Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 35 Legge n. 142/1990
Riferimenti: T.A.R. Umbria, Perugia, 06/03/1998, n. 190; T.A.R. Umbria, Perugia, 07/02/2002, n. 75; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29/11/2007, n. 15615
Massima:
TAR Umbria, 25 giugno 2012, n. 248
«2.1. Nei quattro motivi del ricorso introduttivo che rappresentano sviluppo di un unica censura si afferma il difetto di competenza della giunta comunale in favore del consiglio nell adottare le delibere impugnate, sia con riferimento all ampliamento che con riguardo alla deroga alle distanze minime.
2.2. Le censure sono fondate.
2.3. È giurisprudenza di questo Tribunale che i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli di costruzione dei nuovi debbono essere deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 55, D.P.R. n. 285/1990: tale norma ha natura speciale, derogatoria della competenza generale residuale della giunta stabilita dall’art. 35 L. n. 142/1990 (abrogata dall’art. 274 e riprodotta nell’art. 48, D.Lgs. n. 267/1990).
2.4. Delle disposizioni citate, il regolamento di cui al D.P.R. n. 285/1990 è stato approvato il 10 settembre 1990 e cioè dopo la data dell 8 giugno 1990, di entrata in vigore della legge n. 142/90: nel conflitto, l art. 55 D.P.R. n. 285/1990 prevale sull art. 35 L. 142/1990 (Tar Umbria, Perugia, 6 marzo 1998 n. 190; T.A.R. Umbria, Perugia, 7 febbraio 2002, n. 75).
2.5. L ampiezza della fattispecie normativa che spazia dai progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti alla costruzione dei nuovi consente di comprendere incontestabilmente nella competenza del consiglio comunale le deliberazioni impugnate, con la prima delle quali (n. 89 del 2009) sono state individuate nuove aree da destinare alla costruzione di edicole funerarie e loculi e con la seconda della quali (n. 133 del 2009) sono stati approvati i lavori di ripristino e il progetto esecutivo del muro del cimitero di Santa Illuminata.
2.6. Nel regolamento di polizia mortuaria, la competenza del consiglio comunale nell individuare nuove aree o ampliare quelle già destinate alla realizzazione di cimiteri non risponde ad alcuna finalità specifica se non quella di devolvere all organo deliberativo del comune le aree in cui garantire il decoro di un luogo di culto, di permetterne la futura espansione e di assicurare una cintura sanitaria intorno a luoghi per loro natura insalubri (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 novembre 2007, n. 15615).
2.7. Sono pertanto ininfluenti ai fini di una diversa interpretazione delle disposizioni in esame le considerazioni del Comune sull esistenza in loco delle abitazioni dei soli sigg.ri R. e sulla mancanza di centri abitati nelle immediate prossimità delle aree oggetto d individuazione.»