TAR Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2004, n. 4338

Norme correlate:
Art 35 Legge n. 448/2001
Art 112 Decreto Legislativo n. 267/2000
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Art 22 Legge n. 142/1990
Art 64 Legge n. 142/1990

Testo completo:
TAR Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2004, n. 4338
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza
costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 84/01, proposto da Sartori Aristide s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Impresa Funebre Rallo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Busolin c.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e I.O.F. San Marco s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sala e Stefano Capo e domiciliati presso il secondo, in Venezia – Mestre, via Filiasi 46/B, come da mandato a margine del ricorso;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Maddalena Morino e Antonio Iannotta e domiciliato presso la sede comunale in Venezia, San Marco n. 4901, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento comunale datato 9 novembre 2000 di diniego dell’autorizzazione a svolgere trasporti funebri; nonché della deliberazione del Consiglio Comunale del 9. 7. 1999 n. 99 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria e segnatamente degli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento.
Visto il ricorso, notificato il 5. 1. 2001 e depositato presso la Segreteria generale il 12. 01. 2001 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 13. 2. 2001
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 la relazione del consigliere Mauro Springolo e uditi altresì gli avvocati Capo per i ricorrenti e Gidoni per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le ditte ricorrenti che gestiscono servizi di onoranze funebri nella terraferma di Venezia, chiedevano al comune di essere autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebri, ma il comune rispondeva che il servizio di trasporto funebre è esercitato dal comune in diritto di privativa.
Considerano illegittimo il diniego per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 64 della legge 142 del ’90, falsa applicazione dell’articolo 19 del dPR 285 del ’90. Il comune non ha più alcun diritto di esclusiva per quanto riguarda il settore trasporti funebri, e l’articolo 1 del testo unico sui pubblici servizi va inteso come tacitamente abrogato, in quanto incompatibile con le norme entrate successivamente in vigore, e in particolare gli articoli 22 e 64 della legge 142 del 1990. È impossibile quindi istituire un servizio pubblico di privativa attraverso provvedimenti di natura amministrativa.
Dall’abrogazione tacita del regio decreto del 1925 consegue anche l’abrogazione dell’articolo 19 del dPR 285 del ’90 nella parte in cui fa riferimento alla privativa comunale del servizio di trasporto funebre.
2. Violazione dell’art. 3 del trattato istitutivo della comunità europea, degli articoli 10, 11 e 97 della costituzione e violazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 114 del ’98; la concorrenza non può essere falsata se non per ragioni di interesse pubblico, che nel caso non sono riscontrabili.
Resiste in giudizio il comune di Venezia, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, cioè alla società che gestisce il servizio di trasporto funebre a Venezia.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune, per mancata notifica alla ditta controinteressata, va disattesa, in quanto dal provvedimento di diniego non emerge affatto l’identità di tale ditta.
Venendo al merito, l’articolo 19 del dPR 285 del ’90 espressamente consente ai comuni di esercitare i trasporti funebri in regime di privativa, sulla base dell’articolo 1 del regio decreto n. 2578 del 1925. Quanto alla possibile abrogazione da parte dell’articolo 22 della legge 142 del ’90 di detto articolo 19, va osservato come la legge 448 del 2001, all’articolo 35 ha abrogato l’articolo 112 del testo unico sugli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Ne consegue come non vi possa essere abrogazione tacita.
Inoltre, l’articolo 16 del dPR n. 285 del ’90 stabilisce che il trasporto funebre è a carico del comune, in particolare il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, obitorio o cimitero; tale servizio costituisce invero un evidente interesse pubblico, anche per la necessaria vigilanza dal punto di vista sanitario ed igienico. Ne consegue che, almeno per questa fase, al contrario delle onoranze funebri successive, sussiste un interesse pubblico all’igiene e alla sanità che giustifica la privativa del comune.
Quanto alla violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti sia dalla costituzione repubblicana sia a livello europeo, essi possono essere derogati per ragioni di interesse pubblico, come visto sussistenti e prevalenti nel caso in esame.
Va poi rilevato come le ditte ricorrenti possono comunque svolgere il servizio di onoranze funebri, in quanto la privativa del comune di Venezia riguarda unicamente il trasporto dei cadaveri, ma non il successivo eventuale servizio di onoranze funebri. In sostanza, una cosa è il trasporto delle salme che – per palesi ragioni di sanità pubblica – può essere gestito in privativa, e altra cosa il servizio di onoranze funebri, nell’ambito del quale risulta senz’altro consentita la concorrenza di più ditte.
Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 novembre 2004.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2004.

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