TAR Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2006, n. 2002

Norme correlate:
Art 115 Regio Decreto n. 773/1931

Riferimenti: cfr. Cons. Stato, V, 18/2/2003, n. 856; Cons. Stato, V, 3/10/2000, n. 5282; TAR Lombardia, III, 6/11/2002, n. 4263

Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. III, 17 ottobre 2006, n. 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4209/1998 proposto dal Belloni Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Sani Emilio con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Lavater, 5
contro
Comune di Vizzolo Predabissi, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
e nei confronti
di Impresa di Pompe Funebri Belloni di Pirola Lucia. Non costituita.
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento prot. 5896 del 24.7.1998 con il quale il Sindaco del Comune di Vizzolo Predabissi ha respinto la domanda presentata in data 14 aprile 1998 dal ricorrente intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XIV “articoli funebri” e licenza all’art. 115 e di tutti gli atti connessi,
VISTO il ricorso ed i documenti depositati;
VISTI gli atti tutti ed i documenti di causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2006 il dott. Luca Monteferrante;
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato il provvedimento di rifiuto dell’autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XIV “articoli funebri”, fondato su di un preteso eccesso di concorrenza, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili.
Lamenta, in particolare, che la normativa applicabile alla data di adozione del diniego impugnato, segnatamente gli artt. 11 e ss., 24 e 43 della legge n. 427 del 1971, non prevede alcun contingentamento per le autorizzazioni commerciali salvo che per i beni di largo e generale consumo tra i quali non sono ricompresi gli articoli funerari. In ogni caso il diniego non sarebbe motivato in quanto non indicherebbe i presupposti di fatto che hanno indotto l’organo procedente a concludere nel senso che il mercato locale sarebbe saturo. Vi sarebbe inoltre violazione del diritto di intrapresa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione che così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della specifica normativa di settore sopra richiamata, può essere limitato solo nel caso in cui l’incremento della rete distributiva possa recare nocumento ai consumatori.
Nessuno si è costituto per il Comune di Zizzolo Predabissi.
Alla camera di consiglio del 11.12.1998 è stata accolta al domanda incidentale di sospensiva.
Alla pubblica udienza del 12.4.2006 è stata infine trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come ribadito di recente da Cons. Stato, V, 15.4.2004, n. 2133 anche nel settore delle imprese funerarie, non contingentato dalla legge, vige il principio di libera concorrenza secondo il quale tutti sono liberi di farsi imprenditori per cercare di rispondere all’altrettanto libera domanda dei consumatori. Le deroghe a questo principio, in particolare il contingentamento, possono essere introdotte solo dalla legge e non possono invece essere poste estemporaneamente dall’autorità amministrativa; pertanto il comune non ha in materia di autorizzazioni commerciali per articoli funerari nessun potere discrezionale.
Alla luce di tali principi il provvedimento impugnato, in quanto fondato su di un preteso eccesso di concorrenza, deve ritenersi affetto da illegittimità per violazione di legge e dev’essere conseguentemente annullato (cfr. altresì Cons. Stato, V, 18 febbraio 2003, n. 856; Cons. Stato, V, 3 ottobre 2000, n. 5282; TAR Lombardia Milano, III, 6 novembre 2002, n. 4263).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, così provvede:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
– dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2006, con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano – Presidente
Riccardo Giani – Referendario
Luca Monteferrante – Referendario estensore

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