TAR Sicilia, Sez. I, , 29 marzo 2006, n. 48

Norme correlate:
Art 1 Legge n. 241/1990
Art 3 Legge n. 241/1990

Testo completo:
TAR Sicilia, Catania, 29 marzo 2006, n. 484
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su:
ricorso n. 5739/04 R.G.;
ricorrente: Pizzuto Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Briguglio, con domicilio in Segreteria;
resistenti:
Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento regionale Urbanistica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;
Comune di Santo Stefano di Camastra, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Mazzù, con domicilio presso l’avv. Nino Giannitto;
oggetto: annullamento dei seguenti atti: del Decreto assessoriale del 20.4.2004 avente ad oggetto << Approvazione del Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del Comune di Santo Stefano di Camastra >> nella parte in cui disciplina la particella n. 2560 ex 1124 del foglio di mappa n. 3 del catasto urbano imprimendo la destinazione “E1” e reiterando il vincolo di rispetto cimiteriale senza prevedere apposito indennizzo;
della delibera n. 1 del 4 marzo 2003 del Commissario ad Acta nominato presso il comune di S. Stefano di Camastra, con la quale è stato adottato – con le prescrizioni contenute nel parere dell’ufficio del Genio civile di Messina e con l’integrazione delle norme di attuazione con l’art. 60/bis – il Piano regolatore generale del Comune con annesso regolamento edilizio;
di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ivi compreso, ove occorra, degli elaborati grafici e della relazione tecnica illustrativa di accompagnamento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i controricorsi delle parti resistenti;
Vista tutta la documentazione in atti;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla udienza pubblica del 23/3/2006, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone di essere proprietario di un appezzamento di terreno vasto circa 8.500 mq. ricadente nel foglio di mappa catastale n. 2, particella 2560. Egli lamenta l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui essi attribuiscono alla predetta area una destinazione urbanistica considerata lesiva e inadeguata (agricola non irrigua con indice fondiario di fabbricabilità 0,03 mc/mq; l’area è parzialmente interessata da vincolo di inedificabilità per fascia di rispetto cimiteriale).
In particolare, deduce eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione – insufficienza e perplessità della motivazione – violazione dell’artt. 3 e dell’art. 10 L .n. 241/1990 (primo motivo di gravame), eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed illogicità – difetto di motivazione. contraddittorietà – difetto di istruttoria – sviamento dalla causa tipica – mancata comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato (secondo motivo di gravame), violazione degli artt. 42 e 97 della Carta costituzionale – violazione del combinato disposto dell’ art. 7, nn. 2, 3 e 4, e dell’art. 40 della L. 17.8.1942 n. 1150 e dell’art. 2, 1° comma, della L. 19.11.1968 n. 1187 nel testo risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla Sentenza della Corte costituzionale 20.5.1999 n. 179 – violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della L.17.8.1942 n. 1150 – mancata previsione di indennizzo a ristoro della reiterazione del vincolo – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – violazione del giusto procedimento amministrativo (terzo motivo di gravame).
Il Comune di Santo Stefano di Camastra si è costituito in resistenza, ed ha eccepito innanzitutto la irricevibilità del ricorso per tardività, ed inoltre ne ha contestato la fondatezza nel merito.
Con memoria formale si è costituita anche l’amministrazione regionale intimata (Assessorato Territorio e Ambiente).
Il collegio esamina quindi l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune resistente, e la ritiene meritevole di adesione.
Il decreto assessoriale di approvazione del PRG di Santo Stefano di Camastra, oggetto della controversia in esame, è stato pubblicato sulla GURS in data 28/4/2004, laddove il ricorso è stato passato per la notificazione il 15/11/2004, e quindi oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
Pertanto, deve dichiararsi la irricevibilità del ricorso in esame.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte ricorrente; esse saranno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) – dichiara irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe. Spese a carico della parte ricorrente, la quale è tenuta a corrispondere a tale titolo alle parti resistenti la somma complessiva e forfettaria di € 1800 (milleottocento), in ragione di € 900 (novecento) cadauna.
Ordina che la presente sentenza – la quale viene depositata in Segreteria – sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/3/2006.
Depositata in Segreteria il 29 marzo 2006

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