TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 1659

Norme correlate:
Art 823 Regio Decreto n. 262/1942
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942

Riferimenti:
Cass. civ., sez. II, 25/05/1983, n. 3607; T.A.R. Calabria, 26/01/2010, n. 26; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24/12/1997, 2675; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 01/06/1994, n. 989

Massima:
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 30 aprile 2010, n. 1659
Anche prima del c.c. del 1942 i cimiteri erano beni di proprietà comunale:«7. In proposito infatti non va dimenticato che, anche prima dell entrata in vigore del codice del 1942, di cui subito si dirà, i cimiteri erano beni di proprietà comunale, come tali in linea di principio non liberamente disponibili; di conseguenza la costituzione di cappelle private nell ambito degli stessi si configurava pacificamente non come cessione del relativo spazio ad un privato acquirente, ma come concessione dello stesso: è così anche nella fattispecie per cui è causa, dato che l atto originario del 1912 parla in modo espresso di “concessione … fatta” (doc. C ricorrente, cit.).
8. Tale regime giuridico è confermato dall art.824 comma secondo del codice civile del 1942, secondo il quale dal 21 aprile 1942, data di sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti senz altro al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell art. 823 c.c. comma primo prima parte. In tal modo il codice civile ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, che non fa in alcun modo salve le situazioni preesistenti: la natura semplicemente concessoria del diritto di sepolcro per cui è causa andrebbe tenuta attualmente ferma anche se per ipotesi fosse stata esclusa dal regime previgente.
9. In tali termini, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede, nei termini di cui si dirà, l intervento dell autorità concedente. Ciò risulta anzitutto dai principi in tema di concessioni, che nei rapporti fra privati sono fonte di diritti soggettivi perfetti, i quali però degradano a diritti affievoliti nei rapporti con la p.a. (così per tutte Cass. civ. sez. II 25 maggio 1983 n. 3607). Risulta inoltre anche da un esplicito dato normativo, pur riferito ad una norma non più vigente, ovvero dal già citato art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, che nel disciplinare la vicenda traslativa del diritto di sepolcro, allora consentita, configurava l acquirente come “nuovo concessionario” e prevedeva la possibilità di un “veto” del Comune alla cessione. A ben guardare infine tale ordine di idee è implicitamente condiviso dalla ricorrente stessa, la quale non avrebbe certo indirizzato al Comune l istanza di “nulla osta” di cui ora si controverte, se fosse stata convinta di poter cedere il proprio diritto in assoluta libertà.
10. In positivo allora la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune: in tali termini esplicitamente la citata Cass. civ. sez. II 25 maggio 1983 n. 3607, nonché TAR Calabria 26 gennaio 2010 n. 26 TAR Sicilia Catania, sez. III 24 dicembre 1997 n. 2675 e T.A.R. Puglia Bari,sez. I 1 giugno 1994 n. 989. L autorizzazione, a sua volta, si sostanzia per la precisione in “un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’ente concedente di attribuire la concessione a terzi”, come affermato nella massima di T.A.R. Puglia Bari, sez. I 1 giugno 1994 n. 989, e come tale deve di necessità seguire il regime giuridico vigente nel momento in cui essa deve essere pronunciata: si potrà rilasciare solo se in quel dato momento la concessione è alla stregua dell ordinamento considerata cedibile.»

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