TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1813

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1813

MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1813

Pur dandosi atto della esistenza di due orientamenti tra loro contrastanti, il T.A.R. Sicilia, Palermo, in più occasioni ha ritenuto di aderire all’orientamento per il quale l’art. 824, comma 2 C.C. include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro e, conseguentemente, vanno ritenuti legittimi gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a carico di elementi del demanio pubblico. Siffatto orientamento ha trovato l’avallo anche del giudice amministrativo di appello siciliano (C.G.A.R.S., sez. giurisd. n. 347/2019 del 26/04/2019), che ha precisato che il provvedimento dirigenziale di revoca della concessione cimiteriale costituisce una presa d’atto dell’avvenuto verificarsi delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 123 del 28/06/2006 (cioè dell’atto generale con cui il Comune di Palermo ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all’art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.) con conseguente decadenza dal diritto all’utilizzo della sepoltura sin dal compimento del 50° anno dall’ultima tumulazione. Secondo il C.G.A.R.S. (quale giudice di appello), il generale provvedimento sindacale assume, dunque, natura di atto di indirizzo dalla valenza sostanzialmente regolamentare ed evidenzia con sufficiente chiarezza le prevalenti ragioni di interesse pubblico sottese all’opzione di cui all’art. 92 d.P.R. 285/1990.

