Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2006, n. 671

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2006, n. 671
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Mario Egidio Schinaia
Cons. Sabino Luce Est.
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Lanfranco Balucani
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 7 Febbraio 2006.
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
COMUNE DI VARANO BORGHI
rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE CARIGNOLA
con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13
presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS
contro
SIEMENS S.P.A.
rappresentato e difeso dagli Avv. ti MARIANO PROTTO E PAOLO BORGHI
con domicilio eletto in Roma VIA PAISIELLO, 39 presso MARIANO PROTTO
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LOMBARDIA – MILANO :Sezione II n. 3107/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER STAZIONE RADIO BASE;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
SIEMENS S.P.A.
Udito il relatore Cons. Sabino Luce e udito, altresì, per le parti gli avv.ti Cellentani per Carignola e Protto;
Ritenuto che – ad una sommaria valutazione degli atti di causa – quale è propria della fase cautelare – il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, non pare fosse assistito dai requisiti occorrenti ai fini della concessione della sospensiva.
Ed invero, come si evince, tra l’altro, dalla documentazione prodotta all’udienza odierna dalla stessa Siemens, la costruenda struttura portante dell’antenna identifica una “nuova costruzione” per cui sembra operante il vincolo cimiteriale;
il danno. inoltre, lamentato dalla società resistente non sembra avere la caratterizzazione della gravità ed irreparabilità richiesta ai fini della concessione cautelare.
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 838/2006 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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