TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 marzo 2009, n. 1781

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Massima

Testo

Norme correlate:
Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Riferimenti: T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 02 luglio 2008 , n. 3209; TAR Lombardia – Milano, 9 aprile 2002 n. 1393; Consiglio di Stato Sez. IV^ sent. n. 153 del 6.3.1990; Cons. Stato Sez. IV^ n. 326 del 01.04.1980; Cons. Stato Sez. IV^ n. 1075 del 18.11.1980; TAR Lombardia, Brescia, 16.4.2008 n. 380; TAR Toscana, 3.10.2005 n. 4614; TAR Lombardia Milano, 9.4.2002 n. 1393; TAR Lombardia, Milano, n. 554 del 17/3/2008; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1017 del 03-03-2007; TAR Sicilia, Palermo, 9/1/2008 n. 18

Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 marzo 2009, n. 1781
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 2949/2006 proposto dalla S.r.l. IMMOBILIARE MONCUCCO, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa e presso lo studio di quest’ultima in Milano, C.so di P.ta Vittoria n. 47, elettivamente dom.ta,
contro
– il COMUNE DI ROBBIATE, in persona del Sindaco pro tempore, n. c.;
e nei confronti di
– PROVINCIA DI LECCO, in persona del legale rappresentante pro tempore; n. c.;
– REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore; n. c.;
per l’annullamento,
della delibera consiliare n. 32 del 10.07.2006 di approvazione del P.R.G., nonché,
della delibera consiliare n. 15 del 18.3.2006, di nuova adozione e ripubblicazione del P.R.G., in toto o nella parte in cui prevede l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile, alta circa 32 metri, nel cimitero comunale,
dell’art. 48 delle N. T.A. del P.R.G. dove si prevede “Aree per impianti e stazioni radio base per la telefonia mobile e cellulare (SRB)”, nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
e per la condanna del Comune intimato alla reintegrazione in forma specifica e, in ogni caso, al risarcimento del danno ingiusto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 208 del 5/9/2008 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori a carico del Comune intimato;
Visti i documenti e la memoria conclusiva depositata da parte ricorrente in vista dell’udienza di merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 27/01/2009 la dr.ssa Concetta Plantamura e ivi udito l’avvocato Chiesa per la parte ricorrente, presente come da verbale.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna le deliberazioni sopra specificate, con cui il Comune di Robbiate ha previsto l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile di 32 mt., in un’area ceduta dalla stessa esponente al Comune, per l’ampliamento del cimitero comunale.
La ricorrente ha affidando il gravame a tredici motivi come di seguito rubricati:
1. Violazione dell’art. 25 legge regionale n. 12/2005.
Ciò, in quanto, a mente dell’esponente, mentre la norma su-indicata non consentirebbe, nel periodo transitorio, né l’adozione di varianti ordinarie o generali, né, tanto meno, l’adozione di un nuovo P.R.G., il Comune di Robbiate, avendo deliberato la ripubblicazione del Piano, avrebbe adottato ex novo il piano regolatore. Tale nuovo P.R.G., però, essendo stato adottato posteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2005, avrebbe dovuto seguire la procedura sancita per la formazione del Piano di Governo del Territorio, specie nella parte in cui richiede l’adozione di apposito Piano dei servizi per l’individuazione delle aree soggette a pubblici servizi.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà con il procedimento espropriativo conclusosi con la cessione bonaria del 23.5.1997. Inadempimento della cessione bonaria e del contratto di vendita del 10.5.2001.
Ciò, in quanto l’installazione dell’antenna di che trattasi, da un lato, si pone in contrasto con lo scopo avuto di mira con la cessione dell’area in questione (consistente unicamente nell’ampliamento del cimitero); e, dall’altro, configge con l’obbligo assunto dal Comune, nell’ambito della medesima cessione, di cedere agli amministratori della soc. esponente l’uso in perpetuo di 24 mq dell’area cimiteriale, da destinare all’ampliamento della cappella di famiglia. Con la previsione dell’antenna qui contestata, quindi, secondo la ricorrente, il Comune avrebbe violato l’accordo suddetto, alterando lo stato dei luoghi in spregio al diritto del cessionario di ampliamento del sepolcro di famiglia.
3. Violazione dell’art. 824 c.c. con riferimento all’art. 22 L.R. n. 51/1975.
Ciò, in quanto le SRB non potrebbero essere considerate come aree a standard, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 cit..