NORME CORRELATE

Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 02/09/2020
N. 01813/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2019, originariamente proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Russo Bavisotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della Determina Dirigenziale n° 500 del 23.1.2019, comunicata il 28 gennaio successivo, avente ad oggetto “Presa d’atto della revoca della concessione del lotto per effetto della D.S, n° 123 del 28.6.2006; acquisizione al Patrimonio Comunale con tutto ciò che sullo stesso insiste e riutilizzo della sepoltura ivi realizzata”;
-della nota prot. 59575 del 24 gennaio 2019, con la quale il Dirigente del Servizio cimiteriale ha trasmesso la sopra citata Determina;
– della presupposta Determina Sindacale n° 123 del 28.6.2006 con la quale è stata disposta la revoca delle concessioni di durata eccedente i 99 anni “quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e nel caso in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza delle arre cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune”, nella parte in cui essa determina si pretende applicare anche alle concessioni perpetue ante 1975;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e non conosciuto e non notificato alla ricorrente, ivi compreso il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Palermo, nelle parti in cui si ritiene applicabile alla revoca delle concessioni perpetue ante 1975.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza n. 599/2019 di accoglimento, nei sensi di cui alla relativa motivazione, della domanda cautelare;
Visto l’atto di costituzione in prosecuzione del giudizio degli eredi della originaria ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 D.L. n. 18/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, l’originaria ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti in epigrafe indicati con cui è stata revocata la concessione cimiteriale alla stessa intestata in applicazione della determinazione sindacale (parimenti impugnata) n. 123 del 28 giugno 2006, in quanto non avvenivano tumulazioni di salme da almeno 50 anni.
Premette la ricorrente che con atto concessorio del 16 maggio 1963, il Comune di Palermo concedeva alla ricorrente <<mq, 2,75 di terreno di 3° categoria al cimitero dei Rotoli….per costruirvi una sepoltura gentilizia da servire per se ed i suoi; e ciò perennemente, secondo l’art. 6 e ss. del Regolamento votato dal Consiglio Comunale nelle tornate del 31 gennaio e 15 marzo 1912 e successive modificazioni…>>. Espone quindi che nel caso di specie trattasi di “concessione perpetua”, ancora efficace e vigente, considerato che solo a decorrere dal 1975 non sarebbe più consentito, pro futuro, il rilascio della stessa tipologia di concessione. La ricorrente illustra quindi che in relazione alla stessa concessione ha realizzato una sepoltura gentilizia id famiglia, nella quale è stato tumulato il proprio coniuge.
In diritto espone i seguenti profili di doglianza:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, c.II, come recepito dall’art. 62 del regolamento cimiteriale comunale, e 98 del D.P.R. 285/1990;
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 ed 11 delle Disposizioni sulla legge in generale;
-Difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di buon andamento della P.A;
-Eccesso di potere per sviamento.
Resiste il Comune di Palermo depositando documenti ed articolando memoria con cui chiede il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità e/o improponibilità dell’impugnativa avvero la Determinazione Sindacale n.123 del 28/06/2006, non avente alcun contenuto provvedimentale.
Con ordinanza n. 599/2019 del 14 maggio 2019 la domanda cautelare è stata accolta sotto il profilo del danno, tenuto conto dell’età avanzata dalla ricorrente e del suo stato di salute, e della mancata disponibilità per la stessa di ulteriori sepolcri in caso di necessità di tumulazione.
Nelle more del giudizio, in data 1971072019, l’originaria ricorrente decedeva ed il giudizio è stato proseguito dagli eredi con atto di costituzione notificato e depositato in data 16/04/2020.
Con memoria del 4 maggio 2020, gli eredi hanno quindi chiesto un rinvio per la riassunzione, qualora il Collegio ritenesse necessaria una dichiarazione formale di interruzione del giudizio; in ogni caso hanno insistito per l’accoglimento del ricorso tenuto conto che, per la sopravvenienza sopra riportata sarebbe venuta meno la condizione sulla quale era fondata la revoca della concessione.
Alla Pubblica udienza del 7 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 D.L. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Attesa la rituale costituzione in prosecuzione degli eredi della originaria ricorrente (classe 1921), defunta nelle more del giudizio, ritiene il Collegio che non si debba provvedere alla interruzione del giudizio.
Ciò posto, il ricorso è in parte da respingere e per la restante parte da accogliere nei sensi e nei limiti che seguono.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal costante orientamento della Sezione su casi analoghi, risultando infondate le censure articolate nel ricorso, fatto salvo quanto in ultimo evidenziato in relazione alla prospettava violazione dell’art. 98 d.P.R. n. 285/1990 e al correlativo eccesso di potere.
Segnatamente, questo T.A.R. ha in più occasioni affermato la legittimità sotto svariati profili, sia della Determinazione Sindacale n.123/DS del 28/06/2006 (e prima ancora della analoga Determinazione Sindacale n.603/DS del 12/11/1998), sia dei provvedimenti dirigenziali ad essa consequenziali e meramente esecutivi (Cfr., ex multis: TAR Sicilia Sez.3° di Palermo: sent. n°187/2016; sent. n°2133/2011; sent. n°1509/2013; sent. n°454/2015 – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale sent.321/2015 del 15.01.2015 depositata il 16/04/2015; TAR Sicilia, Palermo, n. 4395/2005).
In particolare, con la sentenza n. 187/2016, pur dandosi atto della esistenza di due orientamenti tra loro contrastanti, questo T.A.R. ha ritenuto di aderire al secondo orientamento, ribadendo quanto affermato dalla sezione nella sentenza n. 2732 del 7 novembre 2014 (ma anche in quella n. 2175 del 12 agosto 2014), ovverosia che l’art. 824, comma 2, del codice civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro; conseguentemente vanno ritenuti legittima gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a carico di elementi del demanio pubblico.
Quanto precede ha trovato l’avallo anche del giudice amministrativo di appello siciliano di cui alla recente sentenza del C.G.A. n. 347/2019 del 26/04/2019. Richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 62/2019, il C.G.A. ha precisato che il provvedimento dirigenziale di revoca della concessione cimiteriale costituisce una presa d’atto dell’avvenuto verificarsi delle condizioni di cui alla D.S. n. 123 del 28/06/2006 (i.e.: dell’atto generale con cui il Comune di Palermo ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 92, cit.), con conseguente decadenza dal diritto all’utilizzo della sepoltura sin dal compimento del cinquantesimo anno dall’ultima tumulazione, Secondo il giudice di appello, il generale provvedimento sindacale del 2006 assume, dunque, natura di atto di indirizzo dalla valenza sostanzialmente regolamentare ed evidenzia con sufficiente chiarezza le prevalenti ragioni di interesse pubblico sottese all’opzione di cui al più dell’articolo 92 del d.P.R. 285/1990.
Parimenti infondato il profilo di censura con cui parte ricorrente contesta la carenza d’istruttoria relativamente ai presupposti dell’insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno comunale e dell’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Come rappresentato e documentato dal Comune di Palermo, la grave carenza di aree cimiteriali è fatto notorio e risaputo e ha condotto all’adozione di una serie di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, che si sono susseguite nel tempo fino alla n. 129 del 2017, con le quali è stato disposto l’utilizzo temporaneo di alcuni loculi delle sepolture private.
Ciò premesso, ed in relazione alla specificità del caso qui in esame, come sopra anticipato risulta fondata la censura in via gradata formulata dalla originaria ricorrente in relazione alla violazione dell’art. 98 del d.P.R. n. 285/1990 laddove il Comune non si è fatto carico, in relazione alla situazione della ricorrente, classe 1921, originaria intestataria della concessione cimiteriale, di garantirle comunque il diritto al mantenimento/riserva di almeno un posto, da assegnare alla stessa, nella tomba gentilizia dalla medesima realizzata. Ancorché la disposizione in parola sia riferibile alla ipotesi di soppressione di cimitero, il Collegio ritiene che la disposizione possa trovare applicazione anche nel caso di revoca di concessione cimiteriale (già) perpetua.
Nei predetti limiti, dunque, tenuto anche conto che nelle more del giudizio la ricorrente originaria è deceduta ed è stata tumulata, in forza del provvedimento cautelare concesso, nel sepolcro gentilizio oggetto della revocata concessione e dalla stessa realizzato, il provvedimento impugnato risulta parzialmente illegittimo e per quanto di ragione va annullato nella parte in cui non consente la riserva di almeno un posto in favore della ricorrente.
Considerata la natura della controversia e l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per la restante parte lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento, per quanto di ragione del provvedimento di revoca impugnato limitatamente alla parte in cui non ha garantito alla titolare la riserva di almeno un posto.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
L’ESTENSORE (Roberto Valenti)
IL PRESIDENTE (Calogero Ferlisi)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.]

Written by:

Sereno Scolaro

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