Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 33 Legge n. 47/1985
Massima:
TAR Toscana, Sez. III, 8 aprile 2011, n. 633
Il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo di P.R.G., ma, in quanto posto dall art. 338 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è operativo ope legis, con la conseguenza che esso si impone anche contro eventuali previsioni contrarie di P.R.G. o regolamenti locali e, per altro verso, la sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo: sicché la sua mancata indicazione nel P.R.G. non significa che il vincolo non esista, bensì che la sua estensione è esattamente quella, di 200 metri, stabilita dall art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Il vincolo in questione costituisce, inoltre, un vincolo assoluto di inedificabilità e vale, pertanto, per qualsiasi manufatto edilizio.
Testo completo:
TAR Toscana, Sez. III, 8 aprile 2011, n. 633
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 1996, proposto da:
Paoli Graziella e Pecchioli Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Billi, Guido Giovannelli, Diletta Lastraioli, con domicilio eletto presso Guido Giovannelli in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli 10;
contro
Comune di Campi Bisenzio, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Giuseppe Sozzi, con domicilio eletto presso Pier Giuseppe Sozzi in Firenze, borgo Pinti 80;
per l’annullamento
del provvedimento del Sindaco di Campi Bisenzio del 25.1.1996 (Rep. n. 284) notificato il 6.2.1996 con il quale è stato disposto di non accogliere la domanda di sanatoria presentata ai sensi della Legge 47/1985 dai ricorrenti in data 28.3.1986, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Campi Bisenzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori D. Lastraioli e P.G. Sozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i Sigg.ri Graziella Paoli e Paolo Pecchioli hanno impugnato il provvedimento, datato 25 gennaio 1996, con il quale il Comune di Campi Bisenzio ha respinto l istanza di concessione in sanatoria, proposta in data 28 marzo 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, relativamente a due manufatti realizzati dai ricorrenti in Comune di Campi Bisenzio, Via delle Miccine n.155.
Più precisamente, come si legge nel provvedimento impugnato, i manufatti abusivamente realizzati sono costituiti da un locale ad uso deposito di mq. 64,77 e mc. 162,90 ed una tettoia di mq. 10,24 , entrambi ricadenti in zona agricola nella fascia di rispetto cimiteriale così come stabilita dall art. 57 comma 4 del D.P.R. 285/90 in attuazione del disposto del R.D. 1265/34 .
Con un unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti e carenza assoluta di motivazione.
Assumono che l impugnato diniego di sanatoria sarebbe viziato in quanto:
– in contrasto con altri atti emessi dalla stessa Amministrazione, che anni prima aveva rilasciato al ricorrente Pecchioli una licenza edilizia per il rialzamento di un edificio destinato a civile abitazione situato in prossimità dei manufatti oggetto del provvedimento impugnato;
– il cimitero di San Giorgio a Colonica rispetto al quale l Amministrazione ha rilevato la vicinanza degli immobili per cui è causa è ubicato in prossimità del confine con il Comune di Campi Bisenzio ma rientra nel territorio comunale di Prato, e il Comune di Prato aveva, nel 1991, limitato il vincolo del rispetto cimiteriale riducendolo a 150 metri; pertanto, i manufatti de quibus si collocherebbero al di fuori di detta zona di rispetto, contrariamente a quanto asserito nell impugnato diniego.
Il ricorso è infondato.
È incontestato che gli immobili di cui trattasi siano siti nel Comune di Campi Bisenzio ad una distanza dal cimitero di San Giorgio a Colonica, ubicato in Comune di Prato, inferiore a 200 metri.
Ciò premesso, la circostanza che il cimitero sia ubicato in un Comune diverso è un dato assolutamente ininfluente, essendo comunque il Comune di Campi Bisenzio tenuto ad applicare, sul proprio territorio ed agli immobili che su di esso insistono, le norme proprie, nonché quelle poste dalla legge statale, che impongono il vincolo di rispetto cimiteriale.
E, come emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, con P.R.G. approvato nel 1988, e rimasto in vigore fino al 2005, il Comune di Campi Bisenzio aveva previsto una fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri che si frapponeva all accoglimento della istanza di sanatoria formulata dai ricorrenti.
Non può sottacersi, peraltro, che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo di P.R.G., ma, in quanto posto dall art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è operativo ope legis, con la conseguenza che esso si impone anche contro eventuali previsioni contrarie di P.R.G. o regolamenti locali (cfr., TAR Toscana, sez. I, 14 ottobre 2003 n. 5314) e, per altro verso, la sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo: sicché la sua mancata indicazione nel P.R.G. non significa che il vincolo non esista, bensì che la sua estensione è esattamente quella, di 200 metri, stabilita dall art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Il vincolo in questione costituisce, inoltre, un vincolo assoluto di inedificabilità (cfr.. Cons. di Stato, sez. II, 28 agosto 1996 n. 3031), e vale, pertanto, per qualsiasi manufatto edilizio.
Ne consegue che le opere di cui trattasi erano e sono, ex art. 33 della legge n. 47/1985, insuscettibili di condono edilizio per contrasto, appunto, con un vincolo di inedificabilità assoluta.
È appena il caso di aggiungere che su tali presupposti l impugnato diniego non necessitava di altra motivazione che non fosse quella, chiaramente esplicitata nel provvedimento, della contrarietà dei manufatti alla legge con conseguente inammissibilità dell istanza di sanatoria.
Né può fondatamente sostenersi che la regolarizzazione dei manufatti in parola sarebbe dovuta per avere la stessa Amministrazione anni prima autorizzato il rialzamento di un fabbricato limitrofo ad essi.
Tale circostanza, infatti, potrebbe, eventualmente, far ritenere illegittima la licenza rilasciata, ma non potrebbe mai indurre a consentire, con il rilascio della sanatoria, la legittimazione, e quindi, la permanenza, di ulteriori illeciti.
Quanto, infine, alle diverse deduzioni difensive contenute nelle memorie depositate il 23 giugno 2010 e il 25 novembre 2010, con le quali si assume che nel caso di specie ricorrerebbe un ipotesi di vincolo relativo e non assoluto, essendo stato lo stesso apposto successivamente al 1976, epoca dell asserita esecuzione degli abusi per cui è causa, se ne deve rilevare la novità rispetto ai motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità delle suddette deduzioni.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011