4. Violazione dell’art.8 n. 6 legge n. 36/2001; violazione della L.R. n. 11/2001, con particolare riferimento all’art. 4 nn. 1, 11, 12 e 13.
Ciò, in quanto il Comune non avrebbe nessuna competenza a classificare nuove zone urbanistiche, ovvero, a qualificare aree in proprietà come standard o come demanio comunale.
5. Violazione del principio di legalità, poiché il Comune avrebbe pianificato in totale carenza di norma attributiva del relativo potere.
6. Violazione dell’art. 4 del d.M. 2/4/1968 n. 1444, in relazione all’art. 8 L.n. 36/2001, all’art. 87 d.lgs.n. 259/2003 ed all’art. 4 L.R. n. 11/2001. Eccesso di potere per incompetenza relativa. Ciò, in quanto le SRB non rientrerebbero nella nozione di attrezzature pubbliche di competenza comunale, essendo estranee alla materia di servizi pubblici comunali.
7. Violazione dell’art. 4, n. 1, L.R. 11/2001, atteso che non risulta che il Comune si sia attenuto agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
8. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
9. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per illogicità.
10. Violazione dell’art. 338 del T.U.L.S. e del D.P.R. n. 285/90.
11. Violazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord.
12. Violazione dell’art. 9 L.R. n. 12/2005.
13. Risoluzione del negozio di cessione volontaria per inadempimento del Comune e risarcimento del danno.
Nessuno si è costituito per le parti intimate.
Con ordinanza istruttoria del 5/9/2008 la sezione ha ordinato al Comune di depositare in giudizio documentati chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte all’art. 48 NTA del vigente PRG;
La relazione con i documenti richiesti è stata depositata agli atti di causa in data 2.10.2008;
In prossimità della pubblica udienza la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.NEL MERITO
1.1. Ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente i motivi 1, 5, 12, vertendo gli stessi su questioni identiche o, comunque, connesse.
Preliminarmente, rileva il Collegio come l’art. 25 della L.R. 12/2005 preveda testualmente che “Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell’articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine di quattro anni, i comuni, …, possono procedere unicamente all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 …, nonché di varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta L.R. n. 23/1997.” (primo comma art. cit.).
Ebbene, stando a quanto depositato agli atti dal Comune intimato, la deliberazione n. 15, qui impugnata, non concerne affatto l’adozione di un nuovo P.R.G., bensì, l’approvazione delle modifiche introdotte in esito alle controdeduzioni all’osservazione n. 71 (doc. n. 1 all. Comune), presentata a seguito della pubblicazione del P.R.G., adottato con deliberazione n. 49, del 21/7/2003 (successivamente rettificato con delib. n. 51 del 29/8/2003).
In tale evenienza, com’è noto, la giurisprudenza inclina a ritenere che “il Comune può apportare (ex officio) modificazioni allo strumento urbanistico, salvo che, nel caso in cui le medesime risultino di portata e rilievo tale da determinare una rielaborazione complessiva del piano, ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua stessa impostazione, sorgerà l’obbligo di ripubblicazione, dal quale si potrà prescindere nel caso in cui le modifiche non siano configurabili alla stregua di una vera e propria nuova approvazione del piano medesimo” (così T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 02 luglio 2008 , n. 3209; nello stesso senso cfr. anche TAR Lombardia – Milano, 9 aprile 2002 n. 1393; Consiglio di Stato Sez. IV^ sent. n. 153 del 6.3.1990; Cons. Stato Sez. IV^ n. 326 del 01.04.1980; Cons. Stato Sez. IV^ n. 1075 del 18.11.1980). Nello stesso senso, di recente, si è anche affermato che le modifiche apportate al PRG, in accoglimento delle osservazioni dei privati, ove coerenti con i criteri tecnico discrezionali posti a fondamento dello strumento urbanistico, non comportano l’obbligo di un’ulteriore pubblicazione, salvo casi particolari, in cui le variazioni introdotte siano di entità tali da configurare una nuova adozione dello strumento in itinere e si tratti di modificazioni che producono una profonda alterazione qualitativa o quantitativa dell’insieme del piano adottato e dei suoi criteri ispiratori (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 16.4.2008 n. 380; TAR Toscana, 3.10.2005 n. 4614).
