TAR Basilicata, 6 aprile 2011, n. 158

Norme correlate:
Capo 14 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
TAR Basilicata, 6 aprile 2011, n. 158
1. L autorizzazione all apertura del loculo in favore di terzi estranei all ambito dei soggetti ammessi all uso del sepolcreto non ha valore di assenso alla voltura della concessione amministrativa di diritti su un bene pubblico, che l amministrazione non può rilasciare senza previa istanza del concessionario: «Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l autorizzazione all apertura del loculo in favore di terzi estranei all ambito dei soggetti ammessi all uso del sepolcreto non ha valore di assenso alla voltura della concessione amministrativa di diritti su un bene pubblico, che ovviamente l amministrazione non può rilasciare senza previa istanza del concessionario, qui del tutto inesistente. D altra parte, se le autorizzazioni annullate (nel corpo dell atto decadenziale) fossero equivalenti ad atti di assenso alla cessione i ricorrenti avrebbero dovuto censurare specificamente l annullamento delle stesse, sancito dall amministrazione oltre che per le suesposte ragioni di illegittimità, anche per ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale, ravvisato dal comune nell esigenza di combattere la speculazione nell uso dei loculi che ha trovato nella realtà cittadina ampia e dannosa dimensione ; censura che, viceversa, non è stata formulata.»
2. La concessione cimiteriale è una concessione traslativa di facoltà giuridiche su beni pubblici e quindi il diritto di uso anche d un singolo loculo rifluisce all interno di quest ambito di facoltà giuridiche sul bene che la p.a. trasferisce in capo al privato concessionario: «Non può poi condividersi la distinzione fra cessione del diritto di uso dei loculi e cessione del diritto di concessione. La concessione cimiteriale è una concessione traslativa di facoltà giuridiche su beni pubblici e quindi il diritto di uso anche d un singolo loculo rifluisce all interno di quest ambito di facoltà giuridiche sul bene che la p.a. trasferisce in capo al privato concessionario. L art. 71 del regolamento di polizia mortuaria invocato dai ricorrenti e nel cui vigore è stato stipulato il cd. contratto di concessione non si discosta dalle disposizioni prima esaminate, atteso che ammette la cessione, totale o parziale, del diritto di uso delle sepolture private a terzi, ma fa salve le disposizioni dei regolamenti comunali e i singoli atti di concessione. Di più, proprio l ultimo comma dell art. 71 aggiunge che, per ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l avente causa del titolare della concessione; a tale fine si richiede anzi, da parte degli interessati la notifica preventiva di ogni atto di cessione al comune che potrà entro un mese assentire o negare il proprio assenso alla cessione.»

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