesse in essere i lavori di messa in sicurezza dei luoghi e del muro di contenimento della cappella S. Giorgio Martire del locale cimitero, ivi compresa l’interdizione all’accesso delle aree interessate dal pericolo;
3. con determinazione n. 375/2018, si provvedeva a cure e spese dell’ente locale ad un secondo intervento di messa in sicurezza, apportando ulteriori miglioramenti non solo alla stabilità della parete già oggetto del primo intervento, ma consentendo il rifacimento dell’opera strutturale al fine di eliminare ogni sorta di pericolo;
4. con determinazione dirigenziale n. 154/2019, il Comune eseguiva ulteriori interventi di completamento della bonifica strutturale del canale di scolo dell’impianto di depurazione comunale nei pressi della Cappella, eliminando qualsivoglia pericolo di crollo del prolungamento della parete perimetrale su cui insistevano i loculi della Confraternita, intervenendo, inoltre, anche sulla pavimentazione dell’area di accesso superficiale ai loculi stessa;
5. la medesima Amministrazione comunale avrebbe, poi, medio tempore, completato l’iter espropriativo dell’immobile controverso, anche al fine di risolvere le numerose controversie insorte tra le parti, pur ribadendo che le note impugnate dovevano ritenersi giustificate dai presupposti di necessità e indifferibilità, legittimanti, al momento dell’adozione, l’azione dell’ente locale nei confronti dei concessionari nell’effettivo possesso del cespite.
VI. Valutato l’evolversi della vicenda giuridica e fattuale e in considerazione, altresì, dell’assenza di ogni manifestazione in senso contrario da parte della Diocesi di Teano – Calvi, attuale ricorrente, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del presente ricorso, non potendo la parte attorea trarre alcuna ulteriore utilità dalla sua eventuale prosecuzione.
VII. Ragioni di equità, nella valutazione complessiva della questione all’esame, inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente FF
Diana Caminiti, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Gabriella Caprini)
IL PRESIDENTE (Pierluigi Russo)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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