TAR Abruzzo, L’Aquila, 19 dicembre 2006, n. 1019

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TAR Abruzzo, L’Aquila, 19 dicembre 2006, n. 1019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 1345/1993) proposto da Alba Liliana Di Nobile, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Lopardi presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, in L’Aquila, Via S. Teresa, n. 5
contro
– il Comune di Fara Filiorum Petri in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
E NEI CONFRONTI
– di Antonio Padovino Montefusco, non costituito in giudizio
PER L’ANNULLAMENTO,
previa sospensiva, della concessione edilizia n. 35/2095 del 21 luglio 1993 con la quale l’attuale controinteressato è stato autorizzato a ristrutturare la cappella gentilizia Di Nobile nel vecchio cimitero di Fara Filiorum Petri.
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio dell’11.1.2006, il dott. Fabio Mattei.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto (n. 1345/1993) la sig.ra Alba Liliana Di Nobile ha adito questo Tribunale per l’annullamento della concessione edilizia, in epigrafe indicata, con la quale il sig. Antonino Padovino Montefusco, in qualità di titolare della concessione per successione partena, è stato autorizzato ad eseguire lavori di ristrutturazione della cappaella gentilizia ubicata nel vecchio cimitero del Comune di Fara Filiorum Petri.
2. Parte ricorrente riferisce che il sig. Montefusco non avrebbe avuto alcun titolo ad ottenere il rilascio della succitata concessione edilizia n. 35/2095 del 31 luglio 1993 con conseguente illegittimità del provvedimento stesso per i seguenti vizi di legittimità:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977, atteso che il sig. Montefusco non sarebbe titolare di alcun diritto ai fini del rilascio del provvedimento concessorio;
b) Difetto di istruttoria, ecccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che la concessione edilizia sarebbe stata rilasciata a favore del sig. Montefusco in assenza di definitivi accertamenti in ordine alla effettiva titolarità dello jus sepulcrhi;
4. Il Collegio, riguardo alle specifiche censure introdotte con l’atto di ricorso inerenti alla titolarità dello jus sepulchri e specificamente alla omessa indicazione da parte del Comune del titolo in base al quale è stata rilasciata la concessione edilizia oggetto del presente gravame a favore del sig. Montefusco, il Collegio ritiene doverne rilevare la fondatezza anche all’esito dell’istruttoria svolta in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 620/2005.
5. Deve osservarsi, in proposito, che dagli atti di causa e segnatamente dalla nota comunale del 10 agosto 2005 è dato rilevare che i lavori assentiti con il provvedimento abilitativo, oggetto della presente impugnativa, riguardano interventi edilizi su di una cappella cimiteriale la cui epoca di realizzazione è avvenuta presumibilmente alla fine del 1800; che l’Amministrazione comunale riferisce che l’esistenza di tali cappelle cimiteriali tanto antiche nel “vecchio Cimitero Comunale” ha indotto il Comune stesso a far eseguire da un tecnico esterno un’accurata rilevazione delle tombe esistenti, al fine di ottemperare al regolamento di polizia mortuaria; che dalla planimetria relativa al registro dei deceduti, approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 47 del 27.6.1962, e tuttora utilizzata dal Comune ai fini istruttori, l’Ufficio tecnico aveva rilevato, nel corso dell’istruttoria prodromica al rilascio della concessione, in epigrafe indicata, che la cappella gentilizia de qua recava il n. 271 che nel registro delle tumulazioni risultava corrispondente al nome di Montefusco Ercole, ossia dell’ascendente in linea retta dell’attuale controinteressato Antonio Padovino Montefusco.
Osserva però il Collegio che con nota del 30 settembre 1992 indirizzata alla parte ricorrente il Comune di Fara Filiorum Petri ha provveduto a trasmettere i chiarimenti acquisiti dal sig. Montefusco, affermando nel contempo che “Gli accertamenti eseguiti da questo Ente, nei vecchi archivi comunali, non ha dato alcun esito”, sebbene il Comune stesso fosse già in possesso del registro dei deceduti approvato con la succitata deliberazione comunale n. 47 del 1962, senza però determinarsi in merito alla titolarità dello jus sepulchri.
Ne discende, pertanto, che contraddittoria rispetto alla succitata nota comunale del 30 settembre 1992, ed altresì non adeguatamente supportata da idonea attività istruttoria, risulta la motivazione resa a corredo della suddetta concessione edilizia n. 35/2095 del 21 luglio 1993, allorquando espressamente reca che l’intestatario della medesima il sig. Antonino Padovino Montefusco “ha titolo alla concessione quale avente in concessione per successione paterna”, anche tenuto conto della circostanza di fatto che il registro dei deceduti al n. 271 reca il nominativo del defunto (Montefusco Ercole) il quale non è comprovato essere anche titolare della cappella gentilizia, seppur ivi tumulato.
6. Per le considerazioni che precedono il titolo concessorio e segnatamente la motivazione a relativo corredo non appaiono sorretti da adeguata attività istruttoria tale da affermare la titolarità della cappella anzidetta nella persona dell’intestatario del provvedimento concessorio, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.
7. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Abruzzo sede di L’Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio dell’11.1.2006 con l’intervento dei signori:
Dott. Santo Balba, Presidente
Dott. Rolando Speca, Consigliere
Dott. Fabio Mattei, Primo Referendario est.