TAR Calabria, Sez. II, 5 ottobre 2006, n. 1106

Riferimenti: TAR Puglia Bari, II, 4 febbraio 2005, n. 290; TAR Campania, Napoli, II, 8 ottobre 2004, 13623

Testo completo:
TAR Calabria, Sez. II, 5 ottobre 2006, n. 1106
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1002/2004 proposto da Domenico DAVID, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio RANIA presso il cui studio in Catanzaro, alla Via dei Conti Ruffo, n. 20 è elettivamente domiciliato,
contro
– il COMUNE DI STALETTÌ, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Rocco GALATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Chiriano in Catanzaro Corso Mazzini, n. 20;
– il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, n.c.g.
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 5 del 28 maggio 2004 con la quale il Comune di Stalettì ha ingiunto al ricorrente la demolizione di una costruzione abusiva, nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione della resistente Amministrazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2006 il dr. Carlo Dell’Olio;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Stalettì ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 26 luglio 2004 e depositato il successivo 3 agosto, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il tecnico comunale gli ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive realizzate su un immobile di sua proprietà situato in località “Catania” del detto Comune.
Avverso il provvedimento ha dedotto la violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, la violazione della L.U. e della L. n. 10 del 1977, la violazione del D.Lgs n. 42 del 2004, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili. Ha concluso per l’accoglimento della istanza di sospensione e del ricorso.
Il Comune si è costituito in giudizio, ha confutato le doglianze proposte ed ha concluso per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla udienza pubblica del 10 marzo 2006.
DIRITTO
1. Col proposto gravame il ricorrente, in atto proprietario di un immobile fatiscente in località “Catania” del Comune di Stalettì, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe motivata come segue:
“Ha realizzato lavori edili, su terreno di sua proprietà, consistenti in:
– Realizzazione di muri perimetrali in blocchi di cemento di altezza ml. 2,40 ai lati e di altezza ml. 2,50 al centro (colmo);
– Realizzazione del tetto di copertura con travi in legno squadrato, sovrastante tavolato e tegole tipo coppi;
– All’interno del nuovo corpo di fabbrica, le pareti sono state intonacate a rustico.
Accertato che i lavori suddetti risultano eseguiti in assenza dei necessari atti autorizzativi e che gli stessi insistono su area sottoposta a vincoli di tutela paesaggistica ex Legge 1497/39 ora D.Lgs. 42 del 2004 nonché fascia di rispetto cimiteriale…”.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha sostenuto che, in pendenza del termine per proporre istanza di condono edilizio, che come noto era stato prorogato sino al 10 dicembre 2004, l’Amministrazione comunale non poteva avviare alcun procedimento sanzionatorio. La qualificazione e la descrizione delle opere realizzate dal ricorrente sarebbe poi affetta da carenza assoluta di motivazione, anche considerato che le stesse sono consistite nella ristrutturazione di un vecchio manufatto realizzato nei primi anni del ‘900.
Sarebbe mancata, inoltre, la ponderazione da parte dell’Autorità tra il sacrificio imposto al privato e il perseguimento dell’interesse generale.
3. Le doglianze non possono essere condivise.
L’Amministrazione comunale ha prodotto in atti la comunicazione (nota prot. n. 4024 del 30 maggio 2005) con la quale ha attestato che non risulta pervenuta alcuna domanda di condono per l’immobile di che trattasi nei termini di legge, di talché non è possibile sospendere il giudizio o comunque adottare una pronuncia interlocutoria in attesa che l’Ente valuti la domanda di condono, secondo la giurisprudenza pure adottata da questo TAR, sulla base della considerazione che, una volta presentata la domanda di sanatoria, il Comune dovrà su di essa pronunciarsi e che, qualora non si pronunci favorevolmente, dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio di demolizione che il soggetto dovrà, in ogni caso, provvedere ad impugnare nei termini di legge (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2005, n. 760; TAR Campania Napoli, sezione II, 14 gennaio 2005, n. 74. Alcuni TAR adottano vere e proprie pronunce di annullamento dell’ingiunzione a demolire: TAR Puglia Bari, sezione II, 4 febbraio 2005, n. 290 e TAR Campania, Napoli, sezione II, 8 ottobre 2004, 13623, sulla base della considerazione che il provvedimento de quo è proprio illegittimo se emanato in pendenza del termine per proporre istanza di condono ex art. 32, comma 25 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326).
Nel caso in esame, non essendo stata presentata la domanda di condono, come sostenuto dall’interessato nel gravame, entro il 10 dicembre 2004, occorre procedere all’esame del ricorso e, quindi, delle altre censure con esso prospettate.
Dagli atti prodotti dal Comune ed, in particolare, dalla planimetria dell’intervento, risulta ictu oculi che il ricorrente ha notevolmente ampliato le dimensioni dell’originario fabbricato rurale, al punto che l’edificio realizzato non può essere considerato quale ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di quello preesistente, ma di una vera e propria nuova opera realizzata con aumento di superficie, nonché di volumetria sì da rendersi necessario il permesso a costruire.
Non può essere neppure condivisa la censura di violazione del D.Lgs n. 42 del 2004, come rilevata peraltro nel provvedimento impugnato, sia perché lo impedisce la valenza di nuova opera della costruzione di cui sopra, sia perché comunque anche la ristrutturazione di un fabbricato rurale del ‘900 non sfugge al rispetto delle norme in materia paesaggistica ed ambientale, attesa la presenza del vincolo, imposto con D.M. 29 maggio 1974, sulla zona sulla quale esso sorge.
La violazione della fascia di rispetto cimiteriale, posta, altresì, in evidenza dall’Amministrazione comunale non consente di condividere neppure l’ulteriore doglianza di difetto di motivazione che, oltre che per tutte le ragioni esposte sopra, è da ritenersi completamente infondata, dal momento che nell’ordinanza sono state precisamente indicate le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sui quali essa si basa, come pure chiaro risulta il riferimento all’istruttoria svolta, assolvendo così il Comune ai requisiti di legge di una corretta motivazione.
Analogamente non appare condivisibile la censura di mancata comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse del privato, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non di semplice ristrutturazione di un immobile fatiscente si trattava, ma della realizzazione di una nuova opera.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va respinto.
La natura della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso meglio in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2006.
Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2006

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