Tag: Concessione di sepoltura, Sentenze, VARI, sepolcro
Norme correlate:
Massima
Testo
Riferimenti: Cons. Stato, 27/06/2006, n. 4090
Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 giugno 2012, n. 1078
La concessione cimiteriale rientra pacificamente tra le concessioni di beni pubblici: «La concessione cimiteriale rientra pacificamente tra le concessioni di beni pubblici e, pertanto, va applicato al caso di specie l art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Secondo il criterio interpretativo prevalente, il riparto di giurisdizione in materia è legato al tipo di attività esercitata dall amministrazione con riferimento al rapporto in contestazione e, quindi, alla natura dell interesse privato che entra in rapporto con la p.a. Ne deriva, pertanto, che laddove l amministrazione esercita un attività discrezionale la giurisdizione sarà del g.a., in quanto il privato vanterà un interesse legittimo. Nel caso contrario, la giurisdizione sarà del g.o. laddove a fronte di un attività vincolata sussista un diritto soggettivo. Del resto, è stato recentemente chiarito che sussiste la giurisdizione del g.a. anche in tema di canoni, laddove la discrezionalità dell amministrazione è esercitata nella determinazione del canone che il privato deve corrispondere per utilizzare il bene ottenuto in concessione (cfr., Cons. Stato, 27.6.2006, n. 4090).Restano, quindi, devolute al giudice ordinario le controversie che interessano l accertamento di diritti soggettivi riconosciuti da norme di legge e nei confronti dei quali l amministrazione non ha alcun potere autoritativo, limitandosi all applicazione delle stesse. In attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene alla giurisdizione ordinaria.»