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Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Capo 04 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Riferimenti: Cons. di stato, Sez. IV, n. 14712/2004
Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3424 del 1998, proposto dal Comune di Savona, in persona del Sindaco in Carica, ing. Francesco Gervasio, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9,
contro
l’associazione Società per la cremazione – SOCREM -, con sede in Savona, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Menghini, e Mimma Guelfi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via della Mercede n. 52
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della liguria, Sezione Prima, n. 419 del 27 novembre 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ass. SOCREM;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udit!Fine dell’espressione imprevistao altresì, l’avv. M. Menghini!Fine dell’espressione imprevista;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 429 del 27 novembre 1997, la Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso proposto dall’associazione SOCREM, ente morale con sede in Savona, per l’annullametno della nota con la quale il Comune di Savona – settore servizi demografico, servizi cimiteriali, prot. n. 25841 del 30 giugno 1994, aveva respinto l’istanza volta ad ottenere l’esenzione dei diritti percepiti dal comune per il trasporto, nell’ambitio del comune, delle salme degli associati che hanno disposto di farsi cremare.
Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il Comune di Savona, non costituitosi nel primo grado del giudizio, contestando la legittimazione a stare in giudizio del Presidente dell’Ente, a mente dell’art. 16 dello Statuto, in assenza di produzione in giudizio della deliberazione di autorizzazione del Consiglio di amministrazione o di ratifica da parte del medesimo organo, dell’operato del Presidente.
A detta dell’appellante il vizio in questione andava rilevato d’ufficio, e si riverbererebbe sulla validità della sentenza impugnata.
Sotto differente profilo la sentenza sarebbe stata emessa in difetto di contraddittorio, per essere stato il servizio di trasporto funebre affidato in gestione per la durata di cinque anni, con deliberazione 31 dicembre n. 1645 G.C., alla soc. A.L.A.F., che si porrebbe – rispetto alla pretesa della ricorrente, come controinteressato e legittimo contraddittore necessario.
Nel merito, infine, sarebbe erroneo il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice è pervenuto alle proprie conclusioni, per erronea e falsa interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento della materia.
Si è costituita in giudizio la SOCREM, che resiste all’appello su ciascuno dei punti in cui si articolano le censure del Comune, chiedendone la reizione.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo dei motivi di appello è superato dalla produzione in giudizio della deliberazione del consiglio di Amministrazione della SOCRAM, in data 26 luglio 1994, che delibera ed approva, anteriormente alla notificazione del ricorso introduttivo (4 agosto 1994), la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto impugnato in primo grado.
I principi giurisprudenziali in tema di rappresentanza processuale, da coordinarsi tra loro, pur essendo nel senso di affermare il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio il difetto di tale requisito, specificano anche che, per ciò che riguarda le associazioni, il potere di rappresentanza deve essere ordinariamente presunto come esistente in capo al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ente ( Cons. di stato, Sez. IV, n. 14712/2004) e, d’altra parte, l’accertamento della sussistenza di tale potere deve esplicarsi sulla base degli atti e dei documenti ritualmente acquisiti al processo (Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2004, n. 12904).
D’altronde, la persona fisica che agisce in giudizio, spendendo la propria qualità di rappresentante legale di un’associazione, ha l’onere di provare la propria legittimazione processuale (qualità e poteri) soltanto in caso di contestazione (Cass, civ., sez. III, n. 12904 cit.) potendo fornirne, comunque la prova in ogni stato e grado del giudizio, ed anche sanare (in qualunque stato e grado del giudizio) la propria posizione rappresentativa mediante la ratifica, anche tacita del suo operato, da parte degli appositi organi dell’associazione rappresentata, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (secondo quanto può essere anche desunto da Cassazione civile, sez. lav., 12 marzo 2004, n. 5135).
2. Infondato, è poi, il dedotto difetto di contraddittorio, in quanto l’interesse pretensivo, alla cui soddisfazione mirava l’istanza ed il diniego opposto dall’amministrazione, non esplicano una diretta incidenza sulla sfera giuridica dell’affidatario della gestione, per il quale, l’eventuale contrazione degli introiti, per effetto dell’esenzione dei diritti di privativa percepiti dal Comune per il trasporto, in ambito comunale, delle salme costituisce, al più, un effetto eventuale e remoto che non gli imprime, nel giudizio di impugnazione di cui si tratta, la configurazione processuale di necessario contraddittore.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il riferimento normativo dal quale il giudice di primo grado ha tratto il proprio convincimento è stato correttamente interpretato ed applicato in quanto, fra l’altro, l’interpretazione estensiva dell’art. 19 del D.P.R. n. 285/1990 non soltanto è giustificata da quanto prescritto dall’art. 1, punto 8, del R.D. n. 2578 del 1925, ma anche dalla esigenza di conferire alla norma (ancorché di natura regolamentare) un significato coerente con i principi costituzionali che garantiscono la libertà di associazione (indipendentemente e a prescindere dalla natura laica o confessionale dell’associazione medesima), la quale, in una lettura ragionevolmente adeguata del testo normativo ai mutamenti ordinamentali dello Stato repubblicano appare garantita anche dal citato art. 1, punto otto del più remoto testo unico del 1925, cosicché sotto nessun profilo all’espressione “confraternita” contenuta nella norma (non accompagnata, del resto, dall’attributo “religiosa”) può essere attribuito il significato ristretto indicato dalla difesa dell’appellante, essendo piuttosto, la locuzione intesa a sottolineare la natura non speculativa e di lucro dell’associazione, per i fini della esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 205 del 1990.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
A carico del Comune appellante ed in favore della associazione resistente devono essere poste le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna il Comune di Savona, in persona del Sindaco in carica, in favore della SOCREM, corrente in Savona, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive € 4.000,00= oltre IVA e CPA, come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 giugno 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele IANNOTTA, Presidente
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, est. Consigliere
Paolo BUONVINO, Consigliere
Marzio BRANCA, Consigliere
Nicola RUSSO, Consigliere
Depositata in segreteria il 14 dicembre 2006