TAR Piemonte, Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 3383

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 28 Legge n. 166/2002

Massima:
TAR Piemonte, Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 3383
Anche se l art. 24, l.r. Piemonte n. 56 del 1977 consente in zona di rispetto cimiteriale gli interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi aumento volumetrico, senza però menzionare l ipotesi di mutamento di destinazione d uso degli edifici, questa tipologia di intervento non può ritenersi preclusa dal legislatore regionale, dovendosi fare riferimento, in materia di legislazione concorrente, ai principi ricavati dalla normativa statale, che all art. 338 del r.d. 27.07.1934 n. 1265, avente valenza anche urbanistico-edilizia, consente in tali zone tanto gli interventi di ristrutturazione quanto il mutamento di destinazione d uso.

Testo completo:
TAR Piemonte, Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 3383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
– Prima Sezione –
composto dai magistrati:
– Alfredo GOMEZ de AYALA, Presidente
– Roberta VIGOTTI, Consigliere
– Richard GOSO, Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1115/2006, proposto da RIGOTTI Fernanda, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Pagani e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via San Francesco d Assisi n. 14;
contro
il COMUNE di MIASINO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l annullamento, previa sospensione,
– della nota del Comune di Miasino 1.8.2006 prot. 2844 con la quale si nega il permesso di costruire in ordine alla pratica edilizia n. 25/2006;
– di ogni altro atto alla stessa presupposto, propedeutico, preliminare, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al verbale della Commissione edilizia del 27.7.2006, recante parere negativo al rilascio del permesso di costruire per lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d uso presentata dalla ricorrente in relazione alla predetta pratica edilizia n. 25/2006;
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,
per l annullamento, previa sospensione,
dell art. 37 del PRGC vigente del Comune di Miasino e dell art. 11 del PRGC in itinere del Comune di Miasino.
Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale istanza cautelare;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Dato atto che non si è costituito in giudizio il Comune di Miasino;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 11 ottobre 2006 il referendario Richard Goso;
Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La signora Fernanda Rigotti è proprietaria di un immobile a destinazione agricola (ripostiglio-fienile) nel comune di Miasino, ubicato in zona di rispetto cimiteriale.
Con istanza del 3 luglio 2006, ricevuta dal Comune il 7 luglio 2006, l interessata chiedeva il rilascio del permesso di costruire per l esecuzione di lavori di ristrutturazione del predetto immobile, con cambio di destinazione d uso da agricolo a residenziale.
La richiesta era denegata dal Comune di Miasino, con nota del funzionario responsabile in data 1° agosto 2006 ove si riportava, conformandovisi, il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 27 luglio 2006, motivato con riferimento al presunto contrasto dell intervento con l art. 37 del P.R.G.C. vigente e con l art. 11 del P.R.G.C. adottato.
Con il ricorso in trattazione, notificato il 22 settembre 2006 e depositato il successivo 28 settembre, l interessata contesta la legittimità del diniego (e del parere presupposto della Commissione edilizia, peraltro non nella sua disponibilità), deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione di legge: art. 338, R.D. 27.7.1934, n. 1265; art. 27, comma 5, L.R. Piemonte n. 56/1977, in combinato disposto con l art. 8, L.R. Piemonte 8.7.1999, n. 19; art. 37 PRGC vigente e art. 11 PRGC adottato e in itinere.
II) Eccesso di potere per motivazione incongrua e insufficiente e violazione art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione di legge: artt. 12, comma 2, e 1 delle preleggi, eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua in violazione dell art. 3, legge n. 241/1990.
La ricorrente chiede, in conclusione, l annullamento del provvedimento impugnato, previa immediata sospensione dell esecuzione.
Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 27 settembre 2006, l interessata ha esteso l impugnazione, riproponendo fedelmente il primo motivo di censura, alle disposizioni del piano regolatore vigente e di quello adottato e non ancora approvato che, così come interpretate dall Amministrazione intimata, si opporrebbero all esecuzione dei lavori in zona di rispetto cimiteriale.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Miasino, seppure regolarmente intimato.
