TAR Veneto, Sez. I, 30 aprile 2013, n. 633

Riferimenti: CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938); Cass. civ. II, 2.9.2011 n. 18038; 8.4.2009 n. 8543 e 14.4.2005 n. 7778

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. I, 30 aprile 2013, n. 633
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2013, proposto da:
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Massimo Adami, Giacomo Quarneti, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Sona, rappresentato e difeso dagli avv. Alvise Biscontin, Giulio Pasquini, con domicilio eletto presso Alvise Biscontin in Venezia-Mestre, via Lazzari, 22/10;
nei confronti di
Alessandro Codognato;
per l’annullamento
della delibera n. 18 del 13 febbraio 2013 della Giunta Comunale del Comune di Sona con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Lugagnano” redatto dal geom. Alessandro Colognato;
della determinazione n. 143 dell’8 febbraio 2013 con la quale è stato affidato al geom. Alessandro Colognato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO
che, in via preliminare, è infondata l eccezione di irricevibilità del proposto gravame formulata dalla resistente Amministrazione in quanto la segnalazione di un iscritto all Ordine di un determinato fatto non può comportare piena conoscenza del fatto stesso, dovendo comunque la segnalazione essere verificata: verifica che il Comune non ha dimostrato essere stata effettuata dall Ordine in tempi compatibili con la dedotta irricevibilità;
che nel merito premesso che l’art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle “opere riguardanti la pubblica igiene” e che è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri (cfr. CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938), sicchè in tale contesto va sicuramente esclusa la competenza dei geometri – appare dirimente, al fine di sostenere l incompetenza dei geometri alla progettazione delle opere di cui è causa, la considerazione che in base all’art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato tale è l opera oggetto della presente controversia -, sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell’art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze (cfr. Cass. civ. . II, 2.9.2011 n. 18038; 8.4.2009 n. 8543 e 14.4.2005 n. 7778);
che, dunque, per le suestese considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato: l Amministrazione, pertanto, si rideterminerà in ordine all affidamento dei lavori di cui trattasi tenendo conto di quanto stabilito con la presente decisione;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.
Spese rifuse a carico del resistente Comune nella misura di ¬ 3.000 (tremila), oltre a IVA e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013

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