Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5930

Norme correlate:
Legge n. 130/2001
Art 337 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 04 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 09 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 16 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5930
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 8422/2005, proposto dal COMUNE DI TRENTO rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.11, presso lo studio del difensore,
CONTRO
Anna Barbara THUN HOHENSTEIN, Bruna Angiolina BARMAZ, Mariangela CASET e Livio NICOLODI, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Romano ed elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 1, presso lo studio del difensore;
E NEI CONFRONTI DI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e MAIOCCHI Francesco, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Sede di Trento – n. 233 del 8 agosto 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione degli appellati suindicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì gli avv.ti Stella Richter e Romano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
I signori Thun Hohenstein Anna Barbara, Barnaz Bruna Angiolina, Caset Mariangela e Nicolodi Livio – proprietari di abitazioni e terreni in località Pavione della frazione Ravina del Comune di Trento – hanno impugnato dinanzi al T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento, gli atti della procedura relativa alla localizzazione e realizzazione, nella detta località, in prossimità dei loro beni, di un forno per la cremazione dei defunti; con successivi motivi aggiunti hanno impugnato altresì il progetto definitivo dell’impianto crematorio.
Il Tribunale amministrativo adito ha accolto l’impugnativa con sentenza n. 283 del 8 agosto 2005.
Avverso tale pronuncia propone appello il Comune di Trento e ne deduce l’erroneità, anche con memoria difensiva, sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione degli artt.49, 55 e 56, 78, D.P.R. n. 285/90 e degli artt. 337 e 338 R.D. 27 luglio 1934 (T.U. LL.SS.).
Resistono gli appellati e ripropongono anche i motivi assorbiti in primo grado.
All’udienza pubblica del 21 marzo 2006, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Viene all’esame del Collegio la questione relativa alla localizzazione e realizzazione, in prossimità dei beni degli odierni appellati, in località Pavione del Comune di Trento, di un forno per la cremazione dei defunti.
Il Tribunale amministrativo adito ha ritenuto che, nell’attuale sistema normativo in tema di polizia mortuaria, non sia consentita la realizzazione di forni crematori al di fuori dei cimiteri e che la nozione di cimitero postuli la sussistenza di sistemi di seppellimento ad inumazione.
L’assunto viene in questa sede contestato dal Comune di Trento che, alla stregua della interpretazione asseritamente corretta delle disposizioni richiamate nella intitolazione del mezzo, perviene alla opposta conclusione, secondo cui una struttura destinata alla cremazione delle salme e alla conservazione delle urne cinerarie altro non è se non un cimitero, e quindi ben può essere realizzata con tale funzione esclusiva.
2.- La prospettazione della Amministrazione appellante non può essere condivisa.
E’ la corretta interpretazione della disciplina normativa in materia di polizia mortuaria ad orientare per siffatta conclusione.
Va ricordato che tale disciplina trova ragione, in particolare, in un complesso di esigenze di carattere igienico-sanitario strettamente correlate alla presenza di cadaveri (trasporto e custodia, modalità di seppellimento e di esumazione, fascia di rispetto, etc.); è lo stesso Testo unico delle leggi sanitarie (art. 337) a richiedere che ogni comune “deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria”, con ciò riferendosi alla necessaria presenza, in ciascun comune, di un cimitero che consenta tale sistema di sepoltura.
La disposizione trova poi specificazione nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che ha natura di fonte secondaria indipendente ex art. 358 T.U. n. 1265/1934.
L’art. 49 di tale regolamento stabilisce – con ciò precisando la portata dell’art. 337 cit. – che, a norma della stessa disposizione, ogni comune deve avere un cimitero “con almeno un reparto” a sistema di inumazione.
Il successivo articolo 56 prescrive che la relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di costruzione dei “cimiteri” deve contenere, fra l’altro, la descrizione delle eventuali “costruzioni accessorie” previste, “quali … camera mortuaria, sale d’autopsia, forno crematorio”.
L’art. 78 stabilisce inoltre che “i crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri”.
Dalla lettura coordinata di tali disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria discende, all’evidenza, che alla configurabilità di un “cimitero” è correlata la presenza di (almeno) un reparto a sistema di inumazione; che il forno crematorio rientra espressamente fra le “costruzioni accessorie” dei cimiteri (a guisa di una camera mortuaria o di una sala di autopsia); che, in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri.
Il forno crematorio è configurato, quindi, nel detto sistema normativo, quale “struttura” eventuale del cimitero; e la nozione di cimitero non è scindibile dalla presenza di un reparto di inumazione.
Appare pertanto non utile, alla stregua di quanto esposto, il tentativo defensionale inteso ad una autonoma configurazione del “forno crematorio”.
Non osta alla validità delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio la considerazione che, oltre agli accertamenti necessari (in sede di ampliamento e costruzione dei cimiteri) in ordine alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità, alla direzione della falda idrica ex art. 55 D.P.R. 285/90, sia prevista dall’art. 78, comma 2, del medesimo decreto, in tema di costruzione dei crematori, una relazione concernente le caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell’impianto, nonché i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti.
E’ intuitivo che tali ultimi accertamenti siano necessari solo ove si ritenga di inserire, all’interno di un cimitero destinato alla inumazione, una “costruzione accessoria” quale il forno crematorio; ma la ovvia diversità degli accertamenti non è assolutamente indicativa della autonomia della struttura crematoria nel senso preteso dall’appellante Comune.
Quanto al delineato iter di modifica dell’art. 338 del regolamento di polizia mortuaria, l’originaria menzione dei “cimiteri di urne” di cui alla legge n. 130/2001, in riferimento alle distanze, non costituisce, ex se, prova di un intento legislativo nel senso indicato dal Comune; anzi, la immediatamente successiva caducazione di tale espressione ad opera della legge n. 166/2002 appare sintomatica della tempestiva rimeditazione del legislatore in ordine alla impraticabilità di una differenziazione sconosciuta al sistema normativo oggetto di odierno esame.
3.- Per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello proposto dal Comune di Trento deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il Comune di Trento al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge, in favore degli appellati indicati in epigrafe.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2006, con l’intervento dei signori:
Stenio RICCIO, Presidente
Anna LEONI, Consigliere
Bruno MOLLICA, Consigliere, rel.
Carlo DEODATO, Consigliere
Salvatore CACACE, Consigliere
L’ESTENSORE, Bruno Mollica
IL PRESIDENTE, Stenio Riccio
IL SEGRETARIO, Rosario Giorgio Carnabuci

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