Alla camera di consiglio del 11 ottobre 2006, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Considerando la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio, con sentenza succintamente motivata, in sede di esame dell istanza cautelare, come previsto dall art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, a esaminare le istanze cautelari proposte in via incidentale dalla ricorrente.
2) Si rileva, in via preliminare, che la ricorrente non contesta la vigenza del vincolo cimiteriale nella zona interessata dal progettato intervento edificatorio.
L intervento consiste nella riqualificazione di un immobile esistente, già utilizzato quale ripostiglio-fienile e con attuale destinazione d uso agricola, mediante:
– realizzazione di vespaio e intercapedine al piano terreno;
– risanamento dei muri perimetrali;
– rifacimento della struttura portante lignea del tetto;
– rifacimento con modifiche delle aperture interne ed esterne;
– installazione degli impianti necessari;
– opere di finitura;
– allacciamento alla rete fognaria e all acquedotto.
Considerando le caratteristiche dell intervento, ne appare corretta la qualificazione, peraltro non contestata dal Comune di Miasino, come ristrutturazione edilizia di un fabbricato ex rurale, senza aumento di volumetria e con cambiamento di destinazione d uso da agricolo a residenziale.
Merita altresì rimarcare come il progetto non preveda variazioni della facciata posta lato cimitero (prospetto ovest) che rimane priva di finestre.
3) Nel merito, osserva il Collegio che nessuna disposizione legislativa, nell ordinamento statuale e in quello della Regione Piemonte, si frappone alla realizzazione della tipologia di intervento in questione su immobili soggetti a vincolo cimiteriale.
Per ciò che concerne la legge statale, il vincolo cimiteriale è disciplinato dall art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie); l ultimo comma di tale articolo, nel testo sostituito dall art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilisce che all interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero funzionali all utilizzo dell edificio stesso, tra cui l ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Poiché gli interventi previsti alla lettera d) suindicata sono quelli di ristrutturazione edilizia (oggi disciplinati dall art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulta con evidenza come la disposizione in esame consenta, nelle zone soggette a vincolo cimiteriale, tanto gli interventi di ristrutturazione quanto il mutamento della destinazione d uso.
Il Collegio condivide, altresì, le precisazioni formulate dal ricorrente in merito alla natura della disposizione de qua, ove egli afferma che essa, seppure inserita nel testo unico delle leggi sanitarie, non ha valenza esclusivamente sanitaria, ma, stante l espresso richiamo alla normativa urbanistica, anche urbanistico-edilizia.
4) Nell ordinamento della Regione Piemonte, deve farsi riferimento all art. 27, comma 5, della legge reg. 5 dicembre 1977, n. 56: Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal piano regolatore generale ai sensi dell articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali .
La legge urbanistica della Regione Piemonte è, quindi, più restrittiva di quella statale, poiché esclude qualsiasi aumento volumetrico degli edifici in zona di rispetto cimiteriale, e consente comunque gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza però menzionare l ipotesi di mutamento di destinazione d uso degli edifici.
Tale lacuna non può, però, indurre l interprete a ritenere che tale tipologia di interventi, se ricadenti in zona di rispetto cimiteriale, siano preclusi dal legislatore regionale, dovendosi fare riferimento, in materia di legislazione concorrente, ai principi ritraibili dalla normativa statale che disciplina il governo del territorio e che ammette espressamente, come rilevato sub 3), gli interventi funzionali all utilizzo dell edificio che ne comportino il cambio della destinazione d uso.
L intervento di ricupero edilizio che, come nel caso di specie, conserva la collocazione e le caratteristiche fondamentali dell edificio e, pur comportando il cambio della destinazione d uso, produce un contenuto impatto urbanistico, non può non essere ricondotto, d altronde, alla categoria della ristrutturazione edilizia che, come già diffusamente esposto, è ammessa in zona di rispetto cimiteriale dalla stessa legislazione della Regione Piemonte.
Si consideri, infine, che, come rimarcato dalla difesa del ricorrente, l equivalenza fra ristrutturazione edilizia e mutamento della destinazione d uso pare desumibile anche dalla lettera dell art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire.