Ebbene, nel caso di specie, l’esponente – lungi dal dimostrare che le variazioni adottate in accoglimento dell’osservazione n. 71 cit. rivestissero le caratteristiche sopra descritte (dando luogo, per la loro portata, ad una vera e propria ri-adozione del piano de quo), si è limitata a desumere quest’ultima dalla mera ripubblicazione della delibera comunale, recante le modifiche apportate al piano in accoglimento delle osservazioni.
Sennonché, premesso che la questione relativa alla localizzazione delle antenne per le SRB, prospettata con la cit. osservazione n. 71, è stata oggetto di controdeduzioni da parte del Comune sin dal 2004 (cfr. l’allegato A “Scheda urbanistica di valutazione”, indi, la delib. n. 43 del 10/5/2004, di approvazione degli “studi preliminari” finalizzati all’individuazione dei siti idonei all’ubicazione delle SRB sul territorio comunale, nonché, la delib. n. 15 del 21/5/2004) e che solo in seguito sono intervenute le due deliberazioni (la n. 15 del 18/3/2006 e la n. 32 del 10/7/2006) oggetto dell’odierno gravame, volte all’approvazione di ulteriori determinazioni in ordine alle osservazioni presentate, resta il fatto che, dalle allegazioni e dalla documentazione agli atti, non si desume affatto che le modifiche apportate al Piano in questione abbiano provocato “una profonda modifica dei criteri posti a base del piano già adottato” (cfr. TAR Lombardia Milano, 9.4.2002 n. 1393), sì da provocare l’ adozione di un nuovo P.R.G..
Al riguardo, poi, non va sottaciuto come la localizzazione dei siti idonei all’insediamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile (effettuata avendo di mira la salvaguardia della salute dei cittadini, come imposto dalla normativa nazionale e regionale e come richiamato anche nell’osservazione n. 71 cit., che richiedeva di vietare la collocazione delle antenne o degli impianti di ripetizione televisiva nelle zone residenziali), non solo, non denota uno stravolgimento del piano già adottato, ma, anche laddove fosse interpretata in termini di variante, la ridetta localizzazione resterebbe assoggettata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. A) della L.R. 23.6.1997 n. 23 a procedura semplificata, anch’essa consentita ai Comuni dal regime transitorio descritto dall’art. 25, comma 1, sopra riportato.
I motivi di ricorso nn. 1, 5 e 12 si rivelano, pertanto, infondati.
1.2 Sui motivi di ricorso sub nn. 2, 3, 4, 6 e 7, anch’essi da trattare congiuntamente per comodità espositiva, il Collegio osserva quanto segue.
La collocazione dell’antenna de qua non appare incompatibile con l’ampliamento del cimitero, restando affermazione priva di riscontro quella dell’esponente, per cui l’antenna stessa altererebbe lo stato dei luoghi. In realtà, le motivazioni addotte dal Comune, a fondamento della scelta di localizzazione dell’antenna nella zona cimiteriale (rilevabili dalla relazione tecnico-descrittiva, recante la regolamentazione delle modalità di insediamento e rilocalizzazione delle SRB per la telefonia mobile sul territorio comunale; doc. n. 4 all. Comune), palesano uno studio accurato, in cui sono stati valorizzati, come principi guida, quelli della minimizzazione delle esposizioni e dei rischi, nonché, il principio di cautela, per tendere ad un “obiettivo di qualità” – individuato come tale sia dal legislatore nazionale che da quello regionale – che impone una localizzazione degli impianti de quibus, tale da mantenere il livello delle emissioni il più basso possibile, per l’intera popolazione, nel contesto dato, garantendo – nel contempo – l’espletamento del servizio per tutti i gestori interessati.
In tal senso, va chiarito come, da un lato, l’art. 86, comma 3°, d.lgs.n. 259/2003 abbia assimilato, “ad ogni effetto”, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione “alle opere di urbanizzazione primaria” e, dall’altro, come l’art. 4, comma 7, della L.R. n. 11/2001, abbia testualmente previsto che “Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica”.
È proprio facendo leva sulla ratio della normativa sopra riportata che si spiega, tra l’altro, l’orientamento giurisprudenziale volto a ritenere illegittime le disposizioni pianificatorie comunali, qualora esse introducano in termini assoluti divieti di installazione per detti impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale (cfr., ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, n. 554 del 17/3/2008).
Nel caso in esame si tratta, a ben guardare, della localizzazione degli impianti in questione, legittimamente operata dal comune, in accoglimento di osservazioni da parte di privati, contemperando la tutela della pubblica salute con la libertà delle comunicazioni.
