Massima
Testo
Testo completo:
TAR Campania, Sez. II, 29 dicembre 2006, n. 10665
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione settima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1710/2006 R.g., proposto da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, avv. Maurizio Ghergo, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille, n. 16
contro
il Comune di Recale (Ce), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio ed in virtù di delibera di Giunta municipale n. 220 del 5.10.2004, dall’avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, via Po, n. 1, presso lo studio dell’avv. Stefano Sorgente
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
della nota prot. n. 9996 del 15.12.2005, successivamente pervenuta, con la quale il responsabile dell’Ufficio tecnico – Area urbanistica del Comune di Recale ha espresso diniego rispetto alla denuncia di inizio attività presentata il 4.11.2005 da Ericsson per realizzare un impianto di telefonia sul lastrico solare del fabbricato in via Andolfato, n. 14 con la seguente motivazione: “in quanto l’amministrazione, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 4.5.2004, e della modifica approvata con delibera n. 26 del 27.7.2004, intende delocalizzare presso l’area cimiteriale…gli impianti di telefonia cellulare”;
– di tutti gli altri atti ad essa preordinati, connessi e/o consequenziali, comunque adottati dall’amministrazione, ancorchè non cogniti, ivi incluse le delibere di consiglio comunale nn. 16 e 26/2004, recanti il “Regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento e l’esercizio degli impianti di telefonia cellulare con particolare riferimento alle antenne radio base”
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata con le annesse produzioni;
Vista la documentazione e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 29 novembre 2006, i procuratori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) La società Ericsson, specializzata nel settore delle telecomunicazioni, nell’ambito di un accordo con la società H3G, gestore del servizio pubblico di comunicazioni mobili, ha presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 87 del d. l.vo 259 del 2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia sul lastrico solare di un fabbricato sito nel Comune di Recale (Ce).
Se non che detta realizzazione veniva impedita dal sopravvenire di un provvedimento del Comune secondo cui la stessa si poneva in contrasto con le previsioni del regolamento comunale, ai cui sensi siffatti impianti andavano localizzati presso l’area cimiteriale del Comune medesimo.
Tale determinazione, quale in epigrafe individuata, è stato quindi impugnata, in una al Regolamento presupposto, a mezzo del gravame in esame affidato a plurimi mezzi di impugnazione.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio a difesa del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, oltre che previamente inammissibile ed improcedibile.
2) Con memoria depositata in data 30 giugno 2006, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato che, alla luce della disponibilità manifestata dall’amministrazione a definire la questione in via extragiudiziaria, di cui alla nota prot. n. 4417 del 16 maggio 2006, versata in atti, la ricorrente società “ha perso interesse alla definizione del giudizio”.
3) Il procuratore attoreo ne ha preso atto con memoria del 6 novembre 2006, insistendo per la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
4) Di tali sopravvenienze il Collegio non può che prendere atto facendo luogo alla conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso, comunque con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi, in quanto comune la volontà (del Comune e di H3G) di pervenire ad una definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 novembre 2006.