5) Tanto precisato, può ora procedersi alla disamina del provvedimento impugnato che, come già rilevato, inibisce l intervento richiesto poiché asseritamente in contrasto con le disposizioni del piano regolatore vigente e di quello in corso di approvazione.
Quanto allo strumento urbanistico vigente, la disposizione di riferimento è costituita dall art. 37: & nelle zone di rispetto dei cimiteri, le quali, ancorché differenti dalle rappresentazioni cartografiche, sono da intendersi individuate in conformità alle indicazioni di cui al P.R.G.T. approvato con L.R. n. 57-27475 del 10 agosto 1983, non sono ammesse nuove costruzioni né l ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, piste pedonali e ciclabili, di parchi pubblici e privati anche con attrezzature sportive a raso e di colture arboree industriali .
La disposizione regolamentare richiamata deve essere interpretata secondo i medesimi criteri già illustrati in relazione all art. 27 della legge regionale n. 56/1977 (che le norme tecniche di attuazione riproducono, d altronde, in modo quasi pedissequo), con il risultato di estendere l ambito degli interventi ammessi in zona di rispetto cimiteriale anche alle ristrutturazioni edilizie che comportino mutamento della destinazione d uso dell immobile.
Contrariamente a quanto pare supporre il Comune di Miasino, d altronde, è pacifico che, in assenza di riserva positivamente stabilita in favore della competenza regolamentare comunale, le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale non possano contraddire la fonte legislativa primaria costituita, nel caso di specie, dall art. 338 del r.d. n. 1265/1934.
Identiche considerazioni devono essere riferite al piano regolatore adottato e ancora in itinere il cui art. 11 stabilisce:
6. Nelle zone di rispetto dei cimiteri non sono ammesse nuove costruzioni né l ampliamento di quelle esistenti.
7. Nelle zone di rispetto dei cimiteri sono ammesse: a) la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti fatto salvo quello strettamente necessario per il miglioramento igienico-funzionale nei limiti di 25 mq. massimi sul lato opposto .
Anche in questo caso, per i motivi già esposti, il riferimento alla ristrutturazione (edilizia) consente di ritenere ammissibili in zona di rispetto cimiteriale i lavori riconducibili a tale tipologia di interventi e che comportino mutamento della destinazione d uso, purché senza aumento di volumetria ovvero con aumento contenuto nei limiti indicati dalla disposizione regolamentare.
In conclusione, deve escludersi che le norme tecniche di attuazione del Comune di Miasino, se correttamente interpretate, si oppongano alla realizzazione dell intervento edificatorio richiesto dall attuale ricorrente.
6) Per completezza, si accenna al fatto che l Amministrazione intimata, richiamando un risalente precedente di questo Tribunale, fonda il provvedimento impugnato anche sull esigenza di perseguire tre finalità che si frapporrebbero al cambiamento di destinazione d uso in residenziale: la creazione di una cintura sanitaria intorno al cimitero che assicuri condizioni di igiene e salubrità, la necessità di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti del cimitero.
Nessuna delle finalità individuate risulta compromessa dall intervento edificatorio chiesto dalla ricorrente: l assenza di finestre sulla facciata dell edificio posta sul lato cimitero costituisce adeguata garanzia per la tranquillità del luogo di sepoltura; in assenza di aumento volumetrico dell edificio, l intervento non incide sulle potenzialità di ampliamento del cimitero; l eventuale compromissione delle esigenze di igiene, infine, risulta esclusa ex lege a seguito della novella del 2002 che, modificando l art. 33 del r.d. n. 1265/1934, ha esteso il novero degli interventi assentibili in zona di rispetto cimiteriale.
7) In conclusione, il ricorso è fondato e, con assorbimento del secondo motivo di gravame, deve essere accolto.
Ne consegue l annullamento del provvedimento impugnato; le norme tecniche di attuazione, impugnate con motivi aggiunti di ricorso, non sono, invece, meritevoli di annullamento, poiché riconducibili, se correttamente interpretate, a canoni di legittimità.
Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e annulla, per l effetto, il provvedimento impugnato in principalità, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11 ottobre 2006.
Depositata in segreteria
il 11 ottobre 2006

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