Priva di pregio si rivela, per tale via, anche la censura che contesta la qualificazione delle aree di localizzazione delle SRB come standard, ai sensi dell’art. 22 L.R. n. 51/1975. Appare evidente, infatti, che le antenne de quibus – in quanto volte a consentire un pubblico servizio, qual è quello delle comunicazioni, possano senz’altro inquadrarsi nella categoria degli “spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale”, da individuare nell’ambito del piano regolatore generale o dei piani attuativi (ai sensi del d.M. 2-4-1968 n. 1444).
Analogamente infondata risulta, per quanto sin qui evidenziato, la censura che fa leva sulla carenza di potere pianificatorio del comune in subjecta materia, posto che, proprio la legge n. 36 del 22.2.2001, all’art. 8, comma 6°, citato da parte ricorrente, prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Naturalmente, mentre l’adozione di un regolamento ad hoc per tale intervento è posta dalla cit. norma come facoltativa, resta nondimeno confermata la titolarità del potere regolamentare del Comune, in ordine al corretto insediamento urbanistico dei suddetti impianti (come confermato anche dall’art. 4, comma 1, L.R. 11/2001; cfr., a proposito della potestà regolamentare del Comune, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1017 del 03-03-2007). Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla ricorrente nel motivo n. 7, gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, nella d.G.R. n. 7351, dell’11.12.2001, risultano espressamente richiamati nello studio urbanistico sulla base del quale è stata deliberata la localizzazione di che trattasi (cfr. doc. n. 3 all. Comune, pg. 10).
I motivi di ricorso sub nn. 2, 3, 4, 6 e 7 risultano, pertanto, infondati.
1.3 Sui motivi nn. 8 e 9.
La genericità delle censure contenute nei suddetti motivi ne giustifica l’inammissibilità, non senza la precisazione, quanto al riferimento ivi contenuto all’art. 48 delle N. T.A., che detta disposizione non rivela alcuno sviamento, trattandosi, come già sopra esposto, dell’utilizzo di un’area di proprietà comunale per la localizzazione di un impianto di pubblica utilità, destinato a rendere un servizio a favore della collettività.
I motivi si rivelano, in parte, inammissibili e, per il resto, infondati.
1.4 Sul decimo motivo.
L’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. della leggi sanitarie) non contiene affatto il divieto indicato da parte ricorrente prospettando, al contrario, la possibilità di una riduzione della zona di rispetto, per la realizzazione di un’opera pubblica o di un intervento urbanistico, previo parere favorevole della competente ASL.
A ben vedere, la norma vieta di costruire o ampliare costruzioni nell’area di rispetto dei cimiteri, ma non preclude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, quali ad esempio strutture precarie o mobili (cfr. in tal senso TAR Sicilia, Palermo, 9/1/2008 n. 18).
Nel caso di specie, non soltanto, non si tratta della realizzazione di una nuova costruzione, bensì della localizzazione di una S.R.B., ma risulta acquisito, altresì, il parere igienico sanitario favorevole della competente ASL, espresso con deliberazione n. 337 dell’1/6/2006.
Il motivo è infondato.
1.5 Sull’undicesimo motivo.
Dalla documentazione versata in atti risulta, contrariamente a quanto sostenuto dall’esponente, il parere favorevole del Parco Adda Nord, di cui alla determinazione n. 105 del 23.5.2006.
Tanto basta a palesare l’infondatezza del cit. motivo.
1.6 Sul motivo n. 13.
Richiamando quanto sin qui esposto, va ribadito come non risulti fornita alcuna dimostrazione della dedotta incompatibilità dell’ampliamento cimiteriale, richiesto e ottenuto dalla ricorrente, con l’installazione dell’antenna di che trattasi.
Anche l’attuale censura si rivela, pertanto, oltre che generica, infondata.
2. Conclusivamente, il ricorso in epigrafe indicato dev’essere respinto in ogni sua domanda, compresa quella risarcitoria, per difetto dei relativi presupposti.
3. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene, attesa la mancata costituzione delle parti intimate, che non debba disporsi nulla al riguardo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – IV^ Sezione – respinge il ricorso in epigrafe indicato in ogni sua domanda. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27/01/2009, con l’intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Mara Bertagnolli, Primo Ref.
Concetta Plantamura, Referendario Estensore